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Multe: verbale nullo se manca il cartello

L'onere di dimostrare perché la cartellonistica informativa non è stata sistemata adeguatamente e secondo legge grava sull'autorità che utilizza l'autovelox


di Valeria Zeppilli – L'Autorità che utilizza un sistema di controllo elettronico della velocità è tenuta a informare gli automobilisti di tale circostanza predisponendo un'apposita cartellonistica e collocandola a distanza congrua rispetto al punto in cui l'apparecchio utilizzato è posizionato.

Si tratta di un principio noto e di recente ribadito dal Giudice di Pace di Avezzano nella sentenza numero 408/2018 (qui sotto allegata), che ha accolto il ricorso di un automobilista difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci.

Verbale nullo

L'obbligo di dare informazione agli automobilisti della circostanza che su una data autostrada o strada extraurbana principale sono utilizzati dispositivi o mezzi di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento è stabilito espressamente dall'articolo 4 della legge numero 168/2002. La mancata informazione, pertanto, determina "una deficienza del verbale" con il quale l'utente della strada sia stato eventualmente sanzionato, che, di conseguenza, non può che essere dichiarato nullo.

Onere della prova

Il Giudice di Pace di Avezzano ha anche chiarito che nei giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione di irrogazione di una sanzione amministrativa, come quello da lui deciso, vanno applicate le regole civilistiche che regolano l'onere della prova. È quindi dell'autorità che ha emesso l'ordinanza ingiunzione l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'automobilista.

Nel caso di specie, tale onere non era stato assolto e l'amministrazione convenuta non aveva provato in alcun modo il perché non aveva provveduto a sistemare adeguatamente e secondo legge la cartellonistica informativa. In giudizio non era neanche stata data la prova, anche questa gravante sulla parte resistente ex art. 2697 c.c., della sussistenza di circostanze diverse e opposte rispetto a quelle rilevate dall'automobilista, che, quindi, è uscito del tutto vincitore, anche sul versante delle spese di lite.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Data: 20/11/2018 19:00:00
Autore: Valeria Zeppilli