Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Furto in appartamento: si può chiedere il risarcimento al condominio?

In caso di furto vi è responsabilità del condominio se l'impianto di videosorveglianza non è adeguato o i ponteggi per la ristrutturazione sono privi di allarme? Facciamo chiarezza


Avv. Isabella Vulcano - Capita di frequente, purtroppo, di dover subire un furto in appartamento con tutte le conseguenze che ne derivano per quanto concerne i danni patrimoniali e morali. Mi viene posto il quesito se vi sia responsabilità in capo al condominio, con conseguente diritto al risarcimento in favore del proprietario, qualora si subisca un furto. La giurisprudenza si è espressa con alcune pronunce recenti che stabiliscono la responsabilità del condominio per il furto in appartamento.

Quali sono i casi in cui il condominio è responsabile? La giurisprudenza ha individuato alcune ipotesi nelle quali si ritiene configurabile la responsabilità del condominio.

Vediamo quali sono:

Inadeguatezza dell'impianto di videosorveglianza

[Torna su]

Il condominio può essere ritenuto responsabile del furto nel caso in cui l'impianto di videosorveglianza che è stato istallato è malfunzionante o non adeguato a proteggere l'edificio da intrusi in quanto, ad esempio, l'angolo di visuale della telecamera non è in grado di percepire l'arrivo dei ladri. In questo caso il proprietario derubato chiederà il risarcimento dei danni subiti all'amministratore il quale, previa delibera assembleare, sarà tenuto a liquidare l'importo dovuto. A dirlo è il Tribunale di Latina con sentenza del 20.09.2018 secondo cui il condominio risponde delle carenze del sistema di videosorveglianza se esse hanno facilitato il furto all'interno dell'edificio.

Inadeguatezza del portone d'ingresso del palazzo

[Torna su]

Altra ipotesi che si può verificare e che è, purtroppo, frequente, è il guasto alla serratura del portone d'ingresso del palazzo che agevola l'introduzione di intrusi all'interno dell'edificio. In tal caso l'amministratore, in quanto responsabile e supervisore di ogni parte dell'edificio condominiale di cui ha la gestione, pur in assenza di segnalazioni da parte dei condomini, è tenuto a far riparare la serratura. Diversamente sarà corresponsabile del furto per il fatto di aver agevolato l'intrusione dei ladri nell'edificio.

I ponteggi per la ristrutturazione

[Torna su]

Una situazione idonea ad agevolare l'intrusione dei ladri all'interno dell'edificio è la eventuale presenza di ponteggi su una delle facciate del palazzo, necessari per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione, qualora essi siano privi di un adeguato sistema di allarme. A questo proposito è da segnalare una recente ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione (Ord. n. 26697/2018). Ma chi è responsabile: la ditta edile o il condominio?

Si ritiene che possano essere considerati responsabili entrambi: alla società esecutrice dei lavori potrebbe essere contestata, ad esempio, l'omessa adozione delle cautele necessarie per impedire l'uso anomalo dei ponteggi se, trascurando le più elementari norme di diligenza e perizia ha agevolato l'accesso ai ladri e il furto nell'appartamento. Allo stesso tempo il condominio, nella persona dell'amministratore, potrebbe essere ritenuto responsabile per aver esonerato la ditta dalla installazione di un sistema di allarme collegato ai ponteggi, da attivare durante la notte il che comporta, solitamente, un aumento del corrispettivo dei lavori. Il condominio poi potrebbe essere considerato responsabile anche per aver scelto un appaltatore inadeguato per l'esecuzione dell'opera oppure, ancora, se l'amministratore abbia omesso di sorvegliare l'operato dell'impresa appaltatrice.

Data: 21/11/2018 14:00:00
Autore: Isabella Vulcano