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La prescrizione della pena

In cosa consiste l'estinzione della pena per decorso del tempo e differenze tra prescrizione della pena per i delitti e della pena per le contravvenzioni


di Valeria Zeppilli – Quando si parla di prescrizione della pena ci si riferisce all'estinzione della stessa per decorso del tempo.

In altre parole, il nostro ordinamento penale prevede che la pena, laddove non portata a esecuzione entro un determinato periodo di tempo, non debba essere più inflitta.

Indice:

La ratio della prescrizione della pena

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La ratio della prescrizione della pena va rinvenuta nell'idea che, decorso un certo termine dalla condanna o dalla sottrazione volontaria del reo dall'esecuzione della pena, non sia più congruo portare quest'ultima a esecuzione.

Prescrizione delle pene della reclusione e della multa

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Il codice penale disciplina in maniera diversa la prescrizione delle pene previste per i delitti da quella delle pene previste per le contravvenzioni.

Della prima ipotesi si occupa l'articolo 172 del codice penale, che disciplina l'estinzione della reclusione e della multa per decorso del tempo.

In particolare, la reclusione si estingue una volta che sia decorso un tempo pari al doppio della pena inflitta. Ad esempio, in caso di condanna a dieci anni di reclusione, la pena si estingue e, quindi, non può più essere portata a esecuzione trascorsi venti anni.

La multa, invece, si estingue sempre e comunque dopo dieci anni, a prescindere dalla sua entità.

Tuttavia, se la multa e la reclusione sono inflitte congiuntamente, entrambe si estinguono decorso il termine necessario per la prescrizione della reclusione.

Infine, nell'ipotesi del concorso di reati si tiene conto della pena singolarmente inflitta per ciascuno di essi, anche se le stesse derivano da un'unica sentenza.

Decorrenza della prescrizione della pena per i delitti

Il termine fissato dalla legge per l'estinzione della pena va calcolato prendendo come riferimento iniziale o il giorno in cui la condanna che la ha determinata è divenuta irrevocabile (e quindi non più passibile di essere riformata) o dal giorno in cui il condannato si è volontariamente sottratto dall'esecuzione della pena già iniziata.

Il codice penale contempla poi l'ipotesi in cui l'esecuzione della pena sia sottoposta a un termine o a una condizione: in tal caso, il tempo necessario affinché la stessa si prescriva decorre, rispettivamente. dal giorno in cui è scaduto il termine o da quello in cui la condizione si è verificata.

Casi in cui non opera la prescrizione della pena della reclusione o della multa

In alcuni casi, il trascorrere del tempo non è un elemento sufficiente a determinare l'estinzione della pena della reclusione o di quella della multa. La pena, infatti, è imprescrittibile se vi sono motivi di ritenere che la stessa continua ad avere senso anche dopo che siano trascorsi diversi anni dalla commissione del fatto di reato che ne ha determinato l'applicazione.

Infatti non possono "beneficiare" dell'estinzione della pena i recidivi (ex art. 99 c.p.), i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e il condannato che, durante il tempo fissato per la prescrizione della pena, abbia riportato una condanna alla reclusione per aver commesso un delitto della stessa indole di quello che ha determinato la precedente condanna.

Prescrizione delle pene dell'arresto e dell'ammenda

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L'estinzione delle pene previste per le contravvenzioni in conseguenza del decorso del tempo è invece disciplinata dall'articolo 173 del codice penale.

In questo caso, la legge fissa un unico termine per la pena detentiva e per quella pecuniaria: sia l'arresto che l'ammenda si prescrivono in cinque anni. Se, poi, l'ammenda e l'arresto sono inflitti congiuntamente, il decorso del termine stabilito per l'arresto determina l'estinzione sia dell'una che dell'altra pena.

Decorrenza della prescrizione della pena per le contravvenzioni

Il dies a quo fissato per la decorrenza iniziale del termine necessario per l'estinzione è lo stesso già visto con riferimento alla reclusione e alla multa.

Quindi per il calcolo della prescrizione dell'arresto e dell'ammenda occorre prendere come riferimento iniziale, a seconda dei casi, il giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, il giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena, il giorno in cui il termine è scaduto o il giorno in cui la condizione si è verificata.

Aumento dei termini per la prescrizione di arresto e ammenda

La grande differenza rispetto a quanto previsto per la reclusione e per la multa sta nel fatto che per l'arresto e l'ammenda non è mai prevista l'imprescrittibilità, ma si prevede solo un termine maggiore per l'estinzione.

Infatti l'articolo 173 stabilisce che il termine quinquennale fissato per l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda è raddoppiato se il colpevole è un recidivo (ex art. 99 c.p.) o un delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Leggi anche:

- La prescrizione penale

- Prescrizione dei reati: come funziona?

Data: 15/11/2018 12:00:00
Autore: Valeria Zeppilli