Riforma previdenziale forense in vigore dal 2025  Redazione - 04/10/24  |  Il ruolo degli avvocati nell'era dell'intelligenza artificiale: opportunità o minaccia? Roberto Cataldi - 30/09/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Modem libero da domani: cosa cambia?

L'Agcom si adegua alle disposizioni europee in tema di rete aperta e libertà di scelta delle apparecchiature terminali. Modem libero dal 1° dicembre per i nuovi contratti


di Lucia Izzo - Tutti avranno diritto al modem libero per la linea fissa (Adsl e fibra): ciò significa che gli utenti non saranno più obbligati a utilizzare, per accedere a Internet, il modem fornito dal proprio operatore (spesso a pagamento), ma potranno anche scegliere di utilizzare un modem diverso a propria scelta.


Modem: nuove regole dal 1° dicembre

[Torna su]
Le nuove regole varranno già da domani, 1° dicembre, per i nuovi contratti, mentre per quelli in corso e quindi già stipulati, bisognerà attendere il primo gennaio 2019. È quanto stabilito dalla delibera 348/18/CONS dell'Agcom (qui sotto allegata) con cui l'Italia si è uniformata alla disciplina dettata dalla direttiva europea n. 2015/2120 recante misure riguardanti l'accesso a una rete aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali.

Modem: la situazione attuale

[Torna su]
Se alcuni utenti, soprattutto nei contratti più recenti, ottengono dal proprio operatore un modem gratuito da utilizzare, altri si vedono costretti a dover pagare, anche a rate, ma comunque a prezzi spesso superiori a quelli di mercato, il modem proprietario fornito dall'operatore.

Si tratta di modem che non sono utilizzabili su altre reti, pertanto chi ha acquistato il prodotto pagandolo profumatamente, si vedrà costretto a non poterlo sfruttare o riutilizzare in caso di recesso o cambio dell'operatore.

Ancora, i modem forniti dagli operatori sono spesso soggetti a limitazioni non presenti su modelli alternativi, o comunque hanno caratteristiche non ottimali rispetto ai competitor sul mercato che costano uguale se non addirittura meno.

Il diritto al modem libero

[Torna su]
Aderendo della normativa comunitaria, l'Agcom ha stabilito che gli utenti finali avranno il diritto di utilizzare apparecchiature terminali di accesso ad Internet di loro scelta.
Di conseguenza, gli accordi tra i fornitori e gli utenti finali sulle condizioni e sulle caratteristiche commerciali e tecniche dei servizi di accesso a Internet (prezzo, volumi di dati o velocità, e pratiche commerciali) non dovranno limitare l'esercizio dei diritti degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta.
Pertanto, dal 1° dicembre, saranno in due versioni le offerte degli operatori, ovvero con o senza inclusione del modem.

I fornitori di apparecchiature terminali all'utente finale dovranno assicurare, anche attraverso i canali di distribuzione, il proprio sito web o le piattaforme di vendita online, la diffusione di informazioni utili per il riconoscimento del prodotto, l'accesso e la configurazione.

Inoltre, i servizi di installazione, allacciamento, collaudo e manutenzione di apparecchiature terminali scelte autonomamente dall'utente saranno attività libere e potranno essere liberamente affidate dall'utente finale a soggetti terzi.

Il modem a pagamento

[Torna su]

In caso di offerte in abbinamento con modem a titolo oneroso, gli operatori saranno tenuti a evidenziare separatamente modalità e condizioni di offerta.
Nel dettaglio, il contratto di fornitura dovrà indicare i costi di installazione e le modalità di fatturazione, il numero e il valore delle rate di noleggio e l'eventuale opzione di riscatto del terminale alla scadenza o il prezzo di acquisto della proprietà del terminale in unica soluzione, dando evidenza separata, anche nei documenti di fatturazione, dei costi sottostanti al valore del bene rispetto a quelli dei servizi di installazione, assicurazione, manutenzione, assistenza.
Nelle offerte abbinate a terminale, laddove l'utente finale acquisti la proprietà del modem fornito dall'operatore, questi avrà diritto ad averlo "sbloccato" ove tecnicamente possibile: pertanto, alla cessazione dell'abbonamento, i fornitori dovranno consentire mediante aggiornamento software l'uso del terminale privo di blocchi operatore o di altri vincoli di natura tecnica che ne limitino l'uso su servizi di accesso a Internet offerti da altri operatori.

Il modem scelto dall'utente

[Torna su]
Qualora l'utente scelga di usare un proprio modem, questi avrà comunque diritto a un minimo di assistenza: "I fornitori di accesso alla rete forniscono ai propri clienti, attraverso i canali di assistenza, informazioni per la corretta e semplificata attestazione delle funzionalità di connessione e configurazione degli apparati terminali".

Inoltre, qualora il modem scelto dall'utente soddisfi i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale, gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni e i fornitori di servizi di comunicazione accessibili al pubblico non potranno imporre all'utente finale oneri aggiuntivi o ritardi ingiustificati, ovvero inibire l'utilizzo o discriminare la qualità dei singoli servizi inclusi nell'offerta.

Cosa cambia per i vecchi contratti?

[Torna su]
Se per i nuovi contratti il diritto al modem libero sarà operativo già da domani, i contratti in essere dovranno attendere il prossimo primo gennaio. L'operatore dovrà eliminare ogni eventuale blocco relativo all'utilizzo di modem alternativi, mentre coloro che stanno pagando attualmente un modem avranno die alternative.

Limitatamente ai contratti in essere che prevedono l'uso obbligatorio del modem a pagamento, i fornitori dovranno, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'atto, proporre all'utente la variazione senza oneri della propria offerta in una equivalente offerta commerciale che preveda la fornitura dell'apparecchiatura terminale a titolo gratuito o che non ne vincoli l'utilizzo attraverso l'imputazione di costi del bene o dei servizi correlati al terminale nella fatturazione
In alternativa, dovrà essere consentito all'utente finale di recedere dal contratto senza oneri diversi dalla mera restituzione del terminale, dandone adeguata informativa.

Tuttavia, la delibera non può considerarsi ancora del tutto definitiva: il provvedimento, infatti, potrà essere impugnato innanzi al T.A.R. e la strada della giustizia amministrativa potrebbe rivelarsi particolarmente lunga, giungendo sino al Consiglio di Stato.
Data: 30/11/2018 19:00:00
Autore: Lucia Izzo