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La prova del danno da morte del convivente

Il Tribunale di Roma chiarisce quando è possibile risarcire tale voce di danno e con quali criteri soffermandosi anche sulla responsabilità del committente


di Valeria Zeppilli – Con la sentenza del 29 novembre 2018 (qui sotto allegata), il Tribunale di Roma ha sancito tre importanti principi che la rendono degna di nota e sui quali si ritiene quindi opportuno soffermarsi.

Il danno dell'appaltatore

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Innanzitutto il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Massimo Moriconi, ha chiarito che del danno aquiliano che è stato cagionato dall'appaltatore (o dal sub appaltatore) è chiamato a rispondere anche il committente, a meno che questi non abbia fornito la prova delle qualità di serietà ed efficienza nonché di affidabilità patrimoniale dell'appaltatore stesso.

Se manca questa prova, si configura infatti un'ipotesi di culpa in eligendo che, come affermato tra le tante anche dalla sentenza numero 2745/1999 della Cassazione civile (citata nella pronuncia in commento), si ha quando il compimento dell'opera o del servizio è stato affidato a un'impresa che è "priva della capacità e dei mezzi tecnici indispensabili per eseguire la prestazione oggetto del contratto senza che si determinino situazioni di pericolo per i terzi".

Danno da morte del convivente

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Ma, soprattutto, la sentenza del 29 novembre scorso rileva per i principi affermati con riferimento al danno da morte del convivente.

Il giudice ha infatti affermato, a tale proposito, che questa voce di danno non può essere risarcita utilizzando il medesimo criterio probatorio che si applica al congiunto o coniuge del defunto.

Se l'evento per il quale si chiede il risarcimento del danno è rappresentato dalla morte del convivente, occorre infatti che in giudizio venga data la prova, anche indiziaria, della convivenza e della serietà ed effettività del rapporto affettivo.

Tabelle di Roma

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In ogni caso, per il giudice la liquidazione del danno da morte deve avvenire applicando preferibilmente le tabelle del Tribunale di Roma.

Queste infatti, a differenza delle tabelle del Tribunale di Milano, assolvono più compiutamente ai necessari criteri di prevedibilità e omogeneità del trattamento risarcitorio.


Si ringrazia il giudice, Dott. Massimo Moriconi, per la cortese segnalazione

Data: 10/12/2018 10:20:00
Autore: Valeria Zeppilli