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Associazioni militari a carattere sindacale: cronaca di un disinnesco

Una riflessione sul tema dopo la sentenza della Corte Costituzionale e il parere del Consiglio di Stato n. 2756/2018


di Cleto Iafrate - La Corte costituzionale con sentenza n. 120/18 ha dichiarato illegittimo l'art. 1475, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui prevede che "i militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre associazioni sindacali", invece di prevedere che "i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge".

La sentenza della Corte Costituzionale

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La Corte ha ritenuto che la disposizione fosse incompatibile con parametri di fonte internazionale, quali l'art. 11 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 5 della Carta Sociale Europea (quali parti di un "sistema di tutela uniforme"), nonché con le sentenze CEDU sui casi Matelly e AdefDroMil; norme vincolanti ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

In attesa di un intervento legislativo in materia di associazioni militari a carattere sindacale, il Ministero della Difesa ha emanato una circolare allo scopo di integrare le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari, indicando specifiche condizioni per consentire l'avvio delle procedure di costituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale.

Però, successivamente alla "entrata in vigore" di tale circolare, il suddetto Ministero ha chiesto un parere al Consiglio di stato in merito alle implicazioni interpretative.

Preliminarmente, si segnala che il suddetto parere è stato espresso non già dalla 'Sezione Consultiva per gli atti normativi' del Consiglio di Stato, bensì dalla Seconda Sezione; ovvero, quella che decide i ricorsi straordinari al Presidente delle Repubblica proposti contro il Ministero della Difesa.

In altre parole, qualora in futuro un militare fosse sanzionato disciplinarmente per fatti avvenuti nell'ambito dell'attività sindacale, e che quindi fosse necessario verificare l'eventuale violazione di tale circolare, gli stessi Giudici che hanno espresso il parere in questione dovrebbero giudicare l'eventuale violazione del predetto atto amministrativo con funzione normativa, ma non vincolante per la stessa Amministrazione che l'ha emanata.

Infatti, a differenza delle Leggi e degli atti aventi forza di legge, le circolari non sono di per sé vincolanti, tanto è vero che la loro violazione in ambito amministrativo non rileva quale "violazione di legge", ma quale sintomo di "eccesso di potere".

Tale circostanza può rilevare in materia di terzietà e imparzialità del Giudice, che ha espresso al di fuori della sede "processuale" un proprio orientamento su tematiche che potrebbe poi dover riaffrontare in sede contenziosa, che in quella sede rappresenta comunque un "pre-giudizio"[1].

Ciò posto, pur volendo non considerare tale questione un motivo di obbligatoria astensione del Giudice ex art. 51 c.1 n. 4 cpc, richiamato dall'art. 17 cpa, in caso di futuri (o attuali) contenziosi in materia, si ritiene che sarebbe stato maggiormente conveniente che un parere su tali questioni fosse stato espresso dalla "Sezione Consultiva per gli atti normativi" dello stesso Consiglio di Stato, che è formata da Giudici diversi rispetto a quelli presenti nella Seconda Sezione.

Fatta questa necessaria premessa, vediamo ora alcuni nodi irrisolti della neonata libertà sindacale riconosciuta ai cittadini con le stellette.

La riconosciuta "azione dialettica" e la "negata concertazione"

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Appare a prima vista contraddittorio riconoscere l'azione dialettica e negare la concertazione: "il non riconoscimento alle associazioni sindacali, al momento, di un ruolo attivo nelle procedure di concertazione per il rinnovo dei contenuti del rapporto d'impiego del personale militare, nella considerazione che il sistema attuale non prevede un "accordo" tra parti contrapposte ma la "concertazione" di un provvedimento tra più componenti della stessa amministrazione (art. 2 d. lgs. 195/1995) e, inoltre, che la Corte richiama le norme sulla rappresentanza militare con specifico riferimento ai limiti di operatività, senza prevedere dunque l'applicazione alle costituende associazioni dell'intera disciplina ad essi dedicata, nelle more di un intervento legislativo in materia[2]".

Infatti, non vi può essere attività "dialettica[3]" con chi non viene considerato come interlocutore paritario, poiché non può con-certare[4].

A meno che non si voglia intendere l'attività sindacale come qualcosa di oppositivo "a prescindere" ed incapace di contribuire al miglioramento del benessere organizzativo e della tutela dei singoli lavoratori.

La separazione tra Rappresentanti Militari e Dirigenti Sindacali

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Altra questione che giuridicamente non convince ma che è strettamente connessa alla precedente, è "la preclusione ai delegati della rappresentanza militare, di ogni livello, di ricoprire contestualmente incarichi direttivi nelle associazioni professionali a carattere sindacale: una simile evenienza, infatti, potrebbe indurre confusione di ruoli, determinando criticità nell'ordinaria interlocuzione degli organismi di rappresentanza con le autorità gerarchiche cui sono affiancati[5]".

E' doveroso ricordare che anche in nome della "confusione di ruoli" la libertà sindacale ai militari è stata negata per quasi venti anni: "Le facoltà tipiche della libertà sindacale sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, inconciliabili con i principi dell'ordinamento militare, giacché il potere di autorganizzazione, ove riconosciuto, darebbe vita ad accordi fra gli associati che non sembrano compatibili con il rapporto gerarchico. Né varrebbe osservare che l'attività sindacale si svolgerebbe al di fuori delle condizioni in cui, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 382, è applicabile il regolamento di disciplina: i militari, ricorda l'Avvocatura, sono comunque tenuti all'osservanza delle norme che concernono il giuramento prestato e il grado. Verrebbe così intaccato il prestigio della figura del superiore che partecipi a un'associazione presieduta da un subordinato; nel corso delle attività sindacali i rapporti gerarchici si invertirebbero; e anche se qui rilevano competenze diverse da quelle attinenti al servizio, si determinerebbe comunque una confusione di ruoli[6]".

Ricapitolando, ora in buona sostanza ci sono i Sindacati, ma la più pregnante funzione sindacale -la concertazione- è rimasta attribuita alla Rappresentanza Militare, che gli stessi Giudici definiscono quale complesso di organi aventi "natura non sindacale [...] costituti anzi in funzione integrativa delle determinazioni dell'Amministrazione sulle questioni d'interesse del personale[7]".

In tal modo l'Amministrazione, che è anche facente funzione di datore di lavoro, di fatto dialogherà con se stessa, anche alla luce del fatto che, come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, "vanno disciplinate in positivo le modalità di azione dialettica che salvaguardi gli scopi e la ragion d'essere delle associazioni sindacali, almeno nella forma minima delle consultazioni sulle questioni d'interesse; e ciò anche nelle more dell'intervento legislativo[8]".

A questo punto della trattazione, per meglio far comprendere la profondità e la delicatezza degli interessi in gioco, bisogna introdurre due concetti propri del diritto del lavoro: sindacato giallo e sindacato blu.

Per sindacato giallo si intende "la denominazione con cui si indicano i sindacati creati, o comunque controllati, dagli imprenditori […] Il termine viene oggi utilizzato in ambito giornalistico per indicare un'organizzazione sindacale che si ritiene di fatto asservita al datore di lavoro, o ad altri soggetti i cui interessi sono contrapposti a quelli dei lavoratori. Un "sindacato giallo" viene ritenuto differente dalle legittime associazioni sindacali, le quali devono essere organizzate in base a regolare statuto secondo criteri democratici e trasparenti, hanno titolo a sottoscrivere i contratti nazionali e prevedono il versamento di una quota di iscrizione[9]".

Tale definizione, da quando si è iniziato a parlare di appartenenti alle Forze Armate come "lavoratori militari" è stata data anche alla Rappresentanza Militare[10].

Per sindacato blu invece, si fa riferimento ad una delle organizzazioni sindacali più antiche, quella delle "tute blu" dei metalmeccanici, nota con l'acronimo di FIOM[11] (Federazione Impiegati Operai Metallurgici), e famosa per essere fra le sigle più "intransigenti" del Comparto di riferimento[12].

Tali definizioni verranno riprese nelle conclusioni.

Le perplessità segnalate da Palazzo Spada

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Per completezza, vi è da dire che nell'attuale normazione in materia sindacale, la stessa Seconda Sezione ha ravvisato delle perplessità puntualmente indicate nel paragrafo 5 del parere in annotazione, a cui si rimanda per una compiuta cognizione[13].

Per quel che riguarda il presente contributo, al fine di dimostrare il "depotenziamento dall'interno" posto in essere, si richiama la questione "dell'elettività delle cariche direttive, per le quali deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo[14]".

In tale alinea, i Giudici riferiscono di "una possibile preoccupazione sulla formazione di un ceto sindacale sostanzialmente permanente, tale anche da sottrarre gli interessati al proprio servizio nella forma più compiuta e per periodi molto prolungati; sarebbe, in effetti, una preoccupazione fondata, ma ad essa si dovrebbe corrispondere con la legge, perché un tale limite imposto in via amministrativa potrebbe non essere compatibile con i principi dell'ordinamento [...]".

Tale assunto non convince neanche lo scrivente per il seguente motivo:

- se oltre alla concertazione viene negata anche l'esperienza, che tendenzialmente porta con sé una costante progressione di sapere specialistico, non si comprende in che cosa si concreti la suddetta attività dialettica. In altre parole, si rischia di avere dei "sindacalisti" non solo privi di adeguate prerogative, ma anche privi di esperienza e preparazione.

Conclusioni

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Dall'analisi del nascente fenomeno sindacale emerge che le funzioni sindacali sono state lasciate ad un "sindacato giallo", la Rappresentanza Militare, mentre i nascenti sindacati sono considerati "sindacati blu" senza neanche aver posto in essere per ragioni temporali alcuna concreta iniziativa, essendo così gravati da una sorta di "presunzione di antagonismo".

In tal modo, l'Amministrazione Militare continuerà a dialogare con se stessa, i lavoratori con le stellette non beneficeranno di alcun aumento di tutela. Così, l'immagine e l'azione di comando delle Autorità di Vertice non verranno intaccate[15].

Cleto Iafrate

Per leggere gli altri contributi dello stesso autore, clicca QUI.

[1] Pregiudizio, in http://www.treccani.it/vocabolario/pregiudizio/: "Nel diritto romano, azione giuridica precedente al giudizio, e tale da influire talvolta sulle decisioni del giudice competente".

[2] Parere in disamina, par. 3.

[3] Dialettica, in http://www.treccani.it/vocabolario/dialettica/: "Nel pensiero moderno, e anche nel linguaggio comune (in diretta connessione con le accezioni che il termine ha avuto nel pensiero filosofico), il processo risultante dalla lotta o dal contrasto di due forze: [...] o, più spesso, gioco di forze contrastanti che collidono e si ricompongono incessantemente. [...] Il termine è inoltre usato (per es. nel linguaggio della critica) per indicare quell'argomentazione che giustappone idee opposte o contraddittorie e generalmente tende a far giungere tale conflitto a un qualche esito, che si presume necessario e inevitabile".

[4] Concertare, in http://www.treccani.it/vocabolario/concertare/: "Stabilire, preparare un'azione, un'impresa o altro, di comune accordo fra più persone e per lo più in segreto [...] accordarsi insieme per fare qualche cosa".

[5] Parere in disamina, par. 3.

[6] Corte Costituzionale, sentenza n. 449/1999, Ritenuto in fatto 4, disponibile in http://www.giurcost.org/decisioni/1999/0449s-99.html

[7] Parere in disamina, par. 4.

[8] Parere cit., par. 4.

[9] https://it.wikipedia.org/wiki/Sindacato_giallo

[10] C. Cataldi, Rappresentanza Militare o Sindacato Giallo"? In https://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2013/09/Sindacato-giallo-o-rappresentanza-militare.pdf: "Purtroppo queste sono le premesse di carattere generale che inducono a ritenere che, nel caso di specie, la Rappresentanza Militare presenta tutti gli elementi tipici, nel caso voglia essere avvicinata, anche solo simbolicamente, ad un sindacato, di quel fenomeno anti-sindacale classificato dal 1970 ad oggi come "sindacato giallo". […] Ma i problemi più evidenti che possono assimilare la Rappresentanza Militare più a un "sindacato giallo", che a un sindacato, secondo i canoni costituzionali ad oggi vigenti, promanano dalla presenza di elementi di subordinazione della medesima gerarchicamente ai sistemi propri dell'amministrazione militare, difatti basta citare il contenuto dell'art. 884 del Turom che recita: 'Il delegato più elevato in grado o più anziano di ciascun organo di rappresentanza assume l'incarico di presidente', in dispregio dei principi di democratizzazione di cui all'art. 52 della Costituzione e del principio di autonomia di ogni rappresentanza di tipo sindacale".

[11] https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Impiegati_Operai_Metallurgici: "La Federazione Impiegati Operai Metallurgici (FIOM) è il sindacato dei lavoratori operanti nelle imprese metalmeccaniche che fa capo alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL). È il più antico sindacato industriale italiano. […] Firmò nel 1919 il primo accordo nazionale con i rappresentanti degli industriali, che prevedeva, tra l'altro, la riduzione dell'orario di lavoro a 48 ore settimanali (8 ore al giorno per sei giorni alla settimana)".

[12] https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_Impiegati_Operai_Metallurgici: "Nel 2012 la FIOM presenta ricorso ai giudici di Torino, Modena e Vercelli poiché esclusa dalle Rsa per non aver firmato il contratto specifico della Fiat che richiama l'articolo 19 della legge 300 del 1970. La FIOM denuncia l'incostituzionalità dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori per violazione degli artt. 2, 3 e 39 (principio della libertà sindacale) della Costituzione. I giudici sollevano il caso dinanzi alla Corte Costituzionale, la Corte il 3 luglio 2013 "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"[..]; quindi consentendo la rappresentanza sindacale ai soli firmatari del contratto aziendale, l'art. 19 legge 300/70 contrasta con i valori del pluralismo e della libertà di azione della organizzazione sindacale[...]. Dopo tale decisione, la Fiat ha dichiarato che accetterà la nomina dei rappresentanti sindacali aziendali della FIOM".

[13] Per quel che rileva in questa sede, si ritiene opportuno menzionare i "contesti" in cui sono emerse le suddette perplessità: a) iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo a grado e tutela degli interessi di tutti gli iscritti, a prescindere dal ruolo di appartenenza; b) estraneità, anche solo in termini di partecipazione e sostegno, alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsivoglia livello e natura; c) elettività delle cariche direttive, per le quali deve dunque essere prevista una durata temporale ben definita e la rieleggibilità solo dopo un adeguato periodo di tempo.

[14] Parere cit., par. 5.

[15] C. Iafrate, Il ricorso gerarchico contro le sanzioni militari alla luce dell'ordinamento canonico, La giurisdizione "condizionata" (dall'immagine) dei "sacrati" e dei consacrati, disponibile in https://www.studiocataldi.it/articoli/32254-il-ricorso-contro-le-sanzioni-militari-alla-luce-dell-ordinamento-canonico.asp. Si può affermare che in ambito militare, le limitazioni alla libertà sindacale, analogamente alle limitazioni al diritto alla difesa, "siano funzionali alla tutela dell'immagine e del prestigio dei corpi militari e, in particolare, alla salvaguardia dell'azione di comando dei capi militari. Parrebbe, a questo punto, che l'ordinamento militare e quello canonico abbiano una radice comune, una fede, e una comune preoccupazione: la tutela dell'immagine".

Data: 29/11/2018 15:30:00
Autore: Cleto Iafrate