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Porto in luogo pubblico di coltello

Il mancato riconoscimento del giustificato motivo del porto e la circostanza attenuante della lieve entità secondo la Cassazione


Avv. Francesco Pandolfi - Il porto di uno strumento da punta o da taglio atto ad offendere si giustifica solo quando la circostanza addotta per legittimarlo è attuale rispetto al momento dell'accertamento della condotta.
Si tratta di circostanze che la Cassazione ha più e più volte sottoposto ad esame.

Una tra queste è quella trattata dalla sentenza 9422/2018, Sezione 1 penale.

Il caso

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Ebbene, in relazione a questo giudizio, nei primi due gradi l'imputato viene giudicato colpevole del reato ex art. 4 Legge 110/75, per avere, senza giustificato motivo, portato in luogo pubblico un coltello con lunghezza di cm. 9, occultato nella tasca dei pantaloni, verosimilmente utilizzabile per l'offesa della persona.
Con il ricorso per Cassazione l'imputato rivendica il mancato riconoscimento del giustificato motivo del porto: secondo la sua ricostruzione, è vero che al momento del controllo da parte dei Carabinieri in strada l'uomo era stato trovato con il coltello ed il suo amico in auto aveva spiegato che tale coltello è un qualcosa di tipico che tutti i siciliani portano con se, ma era altrettanto vero che nell'arco della stessa giornata quella stessa persona si era recata in caserma per chiarire le ragioni del porto, spiegando che il coltello gli serviva per lavori agricoli in campagna presso un'azienda agricola.
In particolare, nella pausa pranzo quel coltello doveva servire per tagliare un pò di pane.

La giustificazione ex post

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Questo primo motivo di ricorso, però, non persuade i giudici.
In effetti, l'argomento utilizzato dall'interessato non è il "giustificato motivo" di porto del coltello al di fuori dell'abitazione, dal momento che tale versione non è stata supportata da alcun elemento obiettivo e soprattutto non è stata fornita nell'immediatezza dell'accertamento.
Più convincente è invece l'altro motivo di ricorso.

Attenuante della lieve entità

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La Corte di Appello aveva negato il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità ritenendo che, vista la natura di strumento da punta e da taglio dell'oggetto del porto senza giustificato motivo, il caso si trovasse fuori dalla portata dell'art. 4 co. 3 secondo periodo Legge 110/75, secondo il quale nei casi di lieve entità riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
In pratica, secondo questa lettura, gli strumenti da punta e da taglio si devono espungere dalla categoria degli oggetti atti ad offendere.
La visione della Cassazione è invece diversa e porta ad un accoglimento del motivo di ricorso.

La Suprema Corte, in buona sostanza, dichiara di aderire a quell'orientamento secondo il quale la circostanza attenuante della lieve entità deve intendersi riferita a tutti gli oggetti catalogati nel richiamato art. 4 co. 2.
L'orientamento affonda le sue radici in pronunce non proprio recenti, ma utili per arrivare a considerare che la lieve entità è riferibile al porto di tutte le armi improprie indicate nell'art. 4 co. 2, dal momento che esso include strumenti nella locuzione ampia degli "oggetti atti ad offendere", comprensivi degli strumenti da punta o da taglio in sè non predestinati alla offesa della persona, ma utilizzabili in via occasionale anche a tale scopo.
Altre informazioni su questo argomento?
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Data: 10/11/2018 15:00:00
Autore: Francesco Pandolfi