L'avvocato non lavora gratis
Avv. Paolo Accoti – E' risaputo che il Decreto Ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, ha introdotto il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. in data 2.04.2014.
Al predetto regolamento sono allegate le tabelle parametri forensi sulla scorta delle quali viene determinato concretamente il compenso dovuto all'avvocato per il giudizio dallo stesso patrocinato.
Le stesse prevedono quattro fasi giudiziali (studio della controversia; introduttiva del giudizio; istruttoria e/o trattazione; decisionale), risultano suddivise in sei scaglioni in relazione al valore del giudizio (da € 0,01 fino a € 520.000), con riferimento all'organo giudicante ed alla tipologia di giudizio.
Il regolamento prevede ancora che tali tariffe possono essere variate in relazione alle caratteristiche del giudizio e, in particolare, per il pregio dell'attività prestata, per l'importanza, la natura, la difficoltà e il valore della causa e sulla scorta di altri paramenti dettagliatamente indicati.
Ciò posto, fissare dei compensi inadeguati rispetto alle richiamate tariffe professionali e, in particolare, prevedere, nell'avviso di costituzione di un elenco di professionisti cui affidare la difesa in giudizio del Comune, una clausola che stabilisca un compenso pari a zero euro per il contenzioso di valore fino ad euro 500,00, viola sia le anzidette tariffe professionali che il principio di equo compenso, peraltro, immediatamente applicabile anche alle Pubbliche Amministrazioni.
Questi i principi espressi dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, nell'ordinanza n. 1541, depositata in data 25 Ottobre 2018.
La vicenda giudiziaria
Alcuni ricorrenti, partecipanti ad un avviso di costituzione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarichi di difesa in favore di un Comune, relativo a giudizi tributari da intentarsi, eventualmente, presso la Commissione Tributaria Provinciale, quella Regionale e, infine, innanzi la Corte di Cassazione - Sez. tributaria, impugnano davanti al TAR Campania, l'anzidetto avviso, il modello di domanda di partecipazione allegato, l'elenco dei professionisti iscritti, se approvato, e ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e, comunque, conseguenziale.
In particolare i ricorrenti lamentano l'illegittima previsione di un compenso pari a zero per i giudizi fino ad euro 500,00.
La sentenza
Il TAR Campania, investito del ricorso, con relativa istanza di sospensiva degli atti impugnati, con apposita ordinanza accoglie la richiesta di sospensione, disponendo altresì <<che l'amministrazione riesamini l'atto impugnato alla luce delle superiori considerazioni, nel termine di giorni 20 dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza>>.
Per motivare l'anzidetta sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti impugnati il TAR evidenzia come, già <<ad un primo sommario esame, proprio della fase cautelare, il ricorso si rivela assistito da sufficiente fumus boni iuris, avuto particolare riguardo alla fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e comunque in contrasto con il principio di equo compenso, applicabile anche alla amministrazioni pubbliche, in particolar modo per il contenzioso di valore fino ad €500,00, per cui l'onorario è pari a zero>>.
A tal proposito, infatti, <<le esigenze di riequilibrio finanziario debbano armonizzarsi con altri principi fondamentali dell'azione amministrativa, tra cui quelli di ragionevolezza e di proporzionalità nonché, nella fattispecie, quello di equo compenso per le prestazioni professionali>>.
In definitiva, la domanda cautelare viene accolta e, per l'effetto, viene sospesa l'efficacia del provvedimento dell'Ente comunale impugnato, affinché lo stesso provveda al suo riesame nei sensi e nel termine indicati in motivazione, con contestuale fissazione della trattazione di merito del ricorso in pubblica udienza e compensazione delle spese di lite della fase cautelare.
Autore: Paolo Accoti