Rumori condominio
Come e in quale sede è possibile tutelarsi dalle immissioni rumorose in condominio. Guida alle tutele possibili dai rumori in condominio
di Lucia Izzo - La vita in condominio può sovente essere meno tranquilla di quanto si immagini e ciò soprattutto a causa di rumori molesti e disturbanti che possono minare il quieto vivere quotidiano.
La casistica dei rumori insopportabili che vanno ad arrecare disturbo ai vicini è davvero ampia: dalla musica alla televisione ad alto volume, passando per tacchi di scarpe, lavatrici ed elettrodomestici, lavori in casa, o semplicemente schiamazzi di vario genere.
Tuttavia, il condomino non è sempre costretto a sopportare le immissioni rumorose moleste e ben potrà tutelarsi nelle apposite sedi e secondo le modalità stabilite dalle legge:
- Rumori e regolamento condominiale
- Rumori in Condominio: la tutela in sede civile
- Rumori in condominio: il codice penale
- Rumori in condominio: quando scatta il reato?
Rumori e regolamento condominiale
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Di norma, è direttamente il Regolamento Condominiale che disciplina e distingue gli orari nei quali i rumori sono consentiti e quelli, invece, nei quali si rende necessario rispettare il silenzio. Solitamente le fasce orarie nelle quali vengono tollerati i rumori più fastidiosi vanno dalle 08:00 alle 13:00 del mattino e dalle 16:00 alle 21:00 del pomeriggio/sera.
Si tratta, però di un'indicazione di massima in quanto è rimessa a ogni Condominio la facoltà di stabilire autonomamente le fasce orarie nelle quali consentire o meno i rumori, così come è ben possibile prevedere variazioni degli orari su base stagionale o anche individuare giorni specifici in cui si consentono operazioni particolarmente rumorose.
Quanto alle sanzioni, vale rammentare che l'art. 70 disp att. c.c. stabilisce che "per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800".
Tale somma sarà devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione, inoltre, è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui all'art. 1136 c.c., secondo comma.
Se non ritiene di rivolgersi all'assemblea condominiale, colui che desidera far cessare i rumori molesti potrà agire in giudizio, oppure ottenere l'aiuto dell'autorità pubblica (tramite apposita denuncia o anche d'ufficio).
Rumori in Condominio: la tutela in sede civile
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Guardando oltre l'eventuale previsione di norme ad hoc nel Regolamento Condominiale, non tutti i rumori sono idonei a fondare la tutela civile bensì solo quelli che (ex art. 844 c.c.) superano la "normale tollerabilità" avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
per approfondimenti: Le immissioni di rumore
Per agevolare l'interpretazione del concetto di normale tollerabilità, un aiuto è giunto dalla Legge 447/1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) e dall'applicazione del c.d. criterio differenziale, che registra la differenza tra il livello di rumore ambientale e livello di rumore residuo.
La giurisprudenza, invece, ha elaborato il c.d. criterio comparativo ritenendo che, nella valutazione sulla tollerabilità dei rumori, sia sufficiente dimostrare che i rumori del vicino abbiano superato di 3 dB (se verificatisi nelle ore notturne) oppure di 5 dB (se verificatisi di giorno) il c.d. rumore di fondo.
Inoltre, lo stesso art. 844 c.c. spiega che nell'applicare la norma l'autorità giudiziaria dovrà contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà e potrà tener conto della priorità di un determinato uso.
La più recente giurisprudenza di Cassazione (cfr. sent. n. 6136/2018) ha chiarito che il limite di tollerabilità ex art. 844 c.c. non ha carattere assoluto (per approfondimenti: Immissioni: la tollerabilità va valutata caso per caso).
La tollerabilità delle immissioni, dunque, andrà valutata caso per caso tenendo conto delle situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti.
Rumori in Condominio: quando sono intollerabili?
Secondo la giurisprudenza, la valutazione diretta a stabilire se i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, dovrà essere riferita alla situazione locale, appropriatamente e globalmente considerata (Cass. 17051/2011; Cass. 3438/2010).
A tal fine, non si potrà prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante della zona, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo).
È dunque necessario considerare il complesso di suoni, di origine varia spesso non identificabile, continui e caratteristici della zona si quali si innestano di volta in volta rumori più intensi (prodotti da voci, veicoli, eccetera).
Tutti questi elementi dovranno poi essere valutati in modo obiettivo in relazione alla reattività dell'uomo medio, prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate dalle immissioni (condizioni fisiche o psichiche, assuefazione o meno alla rumorosità; cfr., Cass. 38/1976).
Rumori molesti: le azioni civili
I rumori non superano la normale tollerabilità, nel senso sopra descritto, dovranno semplicemente essere sopportati; invece, per quelli che superano il limite summenzionato, sarà possibile tutelarsi in sede civile.
In primis, chi subisce rumori molesti da parte del vicino (proprietario o locatario dell'immobile) potrà chiedere al giudice di inibire l'attività disturbante, ovvero ordinarne la cessazione oppure imporre misure adatte a ridurre la rumorosità.
Oltre all'azione inibitoria, inoltre, sul piano civilistico sarà possibile, ex art. 2043 c.c., chiedere il risarcimento di una serie di danni: il pregiudizio risarcibile, ad esempio, potrebbe essere quello dovuto alla consistente perdita di valore dell'immobile, oppure dal disturbo della quiete, o ancora per eventuali danni alla salute provocati dell'esposizione prolungata ai rumori.
Sarà onere di chi intende ottenere il risarcimento dimostrare sia il superamento del limite di normale tollerabilità sia il nesso di causalità tra questo e i danni subiti a causa dell'esposizione prolungata ai rumori molesti.
Entrambe le azioni (inibitoria e risarcitoria) sono cumulabili e, quindi, potranno essere proposte congiuntamente in un unico procedimento.
Rumori in condominio: il codice penale
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I rumori molesti in Condominio, inoltre, possono altresì integrare un vero e proprio reato contravvenzionale ai sensi dell'art. 659 c.p. (Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone).
La norma punisce chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici.
Per approfondimenti: Schiamazzi notturni e rumori molesti ecco come ci si può tutelare
La pena è quella dell'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 309 euro. Si applica, invece, l'ammenda da 103 a 516 euro nei confronti di chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Rumori in condominio: quando scatta il reato?
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Anche in questo caso, non ogni rumore è idoneo a integrare il reato di disturbo della quiete pubblica. La giurisprudenza, infatti, è unanime nel ritenere che il reato si configura solo ove i rumori eccedano il limite della normale tollerabilità e siano virtualmente in grado di infastidire un numero indeterminato di persone.
L'interesse tutelato dal legislatore, infatti, è quello della pubblica quiete e dunque i rumori dovranno avere una tale diffusività che l'evento di disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass., n. 18416/2017)
In particolare, con riferimento ai rumori in Condominio, questi dovranno essere tali da arrecare pregiudizio e disturbo non solo agli "abitanti dell'appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione", ma a una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
Il giudice dovrà, all'uopo, verificare se le immissioni sono, per la loro intensità, tali da travalicare l'ambito spaziale della abitazione immediatamente limitrofa, per accedere anche agli ambienti ulteriori, così determinando quella diffusività, sia pure solo potenziale, della lesione nella quale si realizza la antigiuridicità penale della condotta (cfr. Cass. n. 14596/2018)
Leggi anche: Tenere la TV ad alto volume è reato?
Non è necessario che il magistrato disponga una perizia o consulenza tecnica (cfr. Cass. n. 9361/2018) in quanto ben potrà fondare il suo convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, occorrendo ciò nondimeno accertare la diffusa capacità offensiva del rumore in relazione al caso concreto (Per approfondimenti: Condomino rumoroso? È disturbo della quiete pubblica).
Autore: Lucia Izzo