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Art. 32 Costituzione

Guida all'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute degli individui e limita i trattamenti sanitari obbligatori


Che cos'è il diritto alla salute

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L'articolo 32 della Costituzione si occupa della tutela della salute, elevandola a diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.

Ma che cos'è il diritto alla salute?

Si tratta del diritto di ogni individuo a godere di un benessere innanzitutto fisico, ma anche psicologico e sociale, indispensabile per una corretta integrazione nel proprio ambiente naturale.

La lesione del diritto alla salute determina l'obbligo, per il responsabile, di risarcire il danno sempre e comunque, anche se il danneggiato non è capace di produrre reddito.

Del resto, come accennato, la Costituzione considera la salute non solo un diritto del singolo, ma un'interesse della collettività e quindi un elemento del patrimonio sociale comune.

Le cure agli indigenti

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Questo ultimo aspetto emerge indirettamente anche dalla tutela apprestata dal nostro ordinamento alla salute degli indigenti che, per espressa previsione dell'articolo 32 della Costituzione, è garantita dalla Repubblica.

Non a caso in Italia è stato istituito un servizio sanitario nazionale rivolto a tutti i cittadini, quali che siano le loro condizioni economiche, ma anche giuridiche o sociali.

Art. 32 Costituzione e TSO

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Il secondo comma dell'art. 32 Costituzione prevede un importante principio da rispettare nella tutela della salute degli individui, con il quale questa deve sempre confrontarsi.

Si sancisce, infatti, che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e che la legge non può comunque violare mai i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Il principio viene in rilievo innanzitutto con riferimento ai TSO, la cui legittimità è subordinata al rispetto di specifiche e fondamentali prescrizioni. Su di essi è intervenuta, ad esempio, la Corte costituzionale che, con la sentenza numero 307/1990, ha sancito che di per sé la legge che impone un trattamento sanitario non è incompatibile con l'articolo 32 Costituzione; è però indispensabile, a tal fine, che il trattamento sia volto non solo a migliorare o tutelare la salute di chi vi è assoggettato ma anche a preservare la salute degli altri. Infatti, si legge in sentenza, "è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale".

Art. 32 Costituzione e consenso informato

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Il secondo comma dell'articolo 32 è alla base anche della disciplina del consenso informato, che deriva dal principio secondo il quale, se non vi è un'esigenza di tutela della salute della collettività, non è possibile imporre un trattamento sanitario.

In tale contesto si inserisce il consenso informato, che è quello che ogni paziente deve prestare prima di sottoporsi a ogni intervento terapeutico e che si caratterizza per una compiuta informazione che il medico deve dare al paziente circa tutte le caratteristiche e tutti i risvolti possibili o probabili dello stesso.

Articolo 32 e vaccino obbligatorio

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L’importanza dell’articolo 32 della Costituzione è stata messa in risalto negli ultimi tempi, per via della questione sul vaccino obbligatorio per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia per Covid scatenata dalla diffusione del coronavirus.

Il tema dell’obbligatorietà del vaccino è al centro dei più importanti dibattiti medico-politici in Italia e in tutto il mondo, ed è proprio il secondo comma dell’art. 32 Cost. a offrire la soluzione dirimente su questo problema.

Infatti, nonostante numerose voci contrarie, sia in ambito politico che nei discorsi della gente comune, tale disposizione appare sufficientemente chiara nello stabilire che la legge può prevedere l’obbligatorietà di un trattamento sanitario, qual è, appunto, la vaccinazione.

Sebbene, infatti, la stessa Costituzione garantisca la libertà personale come inviolabile, essa deve cedere il passo nei confronti del diritto alla salute della collettività.

Ovviamente, la compressione del diritto a non sottoporsi ad un trattamento sanitario può essere realizzata solo in presenza di alcuni presupposti: in particolare, oltre che a tutelare l’interesse primario di tutela della salute collettiva, il trattamento deve essere tale da non incidere, se non in maniera tollerabile, sullo stato di salute dell’individuo ad esso sottoposto.

Per tale motivo, il vaccino, ritenuto non dannoso – nei termini appena esposti – per la salute dell’individuo che lo riceve, rappresenta un tipo di trattamento sanitario suscettibile di essere previsto quale misura obbligatoria per legge.

Per approfondimenti sul punto, vedi anche la nostra guida: “Vaccino Covid: si può imporre?”, ove vengono citate le sentenze della Corte Costituzionale nn. 258/1994 e 307/1990 con le quali fu sancito, tra l’altro, il diritto a un indennizzo in caso di danno alla salute della persona dovuto al trattamento sanitario obbligatorio e che evidenziavano come la legge impositiva di un trattamento sanitario non fosse incompatibile con l’articolo 32 della Costituzione se mirata a preservare lo stato di salute degli altri, giustificando la compressione dell’autodeterminazione dell’uomo per tutelare il fondamentale diritto alla salute.

Sentenze più recenti, inoltre, hanno ribadito la legittimità del vaccino obbligatorio (v. Corte Cost. nn. 268/17 e 5/18), aprendo la strada alle disposizioni adottate dal Governo in tempi di pandemia, a cominciare dal d.l. 44/2021 e s.m.i. con cui è stato disposto l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, per il personale scolastico e per i dipendenti del comparto difesa, e, da ultimo, per gli over 50, cioè per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno di età (D.L. n. 1/2022).

Il testo dell'art. 32 Costituzione

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Riportiamo qui di seguito il testo dell'articolo 32 Costituzione.

"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Data: 29/01/2022 06:00:00
Autore: Marco Sicolo