Il decreto ingiuntivo lo farà l'avvocato?
Il ddl all'esame del Senato autorizza l'avvocato a verificare i presupposti per poi procedere all'ingiunzione emettendo il provvedimento di intimazione senza l'intervento del giudice
di Lucia Izzo - In futuro potrebbe essere l'avvocato, munito di procura, ad accertare i presupposti per poter procedere all'ingiunzione: sarebbe poi direttamente il professionista a emanare il provvedimento di intimazione notiicandolo alla controparte debitrice.
Leggi anche: Decreto ingiuntivo: il giudice non serve più
È quanto previsto dal disegno di legge n. 755/18 (qui sotto allegato) presentato al Senato e assegnato alla Commissione Giustizia. Il d.d.l., primo firmatario il parlamentare leghista Andrea Ostellari, riguarda il c.c. "Procedimento monitorio abbreviato" e si pone come obiettivo quello di snellire il procedimento monitorio bypassando il filtro preventivo del giudice civile.
- Ingiunzione come alternative dispute resolution
- Decreto ingiuntivo: all'avvocato la verifica dei presupposti
- L'avvocato emette il decreto ingiuntivo
- Opposizione giudiziale
Ingiunzione come alternative dispute resolution
[Torna su]
La relazione introduttiva pone l'accento sull'attuale sistema di realizzazione del credito, additato come farraginoso, poco funzionale e non in linea con gli standard europei che impongono il principio dell'effettività degli strumenti di tutela processuale relative risultanze.
Al fine di semplificare e deburocratizzare la gestione degli assai frequenti ricorsi per decreto ingiuntivo, pertanto, la soluzione proposta è quella di affidare al difensore di parte la maggioranza delle attività correlate, collocando il procedimento nell'ambito delle alternative dispute resolution.
Tra gli attesi vantaggi della rinnovata procedura figurano la riduzione dei costi del contenzioso civile, l'accelerazione dei tempi per l'ottenimento di un provvedimento monitorio e lo snellimento dell'arretrato pendente presso i giudici civili.
Decreto ingiuntivo: all'avvocato la verifica dei presupposti
[Torna su]
Il d.d.l. affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti attualmente previsti dall'art. 633 c.p.c. per l'emanazione di un decreto ingiuntivo. L'ingiunzione, si rammenta, può essere pronunciata:
- se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.
L'avvocato emette il decreto ingiuntivo
[Torna su]
Verificati i presupposti, l'avvocato munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, emette un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.
Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, inoltre, si prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare ante causam, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario
Opposizione giudiziale
[Torna su]
Il d.d.l continua a posticipare il contraddittorio con il debitore alla fase successiva dell'opposizione che si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento.
Tuttavia, va precisato che l'ingiunzione, nella fase dell'emissione da parte dell'avvocato, non sarà provvisoriamente esecutiva poiché l'apposizione della clausola ad hoc resta una prerogativa dell'autorità giudiziaria.
Il giudice istruttore, qualora l'opposizione non fosse fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la dovrebbe rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione.
Il giudice, inoltre, avrebbe l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.
Autore: Lucia Izzo