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Pensione di vecchiaia per gli invalidi: slitta di 12 mesi

Per la Cassazione anche la pensione anticipata di vecchiaia per lavoratori con invalidità superiore all'80% è soggetta allo slittamento previsto dall'art. 1 del D.L. n. 78/2010


di Lucia Izzo - Lo slittamento di 12 mesi disposto dall'art. 1 del D.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010) per conseguire la pensione di vecchiaia deve intendersi, non solo, per uomini e donne che maturano il predetto diritto rispettivamente a 60 e 65 anni, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che lo maturano alle età previste dalle norme di riferimento.


Tra essi sono compresi anche i pensionati di vecchiaia anticipata, categoria nella quale rientrano i lavoratori con invalidità superiore all'80% poiché questa non è compresa nelle deroghe allo slittamento operata dai commi 4 e 5 del predetto art. 12.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 29191/2018 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso dell'INPS nei confronti di un lavoratore.

Il caso

Il lavoratore aveva maturato i requisiti per il pensionamento anticipato di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503/1992, ovvero un'età pari o superiore a 55 anni, un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e una invalidità accertata pari almeno all'80%.

Questi aveva domandato il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata sin dal primo aprile 2014, mentre per l'Inps l'accesso al trattamento sarebbe dovuto avvenire dal primo aprile 2015, in applicazione della finestra di differimento di 12 mesi prevista dall'art. 12 del d.l. n. 78 /2010 (conv. in L. n. 122/2010).
I giudici di merito, tuttavia, davano ragione al lavoratore ritenendo la disposizione non applicabile alla fattispecie, sia per ragioni sistemiche che testuali, in quanto lo slittamento della decorrenza del trattamento pensionistico, rispetto alla maturazione dei requisiti, sarebbe riferito a chi matura il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia, a 65 anni se uomini e a 60 se donne, e dunque non alla categoria degli invalidi almeno all'80%.

In Cassazione, l'Inps sostiene che il citato art. 12 abbia disposto in via generale lo slittamento di 12 mesi per il conseguimento del diritto al trattamento di vecchiaia: non solo rispetto ai soggetti che maturano, a far tempo dal gennaio 2011, il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia (come si ricava dal dato testuale) a 60 o 65 anni, ma anche nei confronti di tutti gli altri assicurati che maturano il diritto alle diverse età previste dalle norme di riferimento, compresi i pensionati di vecchiaia anticipata.

Pensione anticipata invalidi: slittamento di 12 mesi

Per gli Ermellini, il comma 10 dell'art. 12 individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento al quale applicare il regime delle finestre ivi regolato e dunque lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia.

Si tratta, non solo dei "soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato", ma anche, oltre alle lavoratrici del pubblico impiego pure contemplate nella norma, di tutti gli altri soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti".

Perimetro normativo nel quale, secondo la Cassazione, possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato.
D'altra parte la pensione anticipata in discorso va considerato un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
Vanno fatte salve le specifiche deroghe, che nel caso del d.l. 78/2010 risultano previste dal comma 4 e 5 comma dell'art. 12 prima citato. Deroghe nelle quali, però, non sono compresi i trattamenti di vecchiaia anticipata che riguardano la controversia in esame.
In altri termini, ad avviso della Cassazione, non è corretto sostenere che per includere le pensioni di vecchiaia anticipate nel meccanismo delle finestre la legge avrebbe dovuto esplicitarlo espressamente, dato che esse rientrano nell'ampio disposto utilizzato, in via residuale, dal legislatore nello stesso articolo 12 cit. (e già impiegato in termini simili ed in via generale dall'art.1 comma 5 della legge 247/2007).
Data: 19/11/2018 11:00:00
Autore: Lucia Izzo