Vittime del dovere: adeguamento assegno e giudice del lavoro
Avv. Francesco Pandolfi - Torniamo ancora una volta sul tema dell'assegno vitalizio ex art. 2 co. 1 L. 407/98.
- Il caso: la posizione dei ricorrenti
- La posizione del Ministero
- La conclusione del Tribunale del Lavoro
Il caso: la posizione dei ricorrenti
La posizione del Ministero
La conclusione del Tribunale del Lavoro
Il Giudice del Lavoro accorda il diritto ai ricorrenti al diverso e migliore trattamento.
Vediamo in base a quali argomenti perviene alla sentenza di accoglimento.
Dunque, assunto che per il Ministero il Legislatore si era in realtà posto il fine di realizzare una "progressiva" estensione dei benefici in parola a tutte le vittime, per il Tribunale di Civitavecchia dirimente sulla questione è la sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 7761 del 27.03.2017 che, nel solco della uniforme giurisprudenza del Consiglio di Stato, ha affermato il principio in forza del quale l'ammontare dell'assegno è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata dall'intento perequativo e conforme ad un principio di razionalità ed equità ex art. 3 Cost. risultante dal diritto vivente come emerge dalla giurisprudenza di settore.
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Autore: Francesco Pandolfi