Daspo nei locali anche per i minorenni
La legge di conversione del decreto sicurezza prevede il divieto d'accesso in locali ed esercizi pubblici per coloro, anche ultraquattordicenni, condannati per gravi disordini
di Lucia Izzo - Con la definitiva approvazione giunta a parte della Camera, che ha confermato la fiducia all'esecutivo, il decreto sicurezza è divenuto legge. Il Parlamento così dato il via libera alla conversione del decreto-legge n. 113/2018 recante, tra le altre, disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica.
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Proprio in ambito di sicurezza pubblica e prevenzione del terrorismo si registrano diverse novità rilevanti, tra cui quella dell'inasprimento del Daspo urbano, con modifiche alla disciplina di cui al D.L. n. 14/2017, convertito con modificazione dalla L. 48/2017. Inoltre, sempre in materia di Daspo, si registra l'estensione di questo anche agli indiziati di terrorismo.
Locali pubblici: divieto d'accesso anche ai minorenni
La nuova legge sulla sicurezza, modificando il D.L. 14/2017, vi introduce un nuovo art. 13-bis recante "Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento" che si applicherà fuori dai casi dell'art. 13 che espressamente fa riferimento al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi.
L'art. 13-bis, invece, è rivolto alle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del d.P.R. n. 309/1990.
Nei loro confronti, il questore potrà disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi pubblici analoghi specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
Il divieto, disposto con provvedimento motivato, potrà essere limitato a specifiche fasce orarie e avrà una durata da 6 mesi a 2 anni. Dovrà avere comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
Particolarmente importante è la previsione che tale divieto potrà essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età: in tal caso, il provvedimento sarà notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
Nei confronti di coloro che violano il suddetto divieto, sono previste pesanti sanzioni: i trasgressori rischiano la reclusione da sei mesi a un anno e una multa da 5.000 a 20.000 euro.
Daspo urbano esteso a nuove aree
Le modifiche in tema di sicurezza hanno riguardato anche il c.d. Daspo Urbano, l'ordine di allontanamento che viene rivolto a coloro che trasgrediscono una serie di disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.
La nuova legge sulla sicurezza estende l'ambito di applicazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane, aggiungendone di nuove alla lista prevista all'art. 9, comma 3, del decreto legge 14/2017.
Accanto alle aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, zone adite a verde pubblico, le disposizioni si applicheranno anche in relazione ad aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati pubblici e spettacoli.
Ad aver destato particolare dibattito, tuttavia, è stato l'inserimento dei presidi sanitari tra i luoghi nei quali è possibile ordinare l'allontanamento.
Autore: Lucia Izzo