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Art. 140 c.p.c.

Guida alla notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere copia, con modello di relata e testo dell'articolo 140 del codice di procedura civile


di Valeria Zeppilli – La notifica a mani di un atto giudiziario non sempre va a buon fine nelle forme ordinarie, ovverosia con consegna al destinatario o a un altro soggetto legittimato a riceverla. Può infatti accadere che questi siano irreperibili o incapaci o che rifiutino di ricevere la notifica.

In tali ipotesi trova applicazione quanto disposto dall'articolo 140 del codice di procedura civile:

Art. 140 c.p.c.: notifica agli irreperibili

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Sostanzialmente, l'art. 140 c.p.c. disciplina la notifica in caso di irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.

Se si trova di fronte a simili circostanze, l'ufficiale giudiziario deve depositare la copia dell'atto da notificare nella casa comunale, consegnandola al segretario comunale o a un impiegato. Il Comune di riferimento è quello in cui deve eseguirsi la notificazione e non è possibile il deposito nell'ufficio di una frazione, pena la nullità della notifica.

L'avviso del deposito va poi affisso in busta chiusa e sigillata sulla porta dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, destinatario che deve poi essere avvisato delle predette attività attraverso la spedizione di una raccomandata con avviso di ricevimento.

Cosa deve indicare l'avviso

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L'avviso cui fa riferimento l'articolo 140 si compone di alcuni elementi essenziali, ovverosia:

Art. 140 c.p.c.: il momento perfezionativo della notifica

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Dall'esame dell'articolo 140 c.p.c. si evince sostanzialmente che, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l'atto, l'ufficiale giudiziario deve:

Una volta che siano state compiute tutte e tre tali formalità, la notifica può dirsi perfezionata per il notificante.

Il perfezionamento della notifica per il destinatario coincide, invece, con il ricevimento della raccomandata informativa se antecedente al maturarsi della compiuta giacenza o, in caso contrario, decorsi dieci giorni dalla sua spedizione. A tale ultimo proposito si sottolinea che, con la sentenza numero 3/2010, la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 140 c.p.c. nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionava per il destinatario con la spedizione della raccomandata informativa (in argomento vedi anche Cass. n. 137/2010).

Relata di notifica ex art 140 c.p.c.: modello

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Qui di seguito si riporta un modello di relata di notifica ai sensi dell'articolo 140.

"Relazione di notificazione ex art. 140 c.p.c.

Ad istanza dell'Avv. ___________, con studio in ________ alla via ____________ n. ___, quale procuratore domiciliatario di __________, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'UNEP presso il Tribunale di __________ ho notificato il suesteso ___________ al Sig. ___________ irreperibile nella sua residenza in __________ via _________ n. _____ - ove nessuno è stato reperito, in assenza del portiere e ove alcun vicino ha accettato di ricevere l'atto - mediante deposito di una copia conforme all'originale nella Casa Comunale di ________________.

Ho dato comunicazione dell'avvenuto deposito mediante spedizione di raccomandata a/r presso l'Ufficio Postale di ____________.

Luogo, data _______

Firma _________"

Art. 140 c.p.c.: il testo

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Ecco invece il testo dell'articolo 140:

"Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento".

Data: 10/12/2018 16:00:00
Autore: Valeria Zeppilli