Condominio: appartamento inagibile e pagamento delle spese
Avv. Emanuela Foligno - Con l'ordinanza n. 10478/2018 (sotto allegata), gli Ermellini chiariscono che il regolamento di condominio deve essere interpretato nella sua interezza, seguendo le regole del codice civile sulla interpretazione dei contratti, e non sulla scorta di ogni singola clausola.
La vicenda
Nel caso in esame una unità immobiliare facente parte di un condominio veniva colpita da un incendio. Ne seguiva il provvedimento di inagibilità emesso dai Vigili del Fuoco che, come tutti i provvedimenti di inagibilità, vietava l'utilizzo dell'immobile sino al ripristino delle condizioni originarie.
A causa dell'avvenimento il proprietario riteneva di non dovere corrispondere le spese condominiali, per tale ragione impugnava il rendiconto condominiale, in punto di spese di riscaldamento, adducendo che il regolamento condominiale prevedeva che in caso di mancato utilizzo dell'unità immobiliare per oltre 2 mesi veniva ridotta del 50% la voce di spesa.
Le doglianze dell'uomo sulla illegittimità della delibera di approvazione delle spese condominiali per violazione del regolamento condominiale venivano accolte sia dal Tribunale in primo grado, che dalla Corte d'Appello in secondo grado.
Il Condominio impugna la sentenza d'Appello in Cassazione argomentando che inagibilità dell'unità immobiliare non equivale ad abbandono o rinuncia ai beni comuni ed eccependo l' errata interpretazione del regolamento condominiale.
In particolare il condominio evidenziava che la clausola di riduzione al 50% delle spese condominiali, così come inserita nell'ordito del regolamento condominiale, e letta complessivamente, non consentiva nessuna riduzione delle spese.
In buona sostanza, veniva eccepito al condomino il totale disinteresse per la proprietà e inerzia nel ripristino dei danni e che tale comportamento non poteva condurre all'esonero del pagamento di una parte delle spese condominiali.
La decisione
I Supremi Giudici accolgono le argomentazioni del condominio e dichiarano infondata l'impugnazione proposta dal condomino, confermando la debenza delle spese condominiali di riscaldamento in misura integrale e non ridotta al 50%.
Ciò che gli Ermellini pongono in evidenza è il modus di lettura delle clausole del regolamento condominiale che "vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 cod. civ. e dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass. 14460/2011; 4670/2009, 18180/2007, 4176/2007 e 28479/2005)".
Il regolamento di condominio deve essere interpretato nella sua interezza. E' distorto e fuorviante considerare le clausole singolarmente.
Data: 02/12/2018 14:00:00Autore: Emanuela Foligno