Barriere architettoniche
Cosa sono e cosa stabilisce la normativa italiana in materia di barriere architettoniche, anche negli edifici pubblici e privati e nei condomini
di Lucia Izzo - Quando si parla di barriere architettoniche si fa riferimento a tutti quegli elementi costruttivi che di fatto limitano o impediscono gli spostamenti e/o la fruizione dei servizi, soprattutto alle persone disabili, con limitata capacità motoria o sensoriale.
- Barriere architettoniche: cosa sono
- Barriere architettoniche: la definizione
- Accessibilità, visitabilità e adattabilità
- Barriere architettoniche: la normativa
- I P.E.B.A.
- Barriere architettoniche ed edifici pubblici e privati
- Eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini
Barriere architettoniche: cosa sono
[Torna su]
Può rappresentare una barriera architettonica un ascensore o un passaggio troppo stretto, una rampa di scale, un marciapiede troppo alto, ma anche l'assenza di segnalazioni visibili o "percepibili" che impediscano a coloro che hanno difficoltà motorie o sensoriali di uscire da casa, di andare a scuola o al lavoro, di stare con gli altri.
Un novero di elementi davvero ampio, la cui percezione come ostacolo o meno è ovviamente correlata alla percezione del singolo individuo: l'"accessibilità", infatti, varia in relazione alle caratteristiche delle persone e ciò che rappresenta un ostacolo per taluno potrebbe non rappresentarlo per altri.
Allo scopo di garantire al maggior numero di persone il diritto alla libertà di movimento, il legislatore è dunque intervenuto allo scopo di individuare e stabilire delle regole e dei parametri comuni in una materia su cui la coscienza sociale si è dimostrata particolarmente sensibile dagli anni '90 in poi.
Ciò non solo allo scopo di identificare le barriere architettoniche, ma anche per indicare interventi idonei affinché tali ostacoli vengano eliminati, ovvero individuando le modalità di progettazione architettonica o gli interventi per facilitare e rendere possibile il movimento e l'accessibilità a tutte le persone.
Barriere architettoniche: la definizione
[Torna su]
La definizione di barriera architettonica è fornita dal D.M. n. 236/1989, principale normativa di settore, che ha fornito importanti precisazioni tecniche in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 13/1989 recante disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. La stessa legge ha previsto anche i contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici già esistenti, destinati alle persone che hanno limitazioni di movimento.
In primis, il decreto qualifica come barriere architettoniche quegli ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità di chiunque, in particolare di coloro che hanno capacità motorie ridotte o impedite, in forma temporanea o permanente. Inoltre, trattasi anche di quegli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di attrezzature e componenti.
Ma lo stesso provvedimento non si ferma qui e fornisce ulteriori importanti dettagli che aiutano a comprendere come le barriere non siano semplicemente quelle fisiche: nella nozione deve ricomprendersi anche la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
Accessibilità, visitabilità e adattabilità
[Torna su]
Il Decreto attuativo si occupa di identificare "le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata". Il provvedimento individua e descrive i tre livelli di qualità dello spazio costruito che il provvedimento individua e descrive.
Accessibilità
La prima nozione è quella dell'accessibilità che identifica la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
Visitabilità
Quando si parla di visitabilità, invece, si fa riferimento alla possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Vengono considerati spazi di relazione gli spazi di soggiorno dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio e incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.
Adattabilità
Infine, si fa riferimento all'adattabilità, ovvero alla possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
Specifiche tecniche
Il decreto ha anche individuato, per gli edifici e gli spazi privati, le specifiche tecniche funzionali e dimensionali, che consentono di raggiungere i summenzionati livelli di qualità. Si tratta di disposizioni dettagliate in materia di progettazione, riguardanti ambienti e arredi, con supporto di immagini e schemi illustrativi.
Vengono disciplinate, ad esempio, le dimensioni minime delle porte, della pendenza delle rampe pedonali, delle caratteristiche delle scale, delle dimensioni degli ascensori, delle caratteristiche dei servizi igienici, e di molte altre ancora che le nuove costruzioni dovranno rispettare e alle quali i vecchi edifici dovranno adeguarsi in caso di ristrutturazione.
Barriere architettoniche: la normativa
[Torna su]
In realtà, la materia delle barriere architettoniche non si risolve soltanto nelle previsioni del menzionato D.M., risultando assai più articolata e trovando spazio in diversi provvedimenti.
La Costituzione
Ad occuparsi dell'accessibilità in Italia si occupa in primis direttamente la Costituzione, la quale, all'art. 3, chiarisce che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".
La legge 118 del 1971
I primi provvedimenti in materia di barriere architettoniche affondano le loro radichi già negli anni '70: la legge n. 118/1971 a favore di mutilati e invalidi civili, seppur principalmente veicolata alla cura e all'assistenza di tali soggetti, prevedeva di facilitare la vita dei disabili costruendo edifici in cui non erano presenti barriere architettoniche, favorendo l'accessibilità ai servizi di trasporto pubblico e riservando appositi spazi ai disabili.
Il Dpr 384 del 1978
A meglio definire l'argomento sarà poi il D.P.R. n. 384/1978 di attuazione dell'art. 27 della citata legge n. 118: il testo sarà poi abrogato dal D.P.R. n. 503/1996 che fornirà un Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
La finanziaria del 1986
Con la Legge finanziaria del 1986, tra le altre novità, si farà riferimento, per la prima volta, ai PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche), mentre la Legge n. 104/92 ribadirà in diversi dei suoi articoli la necessità di abbattere le barriere architettoniche, nel solco di quanto stabilito dalla Legge n. 13/1989 e dal D.M. n. 236/1989.
Ciò avverrà, ad esempio, in riferimento all'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative (art. 23, comma 2), ma verrà anche sottolineata la necessità che le persone con disabilità possano accedere con maggior facilità all'informazione e alla comunicazione (art. 25).
Si delegherà alle Regioni, infine, di disciplinare le modalità con cui i Comuni disporranno interventi per consentire alle persone con disabilità di muoversi liberamente sul territorio usufruendo dei servizi di trasporto collettivo al pari degli altri cittadini.
I P.E.B.A.
[Torna su]
I P.E.B.A. sono i Piani per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche (art. 32, comma 21 della legge n. 41/1986 e art. 24, comma 9 della legge n. 104/1992) finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici e negli edifici pubblici già esistenti
Introdotti dalla Legge 41/86 (art. 32) relativamente agli edifici pubblici e poi estesi agli spazi urbani dalla Legge 104/92 (art. 24), i P.E.B.A. rappresntano uno strumento trasversale e metaprogettuale di pianificazione degli interventi, indispensabile per il successivo avviamento di procedure coordinate e per l'esecuzione di interventi di "attenuazione" dei conflitti uomo-ambiente.
La redazione dei P.E.B.A. è obbligatoria per le Amministrazioni pubbliche in relazione gli immobili di loro proprietà, come stabilito dalla Legge n. 41/86, ciononostante ad oggi i termini di attuazione sono stati frequentamene disattesi.
L'obiettivo generale dei P.E.B.A. è quello di rendere note le situazioni di impedimento, rischio e ostacolo per la fruizione di edifici e spazi pubblici, dopo un'attenta attività di analisi, monitoraggio, e programmazione, prospettando altresì i costi delle opere, per una più corretta programmazione finanziaria.
Ciò rappresenta il punto di partenza per poi intraprendere azioni di progettazione e interventi concreti volti a migliorare la qualità dei servizi e rendere le città maggiormente accessibili. I P.E.B.A. rappresentano il punto di partenza per la redazione di Piani Pluriennali di Abbattimento delle barriere architettoniche.
Barriere architettoniche ed edifici pubblici e privati
[Torna su]
Per quanto riguarda le barriere architettoniche negli edifici pubblici e il loro abbattimento, se ne occupa il d.P.R. 503/1996 il quale stabilisce che tutti gli spazi pubblici debbano garantire la fruizione a chiunque abbia capacità motoria limitata: ciò si traduce non solo nell'abbattimento delle barriere architettoniche, ma anche nell'installazione di ogni ausilio necessario affinché l'edificio pubblico possa ritenersi accessibile.
Rispetto agli edifici privati è invece L. 13/1989 a stabilire le norme volte alla rimozione delle barriere nella propria abitazione o negli spazi di proprietà condominiale, prevedendo altresì dei contribuiti a fondo perduto, concessi dalle Regioni per tramite dei Comuni, su domanda dell'interessato, commisurati alla spesa sostenuta.
Alcune Regioni, inoltre, concedono ulteriori contributi. Per l'abbattimento delle barriere, inoltre, vi sono altre agevolazioni fiscali tra cui l'IVA al 4% sui lavori di ristrutturazione e di abbattimento; l'IVA al 10% e la detrazione al 50% per il lavori di ristrutturazione; la detrazione al 19% su alcuni lavori quali ad esempio rampe.
La legge n. 13/1989 stabilisce che gli interventi edili finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati osservando determinate prescrizioni: queste non riguardano unicamente gli edifici di nuova realizzazione, bensì anche gli interventi di ristrutturazione su edifici già realizzati.
A queste prescrizioni si aggiungono quelle del Testo Unico n. 380/2001 sull'eliminazione delle barriere architettoniche a cui il d.lgs n. 222/2016 ha successivamente apportato delle modifiche, distinguendo le varie categorie di interventi edili e precisando per quali di questi servono o meno determinati titoli abilitativi e quali.
Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, inoltre, potranno consentire agli edifici pubblici o privati aperti al pubblico di ottenere un certificato di agibilità: in presenza di ostacoli che impediscano la fruizione da parte dei soggetti disabili, infatti, l'edificio potrà essere considerato inagibile.
L'attuale normativa, infatti, impone una completa accessibilità degli spazi, ma solo nelle parti comuni e non nelle singole unità abitative. Il menzionato D.M. 236/1989 disciplina i criteri di progettazione per l'accessibilità per i componenti di ogni unità ambientale nei suoi spazi interni ed esterni, con tutte le specifiche relative alle funzioni e alle dimensioni.
Contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche
Per la realizzazione di opere di abbattimento delle barriere architettoniche, la legge n. 13/1989 prevede e definisce i contributi che possono essere concessi a coloro che attuano interventi per il superamento delle barriere architettoniche su immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (di carattere motorio e dei non vedenti).
Tali contributi, che vanno richiesti al Comune di residenza, sono a fondo perduto e vengono quantificati in relazione alla spesa prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili. Possono essere erogati sia per una singola opera che per una serie di opere connesse funzionalmente.
L'amministrazione compie le verifiche previste dalla legge e, in mancanza di impedimenti, eroga i contributi: l'erogazione avviene dopo l'esecuzione dell'opera e in base alle fatture debitamente quietanzate che certificano gli interventi fatti e le spese sostenute.
La domanda deve essere presentata al Sindaco del comune nel quale si trova l'immobile, in carta da bollo, entro il 1° marzo di ogni anno, dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la patria potestà), per l'immobile nel quale egli risiede in modo abituale e per opere dedicate a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.
Eliminazione delle barriere architettoniche nei condomini
[Torna su]
Qualora l'edificio privato sia anche un condominio che necessiti di lavori di superamento delle barriere architettoniche, oltre alla Legge 13/1989 devono valutarsi anche le disposizioni di cui alla L. 220/2012 che ha fornito una definizione degli interventi straordinari, soffermandosi sul processo di approvazione durante le assemblee
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
In sostanza, si applicano le maggioranze ordinarie, salvo i casi di modifiche che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato; che ne alterino il decoro architettonico; che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
La Corte di Cassazione (sent. n. 24235/2016) ha ritenuto che "la condizione d'inservibilità del bene comune all'uso o al godimento anche di un solo condomino è riscontrabile anche nel caso in cui l'innovazione produca una sensibile menomazione dell'utilità che il condomino precedentemente ricavava dal bene".
Autore: Lucia Izzo