Decreto Emergenze
Cosa prevede il decreto per Genova, la sicurezza della rete, gli eventi sismici e il lavoro. Tutte le novità e il testo del decreto emergenze
di Lucia Izzo - Il 15 novembre 2018 il Senato della Repubblica ha convertito definitivamente in legge (con modificazioni) il D.L. n. 109/2018, noto anche come decreto emergenze o decreto Genova, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
- Decreto emergenze: tutte le misure
- Genova: il commissario straordinario
- Ponte Morandi: la ricostruzione a carico di Autostrade
- Genova: indennizzi a sfollati e imprese danneggiate
- Genova: gli altri interventi
- Condono Ischia e ricostruzione
- L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
- Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività aziendale
- Limiti ai fanghi di depurazione
Decreto emergenze: tutte le misure
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Nel testo (qui sotto allegato), anche noto "decreto Genova", diversi articoli si occupano della ricostruzione del ponte Morandi crollato alla vigilia dello scorso Ferragosto, nonché delle misure per gli indennizzi e il rilancio economico di Genova.
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Sono stati aggiunti, inoltre, interventi destinati alle zone terremotate di Ischia e dell'Italia centrale e, sebbene appaia avulso dal contesto del provvedimento, nel decreto emergenze trova spazio anche il ritorno della cassa integrazione straordinaria per cessazione dell'attività aziendale.
Nel dettaglio, il provvedimento è diviso in cinque capi:
- Capo I, recante a misure per il sostegno e la ripresa economica del territorio e la popolazione di Genova, dopo il crollo del viadotto Polcevera;
- Capo II, recante disposizioni per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti;
- Capo III, recante interventi nei territori dei comuni di Ischia interessati da eventi sismici;
- Capo IV, recante misure urgenti per gli eventi sismici nel centro Italia verificatisi tra il 2009 e il 2017;
- Capo V, recante ulteriori eventi emergenziali.
Genova: il commissario straordinario
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A seguito della pubblicazione della d.d.l. di conversione in Gazzetta Ufficiale, si provvederà a formalizzare la nomina del sindaco di Genova, Marco Bucci, a Commissario straordinario della ricostruzione attraverso un decreto del premier Giuseppe Conte.
Questi dovrà garantire la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario.
In carica per 12 mesi, rinnovabili per tre anni al massimo, nell'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario sarà affiancato da una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita da 20 membri: di questi, si prevede un'unità di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di cinque unità di livello dirigenziale non generale, mentre la restante quota saranno unità di personale non dirigenziale.
Come previsto in origine, nell'esercizio dei suoi compiti, il Commissario avrà poteri quasi illimitati: potrà operare in deroga a ogni disposizione di legge extrapenale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
Un apposito decreto del Ministro dell'interno individuerà, inoltre, speciali misure amministrative di semplificazione per accelerare il rilascio del certificato antimafia da parte delle Prefetture.
Ponte Morandi: la ricostruzione a carico di Autostrade
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Il Commissario dovrà individuare i tronchi autostradali funzionalmente connessi al viadotto del Polcevera dell'autostrada A10 sul cui esercizio interferisce la realizzazione degli interventi di ricostruzione dell'infrastruttura conseguente all'evento. A tal fine le relative tratte delle autostrade A7 e A10 saranno immediatamente consegnate dal concessionario al Commissario straordinario.
È previsto che Autostrade o società controllate o collegate non possano ricevere incarichi di appalto (demolizione, progettazione del nuovo ponte, lavori di ricostruzione) dal Commissario, ma ogni altra esclusione è stata espunta rispetto al testo originario.
Tuttavia, sarà proprio il concessionario del tratto autostradale alla data dell'evento, in quanto responsabile del mantenimento in assoluta sicurezza e funzionalità dell'infrastruttura concessa ovvero in quanto responsabile dell'evento, che dovrà far fronte alle spese di ricostruzione dell'infrastruttura e di ripristino del connesso sistema viario.
Ove autostrade non pagasse o ritardasse i versamenti delle somme necessarie all'integrale realizzazione delle opere, è previsto un sistema alternativo di anticipazioni da parte dello Stato.
A garanzia del celere avvio delle attività del Commissario, in caso di mancato o ritardato versamento da parte del Concessionario, viene autorizzata una spesa di 30 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2029 (360 milioni complessivi)
Genova: indennizzi a sfollati e imprese danneggiate
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Un capitolo importante del provvedimento riguarda gli indennizzi e il rilancio economico di Genova: sono stanziati 234 milioni, di cui 60 di esenzioni fiscali, 20 per sostegno al Trasporto pubblico locale, 20 per la nuova Zona franca urbana, 35 per sostegno alle imprese danneggiate.
Ai proprietari delle case da demolire, i quali stipulano atti di cessione volontaria del bene, è riconosciuta entro 30 giorni dalla trascrizione degli atti un'indennità quantificata in complessivi euro 2.025,50 per metro quadrato, a cui si aggiungono 45mila euro di indennizzo forfettario per unità abitativa secondo il Programma regionale di intervento strategico e 36mila euro ad abitazione quale indennità per l'improvviso sgombero.
Aiuti e benefici sono riconosciuti anche alle imprese e liberi professionisti che hanno sede operativa all'interno della c.d. "zona rossa" e che sono danneggiate in conseguenza dell'evento. Potranno farne richiesta coloro che, nel periodo dal 14 agosto 2018 alla data di entrata in vigore del decreto emergenze, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017.
Viene riconosciuta, a domanda, una somma fino al 100% cento del predetto decremento, nel limite massimo di euro 200.000, per un tetto massimo di 10 milioni per il 2018.
Altre forme di sostegno sono rivolte a favore degli operatori economici danneggiati in conseguenza dell'evento e ai lavoratori del settore privato (compreso quello agricolo) dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città che risultino impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi.
A questi ultimi è riconosciuta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 14 agosto 2018, per un massimo di dodici mesi, nel limite di spesa complessivo di 11 milioni per il 2018 e 19 milioni per l'anno successivo (a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione dell'Inps).
Genova: gli altri interventi
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Al fine di contrastare gli effetti negativi, diretti e indiretti, provocati dal crollo del Ponte Morandi, il piano degli interventi punta anche alla realizzazione di piani di sviluppo per preservare la capacità ricettiva del bacino portuale e aeroportuale di Genova e di ottimizzare i relativi flussi veicolari e logistici,
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenderà alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, ivi compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente
Si provvederà anche a realizzare di una zona logistica semplificata nell'area del porto e del "retroporto" di Genova e, sempre per contenere gli effetti negativi che l'evento ha prodotto sulle attività dell'Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale in termini di riduzione delle operazioni commerciali e dei servizi portuali, viene a questi riconosciuta, per gli anni 2018 e 2019, una quota del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, pari al 3% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto nel limite di 30 milioni di euro annui.
Sono, inoltre, stanziate a favore della Regione Liguria risorse straordinarie da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova.
Condono Ischia e ricostruzione
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Nel provvedimento approvato dal Senato trovano spazio anche "interventi a favore dei comuni di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017 e dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017".
Nel dettaglio, vengono disciplinare le domande relative ai vecchi condoni edilizi e un contributo fino al 100% per sistemare le case crollate non totalmente abusive.
A norma dell'art. 25, i Comuni indicati (Casamicciola, Lacco Ameno e Forio) avranno 6 mesi di tempo per decidere sulle istanze di condono ancora non risolte relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e presentate ai sensi di tre leggi: n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003.
In particolare, per la definizione delle istanze, si stabilisce che trovino esclusiva applicazione le norme di oltre trent'anni fa, ovvero quelle del c.d. Condono Craxi di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Ove il condono sia negato, il proprietario non riceverà i fondi per la ricostruzione.
L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture
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Per garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali, viene istituita dal 1° gennaio 2019, l'ANSFISA (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali).
Viene istituito anche un archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP), presso il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, contenente, per ogni opera, i dati tecnici, lo stato e il grado di efficienza, l'attività di manutenzione ordinaria e lo stato dei lavori, e dell'identificativo dell'opera pubblica (IOP).
Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività aziendale
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In deroga agli artt. 4 e 22 del d.lgs. n. 148/2015, il provvedimento ripristina per gli anni 2019 e 2020, sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale.
Per chiedere la CIGS per cessazione di attività aziendale, l'azienda dovrà aver cessato o essere in procinto di cessare l'attività aziendale e dovranno esservi concrete prospettive di cessione a terzi dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. In alternativa al secondo requisito può esserci la possibilità di realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo.
Limiti ai fanghi di depurazione
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Il provvedimento interviene anche sulla gestione dei fanghi di depurazione da usare in agricoltura. Viene innalzato di 20 volte, da 50 a 1.000 mg per Kg, il limite per elementi come idrocarburi policiclici aromatici, toluene, selenio e berillio, arsenico e cromo totale.
Data: 19/11/2018 17:00:00Autore: Lucia Izzo