Bollette gas: dal 1° gennaio prescrizione ridotta a 2 anni
ARERA comunica che dal 1° gennaio 2019 anche le bollette del gas si prescriveranno in due anni come avvenuto er le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo
di Lucia Izzo - Dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
Lo ha comunicato l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) rammentando anche che la riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche dallo scorso 1° marzo, in attuazione della Legge di bilancio 2018.
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Prescrizione bollette gas: chiara indicazione degli importi anche in fattura separata
Per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, spiega ARERA, dal nuovo anno i venditori di luce e gas dovranno emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi oggetto di prescrizione, quindi per consumi risalenti a più di 2 anni.
In alternativa, i venditori dovranno dare separata e chiara evidenza di tali importi, in maniera chiara e comprensibile, all'interno di una fattura di periodo o di chiusura contenente, quindi, anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni.
In entrambi i casi, il venditore dovrà informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e non pagarne il relativo ammontare mediante una pagina iniziale aggiuntiva contenente un format (disponibile anche sul proprio sito e presso eventuali sportelli fisici) di pronto utilizzo per eccepire la prescrizione, nonché indicare un recapito postale o fax e una mail a cui inviare tale comunicazione
Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.
Presunta responsabilità del ritardo di fatturazione attribuibile al cliente
Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l'ammontare degli importi relativi a tali consumi (che dovranno essere pagati), nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore.
Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.
Infine ARERA apre una consultazione con tutti i soggetti interessati per efficientare le interazioni tra gli operatori della filiera e ottimizzare la raccolta dei dati utili alla fatturazione finale.
In attesa dei suoi esiti, nei casi in cui il venditore, non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi risalenti a più di due anni e che non disponga degli elementi per individuare la responsabilità di tale ritardo, dovrà assolvere specifici obblighi informativi per consentire comunque al cliente finale di comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.
Autore: Lucia Izzo