Pensione di reversibilità: la vivenza a carico
La Cassazione, sulla reversibilità della pensione ai figli. rammenta come la vivenza a carico integri una situazione complessa e intimamente connessa al requisito sanitario
di Lucia Izzo - In caso di decesso dell'assicurato o pensionato iscritto presso una delle gestioni dell'INPS, i familiari superstiti hanno diritto alla c.d. pensione di reversibilità ove ricorrano determinate condizioni.
- Pensione di reversibilità ai figli
- Cosa si intende per vivenza a carico
- Vivenza a carico: situazione complessa e connessa al requisito sanitario
- Pensione di reversibilità al figlio invalido e con problemi psichiatrici
Pensione di reversibilità ai figli
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Non è solo il coniuge superstiti a poter beneficiare del trattamento pensionistico: tra gli altri beneficiari, infatti, figurano anche i figli ed equiparati che alla data di decesso dell'assicurato o del pensionato non abbiano superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall'età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di quest'ultimo.
Cosa si intende per vivenza a carico
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Ed è proprio sul requisito della c.d. "vivenza a carico" che la giurisprudenza di legittimità si è più volte soffermata. Ad esempio, in una recente ordinanza (n. 9237/2018), la Cassazione ha ritenuto che gravi sul figlio superstite che fa valere in giudizio il diritto alla pensione di reversibilità, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare il fatto costitutivo di tale diritto.
Un ulteriore importante chiarimento sulla nozione di "vivenza a carico" ai fini della reversibilità padre-figlio è giunta dall'ordinanza n. 28608/2018 (qui sotto allegata) con cui la sezione lavoro della Cassazione ha accolto un ricorso nei confronti dell'INPS.
Nel dettaglio, deceduto il genitore, il figlio, affetto da gravi problemi psichiatrici e dichiarato invalido al 100%, aveva richiesto la pensione di reversibilità. Ciononostante, la Corte d'Appello di Bologna aveva rigettato la domanda ritenendo non allegato e provato la sussistenza del fondamentale requisito della vivenza a carico alla data di decesso del padre.
In realtà, evidenziano gli Ermellini, era stato lo stesso ricorrente che ad aver dichiarato nella domanda di pensione che il padre prevedeva con continuità al proprio mantenimento. Inoltre, la condizione socio-economica del ricorrente, così come risulta anche dalla documentazione medica prodotta, porta a confermare il predetto requisito.
Vivenza a carico: situazione complessa e connessa al requisito sanitario
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Quanto alla prova della vivenza a carico, rammenta l'ordinanza, si tratta di un requisito che integra una situazione complessa che non si identifica, secondo la giurisprudenza di legittimità, né con la mera coabitazione, né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile.
La vivenza a carico, invece, è invece intimamente compenetrata e connessa con lo stesso requisito sanitario e quindi con l'impossibilita a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini della relativa valutazione, i giudici a quo avrebbero dovuto prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore.
Pensione di reversibilità al figlio invalido e con problemi psichiatrici
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Nel caso di specie tale situazione risultava dimostrata, non solo dall'autodichiarazione prodotta dal figlio, mai specificamente contestata dall'Inps, ma soprattutto dal contenuto dell perizie che avevano accertato l'invalidità totale e l'impossibilita del ricorrente di svolgere qualsiasi attivita lavorativa.
Tali perizie, inoltre, avevano attestato che le patologie di natura psichiatrica del ricorrente risalivano, si erano sviluppate e aggravate proprio nell'ambito del contesto familiare all'interno del quale era inserito: il primo CTU aveva spiegato che il figlio era rimasto a casa con i genitori e il secondo che i suoi disturbi trovavano radici nella tragica condizione familiare, del vissuto in famiglia con un violento padre alcolista.
In conclusione, la Cassazione ritiene che per tali ragioni la sentenza impugnata vada cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la domanda vada integralmente accolta. L'Inps viene così condannato non solo a erogare la pensione di reversibilità al figlio con la decorrenza dovuta per legge, ma anche alla rifusione delle spese per tutti e tre i gradi di giudizio.
Data: 11/11/2018 14:00:00Autore: Lucia Izzo