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Maternità e congedo parentale autonomi: i chiarimenti Inps

L'Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili circa l'indennità di maternità o paternità dopo le novità della L. n. 81/2018


di Lucia Izzo - Gli iscritti alla Gestione separata Inps (Co.co.co., liberi professionisti senza cassa e altri parasubordinati), avranno diritto all'indennità di maternità o di paternità, per cinque mesi (due prima e tre dopo la data presunta di parto), anche laddove continuino a lavorare.


Maternità e congedo parentale: la circolare Inps

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Lo ha chiarito l'Inps nella circolare n. 109/2018 (qui sotto allegata), illustrando le novità introdotte dalla legge n. 81/2018 al T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (d.lgs n. 151/2001).

In particolare, l'Istituto fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all'indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

La circolare si sofferma anche sulle nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell'aumento da tre a sei mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell'elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da uno a tre anni.

Indennità di maternità o paternità a prescindere dall'effettiva astensione lavorativa

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Il nuovo articolo 64 del T.U. 151/2001, che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), comporta che la tutela della maternità c.d. obbligatoria non sia più condizionata, a differenza del previgente regime normativo, all'obbligo di astensione dall'attività lavorativa.
La riforma si applica sia agli eventi "parto" sia alle adozioni o affidamenti preadottivi nazionali o internazionali.
Per l'erogazione dell'indennità di maternità o paternità continua a essere necessario il possesso, da parte del soggetto richiedente, del requisito contributivo delle tre mensilità, dovute o versate, comprensive dell'aliquota maggiorata, nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile.
Non risulta più necessario, invece, produrre le dichiarazioni di astensione dall'attività lavorativa (par. 1 circolare n. 137/2007) e, conseguentemente, il percepimento di compensi nel periodo di corresponsione dell'indennità di maternità o paternità non preclude l'erogazione dell'indennità stessa.

Anche in caso di parto fortemente prematuro (avvenuto in data antecedente all'inizio del periodo indennizzabile) o di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l'indennità viene erogata a prescindere dall'effettiva astensione dal lavoro e ciò anche se il periodo indennizzato, per effetto degli eventi sopra menzionati, supera i cinque mesi e un giorno.

Flessibilità del congedo di maternità

Per gli iscritti alla Gestione separata che vogliono astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, di cui all'art. 20 del Testo Unico.
Alla luce delle novità normative, tuttavia, non è più necessario produrre all'INPS la certificazione medica di cui al citato articolo 20, comma 1, che la lavoratrice deve comunque acquisire prima dell'inizio della flessibilità e produrre al proprio committente.
La lavoratrice avrà ancora l'obbligo di comunicare all'Inps, nella domanda telematica di indennità, la scelta di avvalersi della flessibilità: ciò consentirà di individuare il periodo di riferimento nel quale verificare la presenza dei tre mesi di contribuzione, che coincide con i dodici mesi interi precedenti l'inizio del diverso periodo di congedo richiesto dall'interessata.

Rinvio e sospensione del congedo di maternità o paternità

Agli iscritti alla Gestione separata che vogliono astenersi dal lavoro durante i periodi di maternità/paternità, continuerà ad applicarsi l'art. 16-bis del Testo Unico tuttavia, alla luce della novità normativa, l'Istituto necessiterà delle sole comunicazioni della data di sospensione e della data di fine della sospensione.
I lavoratori non dovranno più rendere né la dichiarazione di responsabilità di aver comprovato il ricovero del figlio presso struttura sanitaria pubblica o privata e di aver consegnato preventivamente l'attestazione medica nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa, né la dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

Interdizione anticipata e prorogata dal lavoro

Considerato che la novella normativa riguarda il solo congedo di maternità o paternità in senso stretto, in caso di provvedimenti di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro, di cui all'articolo 17 del T.U., permane per gli iscritti alla Gestione separata l'obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione. Pertanto, in tali casi, in assenza di effettiva astensione, l'Istituto non erogherà la relativa indennità.

Periodo transitorio

L'Inps si sofferma anche sugli indennizzi relativi alle domande relative a periodi di congedo di maternità o paternità ricadenti interamente o parzialmente nel periodo di vigenza della legge n. 81/2017.
A prescindere dall'accertamento dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa, saranno indennizzabili i periodi di congedo di maternità o paternità iniziati in data coincidente o successiva al 14 giugno 2017. Non saranno indennizzati, invece, i periodi di congedo conclusi prima di tale data (indennizzati solo a fronte dell'effettiva astensione).
Per quanto riguarda i periodi di congedo in corso di fruizione al 14 giugno 2017, saranno indennizzati i giorni antecedenti solo se accertata l'effettiva astensione dal lavoro, mentre i giorni successivi dovranno essere indennizzati a prescindere dall'accertamento di tale astensione.
Si ricorda che i periodi di interdizione anticipata e prorogata, non essendo stati interessati dalla riforma, potranno essere indennizzati solo a fronte di effettiva astensione dal lavoro.

Congedo parentale: aumento periodo massimo complessivo e modalità di fruizione

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A far data dall'entrata in vigore della riforma, i mesi di congedo parentale fruibili da lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata aumentano da tre a sei mesi ed è anche ampliato da uno a tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia/Italia del minore (in caso di adozioni o affidamenti preadottivi) l'arco temporale di fruizione del congedo parentale.
I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non potranno complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi. Pertanto, l'Istituto continuerà a far dichiarare al soggetto richiedente i periodi di congedo fruiti da se stesso o dall'altro genitore in una cassa o gestione non amministrata dall'INPS.

Se la fruizione del congedo parentale indennizzato è effettuata dopo il primo e fino al terzo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore, il trattamento economico è corrisposto solamente a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità con contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto.
Pertanto, in tale fattispecie, il requisito contributivo non è più legato a quello sulla base del quale si riconosce il diritto all'indennità di maternità o paternità, ma viene accertato in occasione di ciascuna richiesta di indennità di congedo parentale.
Analogo criterio di individuazione del requisito contributivo trova applicazione qualora, nel caso di fruizione di congedo parentale nel primo anno di vita (o dall'ingresso in famiglia/Italia) del minore, i richiedenti non abbiano titolo all'indennità di maternità/paternità.

Congedo parentale e di maternità: istruzioni operative e contabili

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Le domande di congedo di maternità o paternità e le domande di congedo parentale dovranno essere presentate in modalità telematica.
L'applicazione di acquisizione online è stata aggiornata per consentire, a partire dall'entrata in vigore della legge n. 81/2017, ossia dal 14 giugno 2017, sia l'acquisizione di periodi di congedo parentale con giorni eccedenti tre mesi e fino a sei mesi sia di periodi superiori ad un anno e fino a tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
L'Inps fornisce, inoltre, dettagliate istruzioni operative per il pagamento del congedo parentale in relazione alle diverse tipologie di lavoratori iscritti alla Gestione separata ovvero: collaboratori coordinati e continuativi ed equiparati; ricercatori iscritti; liberi professionisti/associati in partecipazione.
Data: 24/11/2018 10:30:00
Autore: Lucia Izzo