Contratto di apprendistato: l'Inps fa chiarezza
L'Istituto fornisce istruzioni operative e chiarimenti sulle misure di agevolazioni inerenti i rapporti di apprendistato per favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi
di Lucia Izzo - Allo scopo di favorire il corretto assolvimento degli obblighi contributivi, con la circolare n. 108 del 14 novembre 2018 (qui sotto allegata), l'Inps ha offerto chiarimenti importanti in relazione alle misure di agevolazione che hanno coinvolto negli ultimi anni i rapporti di apprendistato.
- L'apprendistato alla luce del d.lgs. n. 81/2015
- Apprendistato: tutela previdenziale e assistenziale e misura della contribuzione
- Apprendistato: la misura della contribuzione a carico del datore di lavoro
- Apprendistato: la misura della contribuzione a carico dell'apprendista
L'apprendistato alla luce del d.lgs. n. 81/2015
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I contratti di apprendistato sono disciplinati dal Capo V del d.lgs. n. 81/2015 e, in particolari dagli artt. 41-47. Il decreto definisce l'apprendistato come "un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani".
Le tipologie di apprendistato vigenti non presentano sostanziali variazioni rispetto alla previgente disciplina e si articolano in:
1) apprendistato di primo livello, ovvero per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
2. apprendistato di secondo livello, ovvero apprendistato professionalizzante;
3. apprendistato di terzo livello, ovvero apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Ai fini della prova, il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato per iscritto e contenere, seppure in forma sintetica, il piano formativo individuale; inoltre, dovrà avere una durata minima ex lege di sei mesi, salvo una inferiore prevista alla regolamentazione adottata dai CCNL.
Apprendistato: tutela previdenziale e assistenziale e misura della contribuzione
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L'Inps analizza nel dettaglio la disciplina di ogni tipologia di apprendistato di cui sopra, l'INPS si concentra sulla tutela previdenziale ed assistenziale di questo tipo di rapporto di lavoro.
L'art. 42, comma 6, d. lgs. n. 81/2015 a favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato, l'applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno per il nucleo familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI);
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
In materia di imponibile contributivo l'Inps rammenta che nei rapporti di apprendistato la retribuzione da assoggettare a contribuzione non va adeguata, ove inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983 (art. 7, comma 5, del D.L. n. 463/1983).
Conseguentemente, il calcolo della contribuzione dovuta per gli assunti con contratto di apprendistato è effettuato in relazione alla misura della retribuzione effettivamente corrisposta, fermo restando il rispetto delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e da quelle dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria, sul piano nazionale.
Apprendistato: la misura della contribuzione a carico del datore di lavoro
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Con riguardo agli obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, l'articolo 1, comma 773, primo periodo, della legge n. 296/2006 fissa, con effetto dai periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti artigiani e non artigiani nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Il D.M. 28 marzo 2007 ha stabilito la ripartizione, della predetta contribuzione fra le gestioni previdenziali interessate. Dal 1° gennaio 2013, dunque, all'aliquota contributiva determinata dovrà aggiungersi quella di finanziamento NASpI, nella misura dell'1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Alle assunzioni in apprendistato si applicherà, inoltre, il contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria pari allo 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Pertanto, sulla base del regime ordinario, la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all'11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Apprendistato: la misura della contribuzione a carico dell'apprendista
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Per effetto di quanto disposto dall'ary. 21 della legge n. 41/1986, l'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari a quella prevista dall'assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti, quindi al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione, fatte salve alcune specificità, ad esempio per il contratto di apprendistato professionalizzante e di quello di alta formazione e ricerca.
L'Istituto, nella circolare in oggetto, indica le misure della contribuzione per ogni tipologia di contratto di apprendistato e fornisce, infine, istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens. In chiusura, si ritrovano alcune istruzioni ai fini della rilevazione contabile del recupero della contribuzione versata in eccedenza dai datori di lavoro
Autore: Lucia Izzo