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Sovraindebitamento: il primo caso risolto da un mediatore

Il Tribunale di Nola ha omologato il primo piano del consumatore derivante da una procedura di mediazione demandata, che ha risolto un sovraindebitamento


Avv. Cira di Feo - In data 23 ottobre 2018, il Tribunale di Nola, in persona del giudice dottoressa Giuseppina d'Inverno, ha omologato un piano del consumatore con un provvedimento destinato a essere ricordato (qui sotto allegato).

L'omologa del piano presenta, infatti, carattere di innovatività poiché con essa, per la prima volta, è stata definita una procedura di sovraindebitamento derivante da mediazione demandata, una fattispecie giuridica nuova e innovativa, che merita di essere analizzata sia da un punto di vista giuridico e procedurale, che in prospettiva.

Si tratta di un caso estremamente particolare, trattato dalla sottoscritta e dalla Legal Professional Network srl (società che si occupa di mediazione civile, consulenza in materia di materia di sovraindebitamento e formazione per i professionisti), in cui si è realizzato un connubio tra le procedure di mediazione civile e di sovraindebitamento.

Indice:

Mediazione e procedura di sovraindebitamento: similitudini

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Gli istituti della mediazione civile e del sovraindebitamento hanno alla loro base la composizione della crisi derivante dal conflitto tra le parti, nel primo caso, e dal sovraindebitamento, quindi dal conflitto tra debitore e creditori, nel secondo caso.

Entrambi sono strumenti che mirano alla degiurisdizionalizzazione, ossia a gestire il conflitto fuori dalle aule giudiziarie, determinando che la composizione della crisi avvenga al di fuori del processo, in un caso in mediazione, in un altro caso presso l'organismo della composizione della crisi da sovraindebitamento.

La normativa di riferimento per la procedura di mediazione (decreto legislativo 28/2010) e per la procedura disovraindebitamento (legge 3/2012) e i decreti ministeriali che regolano l'attività degli organismi di mediazione e i requisiti di accesso alla funzione di mediatore (d.m. 180.2011) e l'attività degli organismi della composizione della crisi e i requisiti di accesso alla funzione di gestore della crisi (d.m. 202.2016) sono connotati da notevoli similitudini, sia nei contenuti che nella struttura. Scopo del legislatore, infatti, è facilitare la composizione del conflitto attraverso l'assolvimento della condizione di procedibilità in un caso e l'accesso alla procedura di sovraindebitamento nell'altro.

Oggetto della mediazione e della procedura di sovraindebitamento

La procedura di mediazione civile può avere a oggetto tutti i diritti disponibili; il suo preventivo esperimento è obbligatorio per le controversie aventi ad oggetto le seguenti materie: condominio, diritti reali, locazione, comodato, affitto di azienda, successioni, divisioni, risarcimento del danno derivante da responsabilità medico sanitaria, risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa, contratti bancari, finanziari e assicurativi.

L'oggetto delle procedure di sovraindebitamento è rappresentato, invece, da situazioni persistenti di insolvenza in cui i debiti sono superiori ai crediti. Quindi, si delineano, in questo caso, delle situazioni di inadempimento contrattuale da parte di un debitore che non adempie una obbligazione in favore del soggetto creditore.

Potrebbe capitare che, in sede di mediazione civile venga presentata una istanza di mediazione che abbia ad oggetto:

  • - Debiti condominiali

  • - Debiti derivanti da rapporti di locazione

  • - Debiti derivanti da rapporti di comodato

  • - Debiti derivanti da affitto di azienda

  • - Debiti tra parenti o coniugi

  • - Debiti con banche

  • - Debiti con assicurazioni

  • - Debiti con finanziarie

  • - Debiti derivanti da una condanna in sede civile

  • - Debiti derivanti da cause pendenti

  • - Debiti di altra natura per le quali il giudice demandi in mediazione in fase di merito per opposizione a decreti ingiuntivi, sfratti o nella fase di merito dei giudizi possessori, di merito e cautelari o comunque in ogni fase, stato e grado del processo e comunque quando il giudice lo ritenta opportuno

  • - Debiti tra debitore e creditore a qualsiasi titolo relativamente a diritti disponibili

Inoltre, ai sensi del d.m. 180/2010, è possibile per il mediatore elaborare una proposta alle parti, al fine di facilitare il raggiungimento dell'accordo, e la proposta trova regolamentazione nei singoli regolamenti di procedura degli organismi di mediazione.

La mediazione civile, quindi, può avere ad oggetto un conflitto relativo a un rapporto di debito/credito e il rapporto debitore/creditore è alla base della procedura di sovraindebitamento.

La vicenda

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Fatta questa breve ma necessaria premessa, andiamo ad analizzare la vicenda che è confluita nel provvedimento di omologa del Tribunale di Nola.

In data 21.4.2016 veniva depositata istanza di mediazione civile presso la Conciliando Med di Legal Professional Network srl, iscritta al n. 1041 del registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia. La procedura, assegnata alla sede di Napoli, veniva rubricata col numero di protocollo 373.2016. Veniva designata come mediatore l'avv. Cira Di Feo, responsabile scientifico dell'ente di formazione.

Si trattava di una procedura di mediazione demandata dal giudice, avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione non saldati in favore dell'istituto autonomo delle case popolari; l'istanza di mediazione era stata depositata dalla debitrice, assistita dal suo legale, avv. Alberto Galia.

Il primo incontro di mediazione

Al primo incontro di mediazione, tenutosi in data 21.4.2016, il mediatore verificava la comparizione della parte istante e del rispettivo legale e che, nonostante la regolarità della notifica avvenuta a mezzo pec nei confronti dell'Istituto autonomo della case popolari, alcuno era comparso e non era stata indirizzata alcuna comunicazione all'organismo.

Il mediatore leggeva con attenzione l'istanza di mediazione presentata dalla istante, l'ordinanza con cui il giudice demandava le parti in mediazione e il ricorso per opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione. Intuendo che la signora versasse in una situazione di indebitamento, chiedeva alla stessa e al suo legale come mai ella fosse giunta a non riuscire a non saldare un numero cosi elevato di canoni allo I.A.C.P. e se le parti fossero interessate a che il mediatore elaborasse una proposta in contumacia, cosi come previsto dall'art. 7 co. 1 lett. B del decreto 180.2010 e dell'art. 11 del decreto legislativo 28.2010.

Il legale non riteneva opportuna l'elaborazione della proposta in contumacia, mentre la signora liberamente spiegava come fosse giunta a quel punto. Riferiva al mediatore di essere una insegnante precaria, di essere stata abbandonata dal marito e di dover far fronte alle necessità di tre figli, tutti minorenni. Indicava, quindi, tutte le difficoltà riscontrate nell'effettuare i pagamenti mensili dei canoni che non erano stati adeguati dall'I.A.C.P., poiché non era stato tenuto conto del fatto che, conseguentemente alla separazione, il reddito familiare era diminuito.

Il mediatore chiedeva alla signora se avesse altri debiti e di che natura, se fosse titolare di altri immobili, se avesse effettuato acquisti o vendite di immobili nell'ultimo quinquennio e se avesse subito condanne penali. La signora rispondeva di avere qualche debito con Equitalia e un finanziamento in corso, che cercava di pagare con regolarità. A quel punto il mediatore, valutato che sussistevano i requisiti per l'accesso alla procedura di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 della legge 3/2012, proponeva alla signora e al suo legale di accedere alla procedura stessa. Forniva, quindi, termine alla parte al fine di depositare i seguenti documenti:

  • modello unico o CUD degli ultimi tre anni
  • certificato di stato di famiglia
  • estratto di ruolo dell'Agenzia delle Entrate/Equitalia aggiornato al corrente mese indicazione di ulteriori creditori, con specifica dell'importo e della natura del credito
  • certificato dei carichi pendenti
  • visura crif – ctc – centrale rischi

Il mediatore, quindi, disponeva rinvio della procedura di mediazione, richiedendo la nomina alla sede centrale di uno o due mediatori dottori commercialisti, che avessero la competenza ai fini di procedere alla predisposizione della bozza di un piano del consumatore.

Accesso alla procedura di sovraindebitamento

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 6 co. 2 della legge 3/2012:
lett. A - può avere accesso alla procedura il debitore che si trovi in una situazione oggettiva di sovraindebitamento, di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la difficoltà o la definitiva incapacità di adempiere le obbligazioni regolarmente.
lett. B - può avere accesso alla procedura di sovraindebitamento il consumatore, ossia chi ha contratto debiti per finalità diverse dall'esercizio di una attività imprenditoriale o professionale.
Ai sensi dell'art. 7 il debitore sovraindebitato può proporre ai creditori, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfacimento dei loro crediti che, nel caso del debitore consumatore, viene definito come piano del consumatore.
L'istante faceva pervenire la documentazione alla sede legale, che provvedeva a trasmettere la medesima al mediatore. All'esito dello studio e della verifica della documentazione, il mediatore verificava che la signora poteva aver accesso alla procedura di sovraindebitamento, poiché in possesso dei requisiti ex lege.
Il mediatore, antecedentemente all'incontro di mediazione, interloquiva con i commercialisti, in qualità di mediatori specializzati e chiedeva loro di predisporre una sintetica proposta di piano che potesse essere indicativa per l'o.c.c.. Presso l'organismo di mediazione civile, quindi, non veniva tenuta la procedura di sovraindebitamento, ma la parte veniva semplicemente indirizzata alla procedura della composizione della crisi, indicandole quali documenti fossero necessari e quale potesse essere una proposta di accordo accettabile per i creditori.

Conclusione della mediazione

A tale scopo, l'istante, il legale di parte della signora e i mediatori tecnici comparivano al successivo incontro di mediazione. In quella sede, i mediatori tecnici presentavano una proposta di piano che si riservavano di migliorare e ulteriormente argomentare.
Il mediatore, preso atto che il suo compito era terminato, poiché la relazione di fattibilità del piano del consumatore di cui all'art. 7 legge 3/2012 è di competenza del gestore della crisi, non essendo stati ancora all'epoca costituiti gli organismi della composizione della crisi da sovraindebitamento, demandava la procedura in sovraindebitamento, onerando l'attrice di procedere al deposito della relativa istanza presso il tribunale territorialmente competente, con l'ausilio del legale di parte e dei mediatori tecnici incaricati, come consulenti di parte.
Il verbale della conclusione della procedura di mediazione veniva redatto in data 5.5.2016 e qualificato come "verbale di conclusione della procedura di mediazione per mancata comparizione della parte chiamata in mediazione - Contestuale rinvio alla Procedura di sovraindebitamento ai sensi della legge 3.2012 (sovraindebitamento derivante da mediazione demandata)".
Il mediatore cosi motivava in ordine alle premesse:
  • "Considerato che la situazione di sovraindebitamento ha natura involontaria, in quanto, in seguito a separazione avvenuta in data____, il coniuge della signora non versava alcun mantenimento in favore della famiglia, anzi veniva dichiarato irreperibile in data_____;
  • Considerato che la signora è dipendente del M.i.u.r. a tempo determinato con incarichi annuali e che ha 3 figli minorenni;
  • Considerato che la legge 3.2012 disciplina le ipotesi di accesso alla procedura di sovraindebitamento per i consumatori;
  • Tenuto conto che il regolamento U.e. 848.2015 disciplina le situazioni di insolvenza riconoscendo al giudice la facoltà di nominare un amministratore della procedura di insolvenza;
  • Tenuto conto che il d.m. 202/2015 definisce che tale ruolo viene svolto dall'organismo di composizione della crisi, ovvero dal gestore della crisi facente funzione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui al d.m. medesimo;
  • Considerato che il d.m. 202.2015 all'art. 15 definisce che il giudice possa nominare un organismo ausiliario nella composizione della crisi;
  • Tenuto conto che priorità dell'Unione Europea è la protezione dei cittadini e dei consumatori;
  • Valutato che il considerando n. 12 e l'art. 5 della direttiva 52.2008 in materia di mediazione civile prevedono l'ipotesi di mediazione demandata o delegata dal giudice;
  • Valutato il ruolo del mediatore nell'ambito della mediazione demandata e il potere del mediatore di elaborare una proposta ai sensi del d.m. 180/2010;
  • Considerato il tenore dell'art. 12 delle preleggi al codice civile statuenti i principi interpretativi della legge"
Alla luce degli artt. 24, 31 e 40 c.p.c. in materia di foro per le gestioni patrimoniali e tutelari della domanda principale e le ipotesi di connessione quindi, disponeva che la signora procedesse al deposito di istanza di accesso alla procedura di sovraindebitamento, innanzi al Tribunale competente.

La procedura di sovraindebitamento

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In data 19 novembre 2016 veniva depositata istanza di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 15 co. 9 della legge 3/2012 innanzi al Tribunale di Nola, sezione della Volontaria Giurisdizione.

L'istanza veniva, quindi, trasmessa alla sezione fallimentare di Nola. In considerazione della particolarità e della novità della procedura e di una serie di problematiche di mutamenti di ruolo, veniva nominato il giudice dott.ssa Giuseppina d'Inverno, e, in data 19.6.2018, la dottoressa Giuseppina Ciccarelli come gestore della crisi.

In data 10 luglio veniva depositata la proposta di piano del consumatore, frutto della collaborazione del difensore e dei dottori commercialisti, in ausilio al ruolo svolto dal gestore della crisi.

Nelle premesse della proposta di piano del consumatore veniva riportata l'indicazione della procedura di mediazione, della nomina del mediatore e del suggerimento del mediatore a che l'istante avesse accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Nella proposta di piano venivano riportate:

- le cause del sovraindebitamento

- l'indicazione della situazione patrimoniale di partenza (attivo, crediti, beni mobili e immobili, redditi /passivo, debiti, valore debiti, residuo, importo pagato)

- le esigenze minime vitali (spese minime mensili)

- lo stralcio del 40% del valore del debito nei confronti dei creditori

- la richiesta di sospensione delle esecuzioni ai sensi dell'art. 12 bis co. 2

- la richiesta di comunicazione della proposta di piano ai sensi dell'art. 12 bis co. 1 ai creditori

- la fissazione dell'udienza

Il giudice designato fissava l'udienza per la data del 23 Ottobre 2018.

Verificava, quindi, la mancata comparizione dei creditori e l'assenza di osservazioni, nella medesima data scioglieva la riserva.

Omologa del piano del consumatore

Previa valutazione della fattibilità del piano, della meritevolezza del comportamento della istante, della fattibilità di un versamento costante di euro 253 mensili per 60 mesi e della fattibilità di uno stralcio del 40% in relazione ai creditori chirografari e al pagamento previsto in misura del 100% unicamente in favore del gestore della crisi, del legale e per le spese di procedura, con decreto omologava il piano del consumatore.

Al termine dei cinque anni, col completo pagamento delle somme di cui al piano del consumatore omologato, la debitrice otterrà la esdebitazione, ossia la liberazione di tutti i debiti, cosi come stralciati in piano di sovraindebitamento, in virtù dell'adempimento del piano del consumatore.

Il sistema med&deb

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In questa procedura, grazie all'intuizione del mediatore, si è realizzato il connubio del med&deb, ossia la creazione di un rapporto indissolubile tra mediazione civile e sovraindebitamento che, ad oggi, può rappresentare uno strumento utilissimo per il legislatore, per l'autorità giudiziaria, per debitori e creditori.

Non va, infatti, dimenticato che, nel caso dell'accordo con i creditori, ben il legale di parte potrà, congiuntamente al gestore, optare per il raggiungimento di vari accordi con i creditori, da inserire all'interno dell'accordo con valore di titolo esecutivo e, quindi, agevolare il lavoro del giudice e il raggiungimento dell'obiettivo.

Inoltre, assumendo questo punto di vista, diventa rilevante comprendere quanto sia indispensabile un consapevole utilizzo dello strumento della mediazione civile in tutte le controversie che abbiano ad oggetto obbligazioni e contratti non adempiuti, poiché all'istante potrà consigliarsi l'accesso alla procedura di sovraindebitamento.

Ovviamente, affinché il sistema med&deb funzioni si rende necessaria una adeguata formazione dei gestori della crisi, affinché non si comportino come curatori fallimentari, ma come gestori della procedura di sovraindebitamento, partendo dal presupposto che il regolamento 848 del 2015 dell'Unione Europea, disciplinando la materia dell'insolvenza, richiede l'intervento non di un gestore, ma di un mediatore.

A tutti spetta diffondere la cultura della mediazione e la diffusione della conoscenza della normativa in materia di sovraindebitamento, che verrà rafforzata nella legge di riforma del diritto fallimentare, affinché vi sia maggiore tutela per i soggetti che si siano indebitati per cause non dipendenti dalla loro volontà o che addirittura siano vittime di reato, affinché nessuno possa essere più vittima di un sistema che mira alla punizione del debitore che, spesso, diventa deleteria per l'economia.


Avv. Cira Di Feo

Responsabile scientifico della LEGAL PROFESSIONAL NETWORK S.r.l., Mediatore dell'organismo di mediazione CONCILIANDO MED e Formatore dell'Ente di formazione CONCILIANDO FORM

(Si ringraziano il dr. Michele Miniero, responsabile della sede di Napoli, l'avv. Alberto Galia difensore della parte, i dottori commercialisti che hanno predisposto la proposta di piano, la istante che ha avuto fiducia in noi, la Legal Professional Network che opera nel settore della mediazione civile e del sovraindebitamento).

Data: 21/11/2018 18:30:00
Autore: VV AA