Dovere dell'investitore di informarsi sulla natura dell'operazione
Il cliente investitore non deve partecipare in modo acritico alle trattative, adeguandosi supinamente alle proposte dell'intermediario. L'investitore, prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari, deve infatti informarsi presso il proprio intermediario sulla natura ed i rischi delle operazioni che si accinge a compiere ed ha il dovere di concludere una operazione solo dopo aver ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.
Data: 19/05/2006
Autore: www.ilcaso.it