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Il Codice della crisi e dell'insolvenza

Il codice della crisi e dell'insolvenza con i testi del dlgs n. 14/2019, della legge di conversione del decreto 24.8.2021 e della bozza del correttivo 2022


Cos'è il codice della crisi e dell'insolvenza

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Il codice della crisi e dell'insolvenza si pone come obiettivo quello di riformare la materia delle procedure concorsuali e della crisi da sovraindebitamento, semplificando le norme attualmente vigenti e garantendo la certezza del diritto.

Nel farlo, prevede tra le altre cose un modello processuale particolarmente celere, in cui non si parla più di fallimento ma di liquidazione giudiziale e in cui alla nozione di insolvenza si affianca quella di stato di crisi, inteso come probabilità di una futura insolvenza.

La riforma dà poi priorità alle proposte che comportano il superamento della crisi mantenendo la continuità aziendale e armonizza la gestione della crisi e dell'insolvenza con le tutele dei lavoratori.

Il decreto legislativo n. 14/2019 (sotto allegato) ha dato definitiva attuazione alla legge n. 155 del 19 ottobre 2017 che contiene il “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” la cui entrata in vigore però è stata rinviata dapprima al 16 maggio 2022 e successivamente, in base all'art. 37 del decreto Pnrr, approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2022, al 15 luglio 2022.

Il titolo II sulle procedure di allerta e di composizione negoziata della crisi sarà vigente invece dal 31.12.2023, ad eccezione alcuni articoli indicati nell'art. 389.

Il decreto legge del 24 agosto 2021, convertito dalla legge n. 147/2021 (testo sotto allegato con relativo Dossier di Documentazione) e il decreto approvato il 17 marzo 2022, che attua la Direttiva Insolvency, hanno apportato ulteriori modifiche al Codice della crisi e dell'insolvenza, tra cui l'introduzione del nuovo istituto della composizione negoziata delle crisi.

Procedura di allerta e di composizione della crisi

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Innanzitutto, il codice introduce la procedura di allerta e di composizione assistita della crisi, con il fine di anticipare l'emersione di quest'ultima, analizzando le cause della sofferenza dell'impresa e incentivando il raggiungimento di un accordo con i creditori.

L'attivazione della procedura di allerta è posta a carico degli organi di controllo societari e dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps e agente di riscossione).

Gli indicatori della crisi sono rappresentati dagli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, valutati tenendo conto delle caratteristiche dell'impresa e dell'attività svolta dal debitore, che con cadenza biennale o triennale vengono elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili "tenuto conto delle migliori prassi nazionali ed internazionali (…) in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T."

Per l'imprenditore che si attiva tempestivamente per evitare che la crisi si aggravi e che presenta una domanda di accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza vengono riconosciute delle misure premiali cumulabili.

Gli strumenti di regolazione della crisi

Gli strumenti di regolazione stragiudiziale della crisi previsti dalla riforma sono molteplici.

In particolare si tratta:

- dei piani attestati di risanamento: per gli imprenditori, anche non commerciali, al fine di risanare l'esposizione debitoria dell'impresa e assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

- degli accordi di ristrutturazione dei debiti: previsti per l'imprenditore diverso da quello minore con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti;

- gli accordi di ristrutturazione agevolati: disciplinati dall'art. 60 del codice, che ne prevede l'applicabilità agli imprenditori con creditori che rappresentino il 30% dei crediti in presenza di determinate condizioni;

- degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa: così definita perché l'art. 61 ne estende l'efficacia "anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici."

- delle convenzioni di moratoria: che vengono concluse tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, con l'obiettivo di disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi. Esse hanno ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che in ogni caso non comporti la rinuncia al credito.

La composizione della crisi da sovraindebitamento

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Nel codice della crisi e dell'insolvenza è racchiusa anche la disciplina delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Si tratta, in particolare, di procedure riservate a particolari categorie di soggetti, che consistono:

- nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore: ovvero una proposta libera, anche limitata al soddisfacimento parziale dei crediti, contenente un piano di ristrutturazione dei debiti e l'indicazione specifica di tempi e modalità per il superamento della crisi da sovraindebitamento;

-nel concordato minore: previsto per il professionista, l'imprenditore agricolo, le start-up innovative e ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa e alle altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza solo nel caso in cui sia "previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori";

- nella liquidazione controllata disciplinata dall'art. 268 del codice, attivabile con ricorso al Tribunale:

- dal debitore in stato di sovrindebitamento;

- da un creditore anche se pendono procedure esecutive individuali;

- dal pubblico ministero, se l'insolvenza riguarda l'imprenditore.

In caso di procedure cd. familiari, ovvero quando il sovraindebitamento ha origine comune e coinvolge familiari conviventi o un gruppo famigliare, la riforma prevede la presentazione di un unico progetto per risolvere la crisi, anche se le masse attive e passive restano distinte.

La composizione negoziata della crisi

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Con il decreto n. 118/2021, che è legge dopo l'approvazione della Camera del 21 ottobre 2021 si introduce e si disciplina nel dettaglio il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa. Alla procedura può accedere l’imprenditore commerciale e agricolo “che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.”

Prima però si deve presentare domanda al “segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa” affinché si provveda alla la nomina di un esperto indipendente nei casi in cui “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa.”

La figura centrale dell'esperto

L'esperto, nominato da una commissione che resta in carica due anni, deve essere in possesso di precisi requisiti formali e sostanziali e deve essere iscritto in un elenco apposito previa domanda da presentare alla?camera?di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione?e?delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il suo ruolo è centrale in questa procedura. Il suo compito infatti è di agevolare “le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni” di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche procedendo trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Conclusione delle trattative

All'esito delle trattative, se è stata individuata una soluzione, l'imprenditore ha diverse possibilità, come concludere un contratto, con uno o più creditori, concludere una convenzione di moratoria, concludere un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto.

Costui però può anche domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, predisporre il piano attestato di risanamento, avanzare una proposta di concordato semplificato per procedere alla liquidazione del patrimonio o accedere, tra l'altro, a una delle procedure previste dalla legge fallimentare.

Piattaforma telematica per la gestione della procedura

Per la procedura è prevista l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale, che sarà attiva a partire dal 15 novembre 2021, a cui possono accedere tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese tramite il sito di ogni camera di commercio. La piattaforma è infatti gestita dal sistema delle camere di commercio tramite Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico.

Gestione dell'impresa durante la pendenza delle trattative

Nel rispetto della filosofia che ha ispirato il legislatore del Codice della Crisi durante le trattative l'imprenditore conserva sia la gestione ordinaria che quella straordinaria dell'impresa al fine di scongiurare che si creino situazioni pregiudizievoli per le condizioni economiche e finanziarie dell'attività. Gestione che viene esercitata nell'interesse dei creditori quando nel corso della composizione l'imprenditore risulta insolvente, ma sussistono concrete prospettive di risanamento.

La liquidazione giudiziale: addio al fallimento

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Di primo piano è l'introduzione della procedura di liquidazione giudiziale, destinata a prendere il posto del fallimento.

Mantenendo i caratteri fondamentali della procedura, la riforma mira a incentivarne la rapidità e la concentrazione. Vengono inoltre dettate molteplici norme che, in attuazione del principio della par condicio creditorum, riformano gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori.

Il nuovo concordato preventivo

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Nel codice è dettata anche una nuova disciplina del concordato preventivo, che si suddivide in concordato in continuità aziendale e concordato liquidatorio.

Il primo in particolare prevede la sua inammissibilità "se non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti."

Il secondo invece si caratterizza per la diversità di scopo, in quanto finalizzato alla liquidazione e alla conservazione del patrimonio.

La proposta di concordato continua a essere uno dei modi di chiusura della liquidazione giudiziale.

L'esdebitazione

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Per i soggetti che non hanno accesso alle procedure concorsuali trova ancora applicazione l'esdebitazione.

Il codice della crisi e dell'insolvenza prevede, però, un'esdebitazione di diritto che si applica in caso di insolvenza di minore portata e che prescinde da un provvedimento specifico da parte del giudice.

All'esdebitazione possono poi accedere - sebbene solo una volta e con obbligo di pagare il debito entro quattro anni dal decreto se sopraggiungono utilità tali da consentire di soddisfare i creditori per almeno il 10% - i debitori meritevoli che non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta, indiretta o futura.

La crisi dei gruppi di imprese

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Norme specifiche sono dedicate, poi, alla crisi dei gruppi di imprese. In particolare, si consente a più imprese che appartengono allo stesso gruppo, in stato di crisi e con un proprio centro di interessi in Italia, di proporre la domanda:

- di accesso al concordato preventivo (con un unico piano o con più piani collegati)

- e all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentando un unico ricorso.

Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

Se le imprese hanno il proprio centro di interessi in circoscrizioni giudiziarie differenti, l'individuazione del tribunale competente (che è uno solo) va fatta tenendo conto della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento o dell'impresa che, sulla base dell'ultimo bilancio, presenta la maggiore esposizione debitoria.

Anche la procedura di liquidazione di gruppo è stata unificata.

Istituzione albo professionisti incaricati

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L'art 356 del Codice prevede l'istituzione, presso il Ministero della giustizia di "un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza."

Possono iscriversi all'albo:

- avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili;

- studi professionali associati o società tra professionisti;

- soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o cooperative.

L'iscrizione all'albo comporta non solo il possesso di precisi requisiti di onorabilità, ma anche il rispetto di tutta una serie di requisiti e limiti previsti dagli artt. 356, 357 e 358 del Codice.

Modifiche alla legge fallimentare

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Modificati diversi articoli della legge fallimentare:

Alle suddette si aggiungono anche, tra le altre, le seguenti novità:

Data: 15/04/2022 08:00:00
Autore: Annamaria Villafrate