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Spray al peperoncino

Cos'è lo spray al peperoncino, usarlo è legale? Guida alla disciplina legale dello spray al peperoncino alla luce della recente giurisprudenza


di Lucia Izzo - In tempi recenti ha registrato sempre maggior diffusione, alla luce degli eventi di cronaca, la vendita di spray anti aggressione, come lo spray al peperoncino, dispositivi che possono essere utilizzati per autodifesa. In alcuni Comuni, addirittura, questi sono stati offerti gratuitamente alla popolazione o forniti in dotazione Polizia Municipale. Trattandosi di strumenti di autodifesa, questi dispositivi nebulizzatori dovranno essere privi di attitudine a recare offesa alla persona e l'uso ne sarà consentito solo per sottrarsi a minacce e aggressioni che pongano in pericolo la propria incolumità. Inoltre, affinché il loro utilizzo rientri nel perimetro della legalità, dovranno essere rispettate determinate precauzioni.

Vediamo:

Spray al peperoncino: cos'è

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In Italia, c.d. spray urticante o spray a peperoncino, così come la pistola al peperoncino, è attualmente in vendita in diversi esercizi commerciali: non solo nei negozi specializzati, ad esempio le armerie, ma anche in tabaccherie, nei supermercati, in alcune farmacia e soprattutto su internet. I prezzi variano a seconda della grandezza e del modello di spray.

Pistola e spray: il decreto del 2011

Sia la pistola che lo spray (e in generale tutti i prodotti a base di peperoncino usati per autodifesa) sono stati legalizzati e regolamentati dal Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011 recante «Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n.94/2009»

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l'8 luglio 2011 ed è entrato in vigore il 9 gennaio 2012. La vendita e l'uso sono consentite solo ai maggiori di 16 anni e l'utilizzo dovrà avvenire a scopo di difesa personale, nel rispetto del principio di proporzionalità che opera nel contesto della legittima difesa. Non è necessario il porto d'armi.

Spray al peperoncino: le caratteristiche tecniche

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Particolare importanza riveste la composizione dello spray al peperoncino: il suo uso sarà considerato legittimo solo se sono rispettate le caratteristiche previste dal d.m. 103/2011 che ha fissato i requisiti tecnici entro cui i liquidi urticanti, contenuti nelle normali bombolette, possono essere utilizzati a titolo di autodifesa.
In primis, gli spray/pistole antiaggressione legali potranno contenere solo una miscela a base di Oleoresin Capsicum (Oc), una sostanza urticante che deriva dal peperoncino, che solitamente viene combinata con acqua, glicoli e altre sostanze.
Sono rigorosamente vietate, invece, le bombolette contenenti sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici. La quantità di miscela nella confezione, inoltre, non potrà superare i 20 ml e la gittata utile della bomboletta non potrà superare i tre metri.
Inoltre, particolare attenzione andrà posta al dosaggio della "capsaicina": tale sostanza rende lo spray urticante e provoca irritazione a bocca e occhi, lacrimazione e, in caso di ingerimento, anche tosse, affaticamento respiratorio, gonfiore, fuoriuscita di muco. Si tratta di effetti comunque limitati nel tempo (da 10 a 30 minuti circa).

La percentuale di OC disciolta non potrà essere essere superiore al 10% e la sua concentrazione massima non potrà superare il 2,5%. Le bombolette, infine, dovranno essere vendute sigillate ed equipaggiate di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale.

Spray al peperoncino: quando è legale

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A seguito dell'entrata in vigore del d.m. n. 103/2011, è stato ridefinito il perimetro di legittimitàdello spray al peperoncino, contenente il principio attivo natural dell'oleoresin capsicum. Pertanto, se vengono rispettate le caratteristiche tecniche imposte dalla legge e se lo spray al peperoncino viene utilizzato secondo le modalità consentite, l'uso di tale prodotto è considerato legale.
Lo spray va utilizzato in modo lecito, per difendersi da aggressione o minacce all'incolumità personale, quindi non per offendere, pena la configurabilità del reato di cui all'art. 4 c. L. n. 110/1975 (porto di oggetti idonei ad offendere senza giustificato motivo).
Ove l'utilizzo ingiustificato dello spray provochi lesioni, scatta anche l'aggravante di cui all'art. 585, comma 2, del codice penale. Utilizzare uno spray al peperoncino non a norma, inoltre, ben potrebbe integrare il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) oppure quello di lesioni personali (art. 582 c.p.).

Lo spray al peperoncino è un'arma?

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Uno dei punti di maggior criticità, è rappresentato dal ricomprendere o meno lo spray al peperoncino nella nozione di arma. Per la Cassazione lo spray al peperoncino è uno strumento di autodifesa che tuttavia in base alle modalità in cui è impiegato può trasformarsi in un mezzo ad offendere.
La sottrazione dello spray al peperoncino dalla categoria degli oggetti atti ad offendere di cui all'art. 4 l. n. 110 del 1975 è subordinata, non solo, alla condizione di conformità alle caratteristiche tecniche di cui all'art. 1, comma 1, ma anche alle modalità di impiego esclusivamente finalizzate all'autodifesa personale. L'impiego come mezzo d'offesa, invece, comporta la piena e incondizionata applicazione della normativa in tema di armi".
Una conclusione confermata dalla recente sentenza n. 8624/2018, gli Ermellini hanno ritenuto che non integri il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 895/67 (disposizioni per il controllo delle armi) il comportamento di colui che gira con una bomboletta di spray al peperoncino.
Secondo l'orientamento ritenuto preferibile dalla Corte, va escluso che una bomboletta contenente soltanto spray a base di peperoncino possa essere ricompresa nelle armi da guerra o tipo guerra, stante l'assoluta mancanza delle caratteristiche indicate nell'art. 1 legge n. 110 del 1975, che si riferisce, con riguardo a contenitori di gas, solo ad aggressivi chimici, biologici e radioattivi dotati di una spiccata potenzialità di offesa.

Spray al peperoncino in discoteca

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L'uso dello spray, pertanto, per essere legale deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge, per difendersi e non per offendere. Tragici episodi di cronaca recente hanno visto l'utilizzo dello spray al peperoncino in una discoteca di Ancora a scopo di distrazione per furto. Comportamento che ha generato panico e gravi conseguenze dovute alla fuga generale, a seguito della quale sono morte diverse persone.

La vicenda ha messo in luce il fenomeno delle c.d. gang dello spray urticante che agiscono seminando il panico nelle discoteche e ai concerti più seguiti allo scopo di rapinare pubblico e avventori dai loro beni dopo aver utilizzato sostanze accecanti e stordenti.

Un atteggiamento che di certo non è consentito dalla legge e che, anzi, potrebbe costare ai colpevoli gravi condanne per numerosi reati, tra cui getto pericoloso di cose, procurato allarme e furto aggravato.

Appare evidente come nel caso della tragedia di Ancona l'uso improprio dello spray si sia spinto ben oltre gli scopi ritenuti legali relativamente all'uso di spray al peperoncino e la condanna a carico di eventuali responsabili potrebbe essere ben più grave di quella per "lesioni personali" (art. 582 c.p.).

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Data: 22/11/2018 12:00:00
Autore: Lucia Izzo