Art. 157 Cds
di Valeria Zeppilli – Il codice della strada, all'articolo 157, disciplina l'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli, chiarendo come devono comportarsi gli automobilisti in tali situazioni.
Indice:
Le definizioni
La norma, innanzitutto, si occupa di definire cosa si intende per arresto, fermata e sosta, così disponendo:
- arresto – interruzione della marcia dovuta a esigenze connesse con la circolazione,
- fermata – sospensione temporanea della marcia per consentire la salita o la discesa di persone o per altre esigenze di brevissima durata,
- sosta – sospensione della marcia protratta nel tempo, con possibilità per il conducente di allontanarsi (al contrario di quanto avviene in caso di fermata).
Il codice della strada contempla, poi, anche l'ipotesi della sosta di emergenza, connessa ad avaria o a malessere fisico del conducente o di un passeggero.
Dove collocare i veicoli in sosta o fermata
Chiaramente, nelle zone di sosta, questa deve avvenire seguendo quanto indicato dalla segnaletica.
Nelle altre ipotesi, invece, valgono le seguenti prescrizioni.
La regola generale prevede che il veicolo in sosta o in fermata, a meno che non vi sia una diversa segnalazione, deve essere collocato il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia. Se manca il marciapiede rialzato, è necessario lasciare uno spazio sufficiente, di almeno un metro, per il transito dei pedoni.
Se la strada è urbana a senso unico di marcia, è possibile sostare anche sul margine sinistro della carreggiata, purché rimanga uno spazio di almeno tre metri di larghezza e sufficiente a permettere il transito di almeno una fila di veicoli.
La sosta o la fermata dei veicoli al di fuori dei centri abitati è possibile al di fuori della carreggiata, ma non sulle piste ciclabili né, salvo diversa segnalazione, sulle banchine. Se ciò non è fattibile, ci si può fermare o si può sostare il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente a esso e secondo il senso di marcia.
Sosta vietata o limitata
In alcuni casi, la sosta dei veicoli è vietata o limitata.
Non si può sostare, innanzitutto, in tutti i casi in cui lo prescrivono degli appositi cartelli e poi, per espressa previsione dell'articolo 157 del codice della strada, sulle carreggiate delle strade con precedenza.
Talvolta, poi, la sosta è permessa da apposite deliberazioni (indicate dall'opportuna segnaletica) solo per un periodo di tempo limitato. In tal caso, gli automobilisti devono segnalare in maniera visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio e porre in funzione l'eventuale dispositivo di controllo della durata della sosta.
Divieti
Disciplinando l'arresto, la fermata e la sosta dei veicoli, il codice della strada pone degli specifici divieti.
In particolare, è vietato:
aprire le porte di un veicolo, discendere dallo stesso e lasciare le porte aperte, senza essersi prima assicurato che ciò non costituisca intralcio o pericolo per gli altri utenti della strada,
tenere acceso il motore del veicolo durante la sosta per far funzionare l'impianto di condizionamento dell'aria.
Sanzioni
Chi non rispetta quest'ultimo divieto è passibile di sanzione amministrativa, il cui importo va da 218 a 435 euro.
Per il resto, la violazione delle altre prescrizioni dell'articolo 157 C.d.S. comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di importo compreso tra 41 e 169 euro.
Consulta il codice della strada
Data: 07/12/2018 12:00:00Autore: Valeria Zeppilli