Visite fiscali: il codice E non dà diritto all'esonero
L'Inps ha fornito chiarimenti sulle modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari precisando a cosa serve il codice E
di Lucia Izzo - A seguito di notizie diffuse su internet circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, l'Inps è intervenuto con un comunicato sul proprio sito internet per fornire chiarimenti in materia, dopo aver rilevato che molti lavoratori hanno chiesto ai propri medici curanti di apporre il codice "E" nei certificati al fine di ottenere l'esenzione dal controllo.
La normativa, precisa l'Istituto, non prevede l'esonero dal controllo, ma soltanto dalla reperibilità: questo significa che il controllo concordato è sempre possibile, come ben esplicitato nella circolare n. 95/2016 con cui sono state fornite indicazioni per applicare le norme sulle esenzioni dalla reperibilità riguardanti i lavoratori del settore privato.
Esenzioni reperibilità per malattia: le ipotesi
In secondo luogo, soggiunge l'Inps, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le "agevolazioni" previste dai vigenti decreti che sono le uniche situazioni che escludono dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Tali ipotesi riguardano, per i lavoratori subordinati dipendenti dai datori di lavoro privati e secondo quanto previsto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Invece, per i dipendenti pubblici, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206 prevede:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della "tabella A" allegata al d.P.R. n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella "tabella E" dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
In tali casi, abbastanza circoscritti, il medico curante dovrà apporre la segnalazione al momento della redazione del certificato e non potrà aggiungerla ex post, proprio perché l'esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Esenzioni visite fiscali: a cosa serve il codice "E"
Per quanto riguarda il codice "E" indicato nel messaggio n. 4752/2015, chiarisce infine l'Istituto, si tratta di un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Si precisa, quindi, che qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione "Codice E" non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d'ufficio.
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Data: 12/11/2018 17:30:00Autore: Lucia Izzo