Privacy: ecco il testamento digitale
di Valeria Zeppilli – Il nuovo codice della privacy, figlio delle modifiche apportate dal decreto legislativo numero 101/2018, disciplina una materia che, nell'era moderna, non poteva più essere sottovalutata: la sorte dei profili social e degli account online dopo la morte del titolare.
Indice:
- I diritti delle persone decedute
- Testamento digitale
- Forma del testamento digitale
- Diritti patrimoniali e interessi degli eredi
- Quali diritti si possono esercitare
- Pluralità di titolari
I diritti delle persone decedute
A occuparsi dei diritti in materia di protezione dei dati personali riguardanti le persone decedute è l'articolo 2-terdecies, che stabilisce che gli stessi possono essere esercitati, a esclusione dei casi in cui la legge lo vieta espressamente, da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Il riferimento va, innanzitutto, a coloro che, in virtù delle leggi che regolano la successione, sono eredi del defunto. Ma non solo: per poter esercitare i diritti sulla privacy è sufficiente essere titolari di un proprio interesse, essere stati incaricati o vantare delle ragioni familiari che meritano di essere protette.
Testamento digitale
La predetta regola può conoscere, tuttavia, delle eccezioni.
L'articolo 2-terdecies, al comma 2, stabilisce infatti che l'esercizio dei diritti dell'interessato non è ammesso quando quest'ultimo lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.
Viene, insomma, ufficializzata la possibilità di redigere una sorta di testamento digitale con cui il titolare di un profilo social o di un account online può dettare delle disposizioni specifiche sulla gestione dei suoi dati personali in caso di decesso.
Forma del testamento digitale
La volontà dell'interessato di vietare l'esercizio dei propri diritti:
- può riguardare tutti o solo alcuni di essi,
- deve essere espressa in forma scritta,
- deve risultare in modo non equivoco,
- deve essere "specifica, libera e informata".
A tale ultimo proposito è opportuno precisare che ciò significa che le disposizioni devono essere comprensibili, non devono essere frutto di costrizioni o condizionamenti e devono conseguire a un'opportuna informazione in materia rilasciata dal titolare del trattamento.
Va infine detto che la volontà può essere revocata o modificata in ogni momento.
Diritti patrimoniali e interessi degli eredi
L'oggetto del testamento digitale incontra però dei limiti, individuati dallo stesso articolo 2-terdecies del nuovo codice della privacy. In particolare, esso non può ledere in alcun modo l'esercizio, da parte di terzi, dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell'interessato; non deve essere compromesso, poi, il diritto di difendere in giudizio i propri interessi.
Quali diritti si possono esercitare
Concretamente, i diritti cui fa riferimento la nuova norma sono i diritti di:
- accesso ai dati
- rettifica dei dati
- cancellazione dei dati
- limitazione all'utilizzo dei dati
- portabilità dei dati
- opposizione all'utilizzo dei dati
- relativi alle decisioni interamente automatizzate.
Pluralità di titolari
Chi intende predisporre un testamento digitale deve considerare che, se vi sono più titolari del trattamento, la propria volontà dovrà essere adeguatamente comunicata a ciascuno di loro.
Di conseguenza, è fondamentale conservare con cura tutta la documentazione idonea ad attestare l'avvenuta comunicazione.
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Data: 20/11/2018 14:00:00Autore: Valeria Zeppilli