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L'isola familiare violata dal disegno di legge Pillon

Il fondamentale ruolo del giudice civile, asseritamente residuale


Avv. Veronica Ribbeni - La relazione al Disegno di Legge Pillon [1] seppur citi Jemolo [2], sembra destabilizzare gli equilibri dell'isola "famiglia" [3]. Appare disincentivare l'accesso alle separazioni; vanificare prevenzione e contrasto in materia di violenze intrafamiliari. Come se non fosse già complicato fare fronte a quello che dalla coppia e dai singoli nella coppia viene spesso vissuto come un fallimento, viene inserito un percorso di mediazione familiare. Un ulteriore costo [4], senza l'assolvimento del quale, la coppia con figli minorenni non può separarsi e soprattutto un professionista che si affianca ad altri professionisti ma che agli occhi del minore è l'ombra di un'altra persona che si trasferisce sull'isola.

Piano genitoriale dettagliato in contrasto con flessibilità

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Il piano genitoriale dettagliato appare come una rigidità contrastante con la flessibilità auspicata a livello internazionale, nella tutela dei diritti dei minori.
Più che restituire ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei figli, lasciando al giudice un ruolo residuale nel caso di mancato accordo, come emerge da una lettura della relazione citata, il legislatore (che introduce il divorzio breve anche per ridurre i costi e i tempi) con l'intento perseguito ma non realizzato, di non affollare l'isola, inserisce il coordinatore genitoriale.
Il potere del giudice, che secondo il legislatore talvolta sembri minare l'autonomia e l'indipendenza dell'isola, non basta al punto da rendersi necessaria una figura che ne faccia stragiudizialmente le veci, componendo le controversie eventualmente sorte.

Mediazione difficile

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Le pratiche di mediazione presuppongono una situazione di parità, difficile nelle situazioni di violenza, oggetto o meno di querela.

Ci si domanda cosa accadrà agli abusi emersi o protrattisi durante il percorso.
Nessuno dei documenti del relativo procedimento può essere prodotto ad eccezione dell'accordo se sottoscritto e controfirmato ovvero della proposta di accordo. La mediazione privatizza il conflitto.

Querela da diritto diventa obbligo?

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L'interesse del minore è una delle ragioni dell'elevato numero oscuro delle violenze domestiche. La querela da diritto diviene obbligo?

L'art. 709 ter del codice di procedura civile viene sostituito [5]. Modificato l'art. 337 ter del codice civile [6].

All'articolo 342 bis del codice civile è aggiunto un comma [7] .

Abrogato l'art. 570 bis del codice penale, introdotto in un'ottica di ampliamento delle tutele e delle condotte previste dall'art. 570 del codice penale…da Aprile ad Agosto..[8]

Se in un contesto di violenza familiare, non denunciata per le copiose ragioni che portano uomini e donne a querelare con difficoltà il partner, il minore rifiuti di vedere uno dei genitori, l'altro può essere accusato di manipolazione.

Volgendo lo sguardo alla violenza di genere, in un momento storico in cui si segnala un forte allarme sociale per i femminicidi, se la moglie si allontana per chiedere accoglienza in un apposito centro e porta il figlio con sé, deve accertarsi che quest'ultimo voglia intrattenere rapporti con il padre.

Seguono perplessità in merito al coordinamento con la segretezza delle indagini dei procedimenti penali instauratisi; con i diversi tempi che contraddistinguono il processo penale; con le prove che se nel processo penale si formano in fase dibattimentale, in corso di separazione dovranno essere anticipate in modo tale da comprovare il pregiudizio per la salute del minore. Il giudice civile dovrà verosimilmente valutare se gli indizi a carico di uno dei coniugi, siano gravi precisi e concordanti, temporalmente prima rispetto al giudice penale, in una sede con garanzie diverse. Ci si domanda inoltre come dovrà valutare la violenza e le conseguenze della stessa, posta in essere nei confronti dell'altro genitore (quasi non rilevasse la violenza assistita [9]); fermo l'operato

- del limite dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul in relazione a tutte le forme di violenza che rientrano nel suo campo di applicazione;

- della modifica apportata al 337 ter del codice civile.

Contrariamente alla residualità auspicata dalla relazione al disegno di legge, il giudice ha un ruolo di fondamentale importanza sull'isola... oggi più di ieri..


[1] Ddl n. 735/18 https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html

[2] "La famiglia è un'isola che il diritto può solo lambire, essendo organismo normalmente capace di equilibri e bilanciamenti che la norma giuridica deve saper rispettare quanto più possibile"

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/18/DDLPRES/0/1071882/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-relpres_relpres1

[3] Relazione: intento del legislatore è apportare "modifiche normative idonee ad accompagnare questa delicata materia verso una progressiva de-giurisdizionalizzazione, rimettendo al centro la famiglia e i genitori e soprattutto restituendo in ogni occasione possibile ai genitori il diritto di decidere sul futuro dei loro figli e lasciando al giudice il ruolo residuale di decidere nel caso di mancato accordo, ovvero di verificare la non contrarietà all'interesse del minore delle decisioni assunte dai genitori".

[4] Si immagina seguirà un coordinamento tra le statuizioni sul patrocinio a spese dello Stato per l'onorario del mediatore, dell'avvocato in sede di mediazione e la disposizione dell'art. 4 Ddl n. 735/18.

[5] "(....) in caso di gravi inadempienze, di manipolazioni psichiche o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, (...) e comunque in ogni caso ove riscontri accuse di abusi e violenze fisiche e psicologiche evidentemente false e infondate mosse contro uno dei genitori, il giudice valuta prioritariamente una modifica dei provvedimenti di affidamento ovvero, nei casi più gravi, la decadenza dalla responsabilità genitoriale del responsabile (...)"

[6] "(...) salvo diverso accordo tra le parti, deve in ogni caso essere garantita alla prole la permanenza di non meno di dodici giorni al mese, compresi i pernottamenti, presso il padre e presso la madre, salvo comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di: 1) violenza; (...)".

[7] "(..) quando in fase di separazione dei genitori o dopo di essa la condotta di un genitore è causa di grave pregiudizio ai diritti relazionali del figlio minore e degli altri familiari, ostacolando il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore (...) il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui agli articoli 342-ter e 342-quater. I provvedimenti di cui a quest'ultimo articolo possono essere applicati, nell'esclusivo interesse del minore, anche quando, pur in assenza di evidenti condotte di uno dei genitori, il figlio minore manifesti comunque rifiuto, alienazione o estraniazione con riguardo a uno di essi".

[8] Art. 570 bis c.p. introdotto con decreto attuativo n. 21/2018 in vigore dal 6 Aprile 2018. Disegno di legge n. 735 comunicato alla Presidenza il primo Agosto 2018.

[9] La violenza assistita è il "fare esperienza da parte del/la bambino/a di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative adulti e minori" Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso dell'Infanzia. Fonte: http://cismai.it/

Data: 18/11/2018 15:30:00
Autore: Veronica Ribbeni