Responsabilità medica: difficile provare la colpa del medico dipendente
di Valeria Zeppilli – I casi di responsabilità medica sono sempre numerosissimi e le cause che li possono originare molteplici. La cd. malasanità passa infatti per errori di diagnosi, errori nell'esecuzione di terapie, macchinari inadeguati e così via.
Da qualche tempo, però, i pazienti che intendono ottenere il risarcimento del danno dal medico devono affrontare un percorso complicato. Non basta infatti dimostrare l'esistenza del contratto e l'insorgenza o l'aggravamento di una patologia, ma è indispensabile provare anche che il sanitario è stato inadempiente. Data questa prova, è il medico che deve dimostrare di non aver cagionato l'evento.
- Responsabilità extracontrattuale del medico
- Responsabilità contrattuale della struttura
- Responsabilità medica: casistica
Responsabilità extracontrattuale del medico
Tutto ciò discende dalla circostanza che la legge Gelli del 2017 ha sancito, senza lasciare più spazio a dubbi, che la responsabilità del medico dipendente è di tipo extracontrattuale e, quindi, va ricondotta nell'ambito dell'articolo 2043 del codice civile, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di onere probatorio.
Responsabilità contrattuale della struttura
Per i pazienti che vogliono far valere un'ipotesi di responsabilità medica è invece più agevole dimostrare l'inadempimento della struttura sanitaria.
In tal caso, infatti, la responsabilità è di natura contrattuale, di cui all'articolo 1218 del codice civile, e l'onere della prova è più leggero. Lo stesso vale nei confronti del medico libero professionista che stipula un autonomo contratto con il paziente.
La prescrizione, poi, mentre nel primo caso (responsabilità extracontrattuale) è quinquennale, per le pretese vantate nei confronti della struttura sanitaria (o del medico libero professionista) è decennale.
Responsabilità medica: casistica
La questione dell'onere della prova è fondamentale considerato che, come si è detto in incipit, i casi di responsabilità medica sono ancora oggi molto diffusi e tanti sono i pazienti che, sentendosi danneggiati, decidono di rivolgersi alla giustizia per ottenere ristoro.
La giurisprudenza più recente ci racconta che, ad esempio, è danno risarcibile anche l'omessa diagnosi di un processo morboso terminale da parte dei medici del pronto soccorso, in conseguenza della quale sia risultata più celere la morte del paziente (Cass. n. 16919/2018). O ancora, che per l'omesso controllo dei macchinari diagnostici e di cura può essere chiamato a rispondere anche il medico che ha sottovalutato le anomalie degli stessi (Cass. n. 27448/2018). Sempre i giudici hanno di recente chiarito che, per quel che importa ai fini della rilevanza giuridica di una determinata condotta, la circostanza che una determinata operazione chirurgica non sia frequente non la rende di per sé difficile sotto il profilo tecnico, con la conseguenza che se il medico che la ha compiuta non ha agito con la diligenza richiesta, lo stesso sarà chiamato a rispondere anche solo per colpa lieve (Trib. Latina n. 49/2018).
Data: 26/11/2018 17:10:00Autore: Valeria Zeppilli