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Ddl Anticorruzione: le novità del maxiemendamento

Palazzo Madama ha approvato il maxi emendamento interamente sostitutivo del Ddl anticorruzione. Ecco le novità. Il ddl Spazzacorrotti tornerà alla Camera in terza lettura


di Lucia Izzo - Il Senato ha dato il via libera al maxiemendamento interamente sostitutivo del d.d.l. anticorruzione (già approvato dalla Camera), sull'approvazione del quale il Governo aveva posto la questione di fiducia nella seduta del 12 dicembre. Nella votazione nominale con appello, che ha avuto luogo il 13 dicembre, i voti a favore sono stati 162, mentre 119 sono stati contrari e una sola astensione. Il d.d.l. (qui sotto allegato) tornerà ora alla Camera in terza lettura.


Ddl Anticorruzione: il maxiemendamento e lo Spazzacorrotti day

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Palazzo Madama ha cancellato la norma che salvava gli accusati di peculato, emendamento che aveva fatto vacillare la maggioranza M5S-Lega. Confermati, invece, Daspo e agente sotto copertura. "Sarà una svolta epocale", affermano con entusiasmo i pentastellati. Più fredde, meno..., le reazioni dei soci di governo della Lega.

In attesa della definitiva approvazione della legge, prevista a Montecitorio prima di Natale (presumibilmente anche in tale sede sarà posta la fiducia), il M5S ha già annunciato uno "Spazzacorrotti day" fissato al 22 dicembre. "Sarà un'intera giornata dedicata all'anticorruzione nelle piazze e nelle strade d'Italia", dice il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra.

Non sono mancate, tuttavia, le critiche che sono giunte da parte delle opposizioni sia in relazione al contenuto del provvedimento che al ricorso allo strumento della fiducia: con la questione posta sul decreto fiscale alla Camera e sul d.d.l. anticorruzione al Senato, salgono a quota 8 i voti di fiducia ascrivibili al governo Conte, a partire dal suo giuramento nel giugno di quest'anno.

Il maxiemendamento, nel dettaglio, ha arrecato diverse modifiche al testo che era stato recentemente approvato dal d.d.l. approvato alla camera.

Leggi anche: Ddl Anticorruzione cosa prevede

Daspo a vita per corrotti e corruttori

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Confermata nei confronti dei corrotti la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.

In caso di reclusione per un tempo non superiore a due anni o se ricorre la circostanza attenuante prevista dall'articolo 323-bis, primo comma, c.p. la condanna importa l'interdizione e il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni.
In sede di emendamento, inoltre, è stato escluso, l'abuso d'ufficio aggravato dall'elenco dei reati per i quali si prevede l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Corruzione impropria e appropriazione indebita: pene inasprite

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Pene inasprite per il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa: a seguito di modifica dell'art. 318 c.p., il colpevole sarà punito con la reclusione da tre a otto anni (anziché l'attuale forbice da uno a sei anni)
Giro di vite anche nei confronti dell'appropriazione indebita: i colpevoli incorreranno nella reclusione da due a cinque anni e nella multa da 1.000 a 3.000 euro (anziché l'attuale reclusione fino a tre anni e la multa fino a euro 1.032).

Agente sotto copertura

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Viene estesa la possibilità di avvalersi delle operazioni di polizia sotto copertura anche al contrasto di alcuni reati contro la P.A., tra cui la corruzione, la possibilità di avvalersi delle operazioni di polizia sotto copertura.
Si esclude, di conseguenza, la punibilità degli ufficiali di P.G. che, al solo fine di acquisire elementi di prova, tengano condotte che costituirebbero reato. A seguito dell'esame in aula è escluso dalle cause di impunibilità l'agente che ha agito in difformità dell'autorizzazione o in violazione di norme di legge.

Addio prescrizione dopo il primo grado

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Resta la previsione che la prescrizione venga sospesa (a partire dal 1° gennaio 2020) dalla sentenza di primo grado o dal decreto di condanna. In sostanza, la prescrizione non decorrerà a partire dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna, ma sarà sospesa fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Niente ridefinizione del peculato

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Viene eliminato quanto stabilito in precedenza relativamente all'art. 323 del codice penale. Un emendamento, approvato a scrutinio secreto, avrebbe avuto l'effetto di restringere e ammorbidire il reato di peculato, ossia l'appropriazione o l'utilizzo di beni della Pubblica amministrazione.

Niente arresto in flagranza

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Salta la modifica dell'art. 380 c.p.p. prevista dal testo precedente, la quale avrebbe consentito l'arrosto in flagranza per tutta una serie di delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Salta anche la previsione, per gli stessi reati, di una durata massima di due anni per le indagini preliminari.

Pentiti e ravvedimento operoso

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Viene prevista la non punibilità nei confronti di chi si ravvede, si autodenuncia e collabora con la giustizia. Il ravvedimento dovrà avvenire entro 4 mesi (non più 6) dalla commissione del reato. In sede di modifica è stato escluso da questa norma il reato di traffico di influenze illecite (346-bis c.p.).

Corrotti: riabilitazione più breve

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La riabilitazione sarà tecnicamente possibile, decorso un termine che passa da 12 a 7 anni. Tuttavia, la riabilitazione non ha effetto sulle pene accessorie perpetue. La dichiarazione di estinzione della pena accessoria perpetua avviene quando sia decorso un termine di almeno sette anni e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Utilizzo Trojan durante le indagini preliminari

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Viene consentito di intercettare, durante le indagini, le comunicazioni tra presenti nelle abitazioni o in altri luoghi di privata dimora utilizzando i c.d. trojan. Il provvedimento abroga la disposizione che ne limitava l'uso solo ai casi in cui vi era motivo di ritenere fosse in corso l'attività criminosa.

Partiti politici: maggiore trasparenza e controlli

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Confermate le norme riguardanti la trasparenza, la tracciabilità e il controllo dei partiti, movimenti politici e fondazioni e associazioni a essi collegate. Partiti e movimenti politici avranno l'obbligo di rendicontazione in caso di elargizione di contributi in denaro complessivamente superiori nell'anno a euro 500 per soggetto erogatore, o di prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente per soggetto erogatore.
La disciplina si estende anche in caso le elargizioni riguardino le liste e ai candidati alla carica di sindaco partecipanti alle elezioni amministrative nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Si intenderà, in tali casi, prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei predetti soggetti erogatori il cui nome verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, ovvero della lista o del candidato. Sono escluse tutte le attività "a contenuto non commerciale, professionale, o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o del movimento politico".

Stretta su dichiarazione dei redditi dei parlamentari e dei membri di Governo

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Modificato il d.l. n. 149/2013 a cui sono apportate diverse innovazioni in relazione alle dichiarazioni dei redditi di parlamentari, esponenti del governo e tesorieri di partito. Questi dovranno rendere pubbliche le donazioni di importo anno superiori a 500 euro, invece dei 5.000 previsti dalla legge vigente, ricevute direttamente o attraverso comitati di sostegno.
Ne dovrà essere, al tempo stesso, data evidenza nel sito internet del Parlamento. I contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo del Parlamento, o comunque dopo lo scioglimento anticipato delle Camere, saranno pubblicati entro i quindici giorni successivi al loro ricevimento.
Scende a 3.000 euro (anziché gli attuali 5.000 euro) il tetto annuo di finanziamento o contribuzione al raggiungimento del quale è previsto l'obbligo di sottoscrivere una dichiarazione congiunta tra il soggetto erogante ed il beneficiario.

Candidati politici: online curriculum e certificato penale

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Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, nonché le liste elettorali, avranno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Niente finanziamenti ai partiti dalle coop sociali

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Viene modificata la Legge n. 195/1974 stabilendo che le cooperative sociali e i consorzi disciplinati dalla
legge 8 novembre 1991, n. 381 non possano finanziare i partiti: nel dettaglio, saranno vietati finanziamenti o contributi, erogati sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.
Data: 15/12/2018 14:00:00
Autore: Lucia Izzo