I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Addio multe agli over50: un atto dovuto United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 15/12/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Registro dei protesti: cosa cambia dal 1° dicembre

Dal 1°dicembre 2018 entrerà in vigore il decreto del MISE sull'informatizzazione del registro dei protesti, che dal 1° giugno 2019 parlerà il linguaggio XML


di Annamaria Villafrate - E' datato 14 novembre il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (sotto allegato) che, tra le altre cose, approva le specifiche tecniche miranti a creare programmi informatici in grado di compilare gli elenchi dei protesti e rifiuti di pagamento, per la successiva trasmissione in via telematica alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da parte degli ufficiali levatori. Tante le novità in tema di gestione informatizzata del registro dei protesti, dal linguaggio XML, alla modalità di trasmissione delle pratiche, ai rimedi previsti in caso di lacune e problemi tecnici.

Registro dei protesti in linguaggio XML

[Torna su]

Dal 1° giugno 2019 il registro dei protesti parlerà il «Xml». Un primo passo per estendere l'uso di questo linguaggio anche al registro delle imprese, grazie al quale sarà possibile leggere automaticamente le informazioni, come previsto dalla direttiva sulla digitalizzazione degli atti costitutivi delle S.r.l, a cui stanno collaborando il Ministero dello sviluppo economico e la Commissione europea.

Registro protesti: il regime transitorio

[Torna su]

Come previsto dall'art. 7 del provvedimento del MISE, che disciplina il regime transitorio "Per consentire l'adeguamento dei software applicativi, le disposizioni del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° dicembre 2018. A partire dalla data del 1° giugno 2019 gli uffici sono tenuti a non accettare più elenchi trasmessi con modalità differente da quella prevista dall'articolo 1 del presente decreto. Dalla medesima data non potranno più essere utilizzati programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con precedenti decreti ministeriali."

Presentazione telematica della pratica protesti

[Torna su]

Della procedura di trasmissione si occupa invece l'art 2 del decreto, che fissa le regole da rispettare per presentare telematicamente la pratica protesti, che potrà avvenire tramite:

Grazie al protocollo HTTPS tutte le operazioni di trasmissione avverranno in modo sicuro. Al momento della richiesta di trasmissione la pratica verrà sottoposta a un controllo automatico da parte del sistema del Registro informatico. Nel caso in cui la pratica non dovesse risultare conforme a quanto richiesto dall'allegato A, non sarà trasmessa e di questa problematica verrà messo immediatamente al corrente l'utente. Come previsto dall'art. 4 del decreto "Nel modello di pratica protesti è indicata la casella PEC corrispondente all'indirizzo elettronico certificato da utilizzare ai fini dell'invio di qualsiasi comunicazione o provvedimento relativo al procedimento."Nel momento in cui la pratica verrà ricevuta dall'ufficio competente, questo provvederà a un controllo formale della stessa e, nel caso necessiti di correzioni, ne informerà il mittente, tramite PEC, che dovrà provvedere ai dovuti aggiustamenti, prima d'inviarla nuovamente.

Registro dei protesti: integrazioni ed emergenze

[Torna su]

L'art 5 del decreto inoltre riconosce alle camere di commercio la possibilità di completare "i dati anagrafici della persona fisica protestata in una cambiale, laddove non sussistano situazioni di ambiguità, a partire dai dati dichiarati nel protesto."L'art. 6 invece prevede che, se gli strumenti o i dispositivi informatici dell'Ufficio del Registro protesti, previsti per ricevere la pratica, smettano di funzionare per più di tre ore consecutive, tenendo conto dei giorni e degli orari di apertura al pubblico delle Camere di Commercio, è consentito presentare la documentazione su un supporto informatico alla sede territorialmente competente.

Data: 23/11/2018 09:00:00
Autore: Annamaria Villafrate