Bollette cartacee? Vietato addebitare costi aggiuntivi
di Annamaria Villafrate - L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente torna sulla questione del sovrapprezzo applicato indebitamente dalle società che erogano luce e gas, nel momento in cui inviano bollette cartacee ai clienti. A sancire il divieto d'imporre questo costo aggiuntivo è il comma 8 dell'art 9 del dlgs. n. 102/2014 che attribuisce all'Autorità il compito di assicurarne il rispetto e di applicare le relative sanzioni. Vediamo cosa dice la legge e come ARERA affronta il problema nei confronti di chi trasgredisce.
- Sovrapprezzo bollette cartacee: disciplina
- Sovrapprezzo bollette cartacee: le sanzioni
- ARERA: no al sovrapprezzo per le bollette cartacee
- Sanzioni e prescrizioni anche per A2A e Dolomiti Energia
Sovrapprezzo bollette cartacee: disciplina
I provvedimenti prescrittivi e sanzionatori di ARERA nei confronti delle società che applicano il sovrapprezzo per l'invio delle bollette cartacee, richiama la disposizione di legge violata, contenuta nel comma 8 dell'art. 9 del dlgs n. 102 del 4/07/2014 che attua la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE). Detta disposizione prevede infatti che "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che non siano applicati specifici corrispettivi ai clienti finali per la ricezione delle fatture, delle informazioni sulla fatturazione e per l'accesso ai dati relativi ai loro consumi.
Sovrapprezzo bollette cartacee: le sanzioni
Per chi trasgredisce al divieto di applicazione del sovrapprezzo, il comma 12 dell'art. 16 del dlgs n. 102/2014 prevede che l'Autorità possa procedere all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che varia da un minimo di 300 euro a un massimo 5.000 euro per ogni violazione.
ARERA: no al sovrapprezzo per le bollette cartacee
L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, negli ultimi mesi, per garantire il rispetto del divieto sancito dal comma 8, art 9 dlgs n. 102/2014, sta adottando diversi tipi di provvedimenti, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di diverse società energetiche che, contravvenendo a quanto sancito, continuano a prevedere costi aggiuntivi per il ricevimento delle bollette cartacee. Ecco cosa prevedono nello specifico questi provvedimenti.
Deliberazione n. 456/2018/S/COM del 20 settembre 2018
ARERA dichiara ammissibile, la proposta d'impegni di Sorgenia in riferimento al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti, dopo che l'Autorità, aveva rilevato sul sito internet di detta società, l'applicazione di un sovrapprezzo per la ricezione della fattura cartacea nei seguenti termini: "Qualora il Cliente scelga di (…) ricevere la fattura originale in cartaceo (…), gli sarà addebitato un onere di 1 €, IVA esclusa, per ogni fattura cartacea inviata, a copertura dei maggiori oneri amministrativi sostenuti da Sorgenia (…)".
Deliberazione n. 495/2018/S/COM del 9 ottobre 2018
L'Autorità ammette la proposta di impegni di Edison Energia Spa in relazione al procedimento sanzionatorio avviato nei suoi confronti, per aver rilevato sul sito internet della società, nelle condizioni contrattuali dell'offerta commerciale "Edison Luce Prezzo Fisso" l'applicazione di un sovrapprezzo per l'invio della fattura cartacea, nei seguenti termini: "nel paragrafo "Fatturazione e pagamento" delle condizioni economiche della suddetta offerta, infatti, si leggeva che "Nel caso in cui il Cliente scelga di ricevere copia della bolletta in formato cartaceo, saranno addebitati 2 € per ogni copia di bolletta cartacea inviata".
Determinazione DSAI/66/2018/COM del 15 novembre 2018
L'Autorità avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti di Acea Energia Spa per procedere all'accertamento delle violazioni in materia di fatturazione dei consumi energetici, poiché, tra le altre cose "è stato rilevato che le schede delle offerte commerciali per la fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti domestici del mercato libero, denominate rispettivamente "Acea Rapida" e "Acea Rapida Gas", valide per adesioni fino al 12 luglio 2018, prevedono tra le "Altre informazioni", alla voce "Altri dettagli dell'offerta", che "(…) Nel caso in cui il Cliente volesse mantenere il pagamento tramite domiciliazione bancaria ma ricevere la bolletta in formato cartaceo, verrà applicato un corrispettivo fisso pari a 4 Euro/bolletta."
Sanzioni e prescrizioni anche per A2A e Dolomiti Energia
Negli ultimi giorni i provvedimenti di ARERA hanno raggiunto altre due società: A2A e Dolomiti Energia.
- Alla prima viene contestato il fatto che, le offerte "Prezzo sicuro web+" e "A2A Click Gas" prevedano una maggiorazione di 0,01 €/kWh e di 0,025 €/kWh per la disattivazione del servizio bollett@mail.
- A Dolomiti Energia invece si contesta l'applicazione del costo extra di 1 euro a varie offerte relative all'erogazione di energia elettrica e gas "Family Web Gas", "Gas Sconto20" e "Idea gas" per ogni bolletta cartacea inviata. Pratica che produce la "perdurante lesione del diritto dei clienti finali a una corretta fatturazione dei consumi energetici".
Autore: Annamaria Villafrate