La prescrizione del diritto al risarcimento nel sinistro stradale
Avv. Emanuela Foligno - La prescrizione ultra-biennale ex art. 2947, c. 3, c.c. può essere invocata da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale derivante dal fatto considerato come reato dalla legge, purché il danno sia collegato eziologicamente con il reato, secondo i noti criteri della regolarità causale. E' quanto si ricava dall'ordinanza n 26958/2018 della Cassazione.
- La vicenda
- La regola generale
- La Cassazione sulla prescrizione "lunga" del risarcimento da sinistro stradale
La vicenda
Nel caso esaminato dagli Ermellini un uomo in bicicletta, per evitare un'auto in doppia fila, si allargava sulla sinistra e andava a urtare un motociclista.
La vicenda approda in Cassazione in quanto il ciclista, ritenuto corresponsabile del sinistro nella misura del 50%, invocava la prescrizione biennale in luogo di quella quinquennale applicata dai Giudici territoriali con riferimento alla richiesta di risarcimento promossa dalla proprietaria del ciclomotore.
La regola generale
La regola generale ex art. 2947 c.c., come noto, prevede una prescrizione di due anni nel caso di sinistro stradale; il termine può essere "allungato" nell'ipotesi in cui il fatto costituisca reato. Sul termine prescrizionale quinquennale (e non già biennale) applicabile alla responsabilità da circolazione dei veicoli da cui derivino lesioni personali si sono espresse le SS.UU. Cass. Civ., del 18/11/2008 n. 27337.
Tale pronunzia ha cristallizzato la materia stabilendo che "Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi, e la prescrizione stessa decorre dalla data del fatto".
In definitiva, ad avviso delle Sezioni Unite, anche se contro il responsabile dell'incidente, e delle lesioni, non è stato avviato alcun procedimento penale e non è nemmeno stata presentata querela da parte della vittima, è invocabile non già l'art. 2947, comma 2, – che, infatti, stabilisce che per i danni derivanti dalla circolazione stradale il tempo massimo per agire in giudizio è di due anni -, ma il comma 3, che rende salvo il caso in cui il fatto sia preveduto dalla legge come reato, stabilendo che il termine di prescrizione penale, se più lungo rispetto a quello di prescrizione civile, si applichi anche alla fattispecie civile.
La Cassazione sulla prescrizione "lunga" del risarcimento da sinistro stradale
Nell'ordinanza a commento i Supremi Giudici hanno ulteriormente allargato le maglie del diktat delle Sezioni Unite menzionato.
Viene criticata la decisione dei Giudici territoriali per distorta interpretazione dei precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., 2888/2003) laddove gli stessi hanno ritenuto che il disposto del terzo comma dell'art. 2947 debba essere applicato anche nei confronti di soggetti terzi al sinistro che abbiano subito un danno patrimoniale, conseguente al sinistro medesimo.
Gli Ermellini precisano che per consolidato indirizzo (N. 171/1968; N. 3106/1976, N. 1494/1984, N. 7395/1992), in ipotesi di scontro tra veicoli possono derivare due differenti eventi, uno riconducibile ad illecito penale (lesioni personali del trasportato), l'altro riconducibile ad illecito civile (danni materiali al veicolo).
Ne deriva che il termine prescrizionale più lungo ex art. 2947 c. 3, relativo al ristoro del danno scaturente da reato, non si applica al risarcimento del danno derivante da illecito civile, giacché si tratta di un diritto diverso e autonomo rispetto al primo.
La ratio è da ricercarsi in ragioni di economia processuale; il danneggiato, infatti, non può essere obbligato a intraprendere giudizi separati (uno per i danni materiali e l'altro per i danni fisici) per l'ottenimento del risarcimento dei danni scaturenti dallo stesso sinistro.
E per l'introduzione della richiesta risarcitoria trova applicazione il termine prescrizionale più favorevole, qualora il danno sia collegato causalmente al reato, come effetto normale dell'evento, in base alla causalità giuridica, anche come conseguenza mediata e indiretta.
Per precisare ulteriormente il principio di cui sopra, la Corte illustra un caso di collisione tra veicoli, ove il passeggero soffre dei danni alla persona, mentre il proprietario del mezzo subisce il danneggiamento del veicolo.
Le lesioni riportate dal trasportato sono legate dal nesso di causalità al reato di lesioni colpose (comma 3); mentre i danni al veicolo sono conseguenza di un danneggiamento colposo (quindi si applica il comma 2).
Pertanto, alla richiesta risarcitoria dei danni materiali si applica il termine prescrizionale biennale e non quello di cui all'art. 2947 c. 3 c.c., poiché i danni non sono collegati dal nesso eziologico al fatto reato. In buona sostanza, per fruire del maggiore termine prescrizionale occorre che il fatto reato e le conseguenze risarcibili invocate dal danneggiato siano collegati dal nesso causale; in difetto, trova applicazione la prescrizione nel termine di due anni.
In continuità con il consolidato indirizzo, i Supremi Giudici ribadiscono il principio di diritto secondo cui in tema di diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli, la disposizione dell'art. 2947 c.c., comma 3, è invocabile da qualunque soggetto che abbia subito un danno patrimoniale dal fatto considerato come reato dalla legge, e non solo dalla persona offesa dallo stesso, qualora il danno sia conseguenza del reato e ad esso collegato eziologicamente anche in via mediata e indiretta, secondo il criterio della regolarità causale.
Avv. Emanuela Foligno – studiolegale.foligno@virgilio.it - @EmanuelaFoligno
Data: 10/12/2018 18:00:00Autore: Emanuela Foligno