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Facebook non può disattivare un account senza motivo

E se non lo riattiva subito paga una penale per ogni giorno di ritardo. Interessante sentenza del tribunale di Pordenone sulle cancellazioni degli account da parte di Facebook


di Lucia Izzo - A Facebook non è consentito disattivare profili in base a violazioni solo presunte ed evidenziate senza contraddittorio. Il social network dovrà pagare una penale per ogni giorno di ritardo nella riattivazione dell'account immotivatamente disattivato.


Lo ha deciso il Tribunale di Pordenone che, pronunciandosi nella causa civile n. 2139/2018 (provvedimento qui sotto allegato), ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. promosso da un utente Facebook che si era visto disattivare e cancellare il profilo personale e, di conseguenza, era stato privato della possibilità di gestire la sua pagina presente sul social.

Il caso

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L'utente aveva pubblicato un video tratto dal profilo pubblico Instagram del Torneo di Wimbledon e relativo al punto decisivo in un incontro di tennis importante. Tale comportamento era poi stato segnalato a Facebook da una società che riteneva illegittimo l'uso del video.

Appena avvertito dell'illecito, il ricorrente aveva subito provveduto a rimuovere il video a scusarsi con la società, ma nonostante ciò Facebook aveva comunque bloccato e disattivato il profilo. Da qui il ricorso d'urgenza al Tribunale volto ad ordinare a Facebook di ripristinare il profilo personale e riattivargli l'accesso alla gestione della pagina.

Ricorso che viene accolto in toto dal Tribunale che non riscontra alcuna chiara e reiterata violazione da parte dell'utente delle condiziona contrattuali o della normativa, fra cui quella relativa alla proprietà intellettuale, visto che il video era stato preso da una pagina pubblica.

Anzi, l'atteggiamento di Facebook, secondo il giudice, viola le stesse regole contrattuali stabilite dal social, nonché il diritto di libera espressione del pensiero come tutelato dalla Costituzione.

Facebook: non consentite sanzioni sproporzionate senza consentire all'utente di giustificarsi

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Tra le obbligazioni assunte da Facebook vi è innanzitutto quella di garantire all'utente di "esprimersi e comunicare in relazione agli argomenti di interesse" così da aiutarlo a "trovare e a connettersi con persone, gruppi, aziende, organizzazioni e altri soggetti di interesse".


E la stessa società conferma che "l'utente è libero di condividere i contenuti con chiunque, in qualsiasi momento" e si impegna ad assicurare "l'offerta di esperienze coerenti e senza interruzioni nei prodotti delle aziende di Facebook".

Nel caso in esame il Tribunale ritiene che Facebook abbia sanzionato l'utente "senza consentire allo stesso di giustificarsi, adottando un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi, finendo così non solo per violare le norme contrattuali, ma anche violando i diritti costituzionalmente garantiti al ricorrente".

Con riferimento al periculum in mora, il magistrato osserva che la necessità di un'immediata tutela delle ragioni del ricorrente si giustifica in ragione della circostanza che il prolungarsi del "congelamento" di una pagina Facebook determina l'assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza la vanificazione di tutto il tempo speso e l'attività svolta dal ricorrente per la sua implementazione, con l'irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti.

Immediata riattivazione profilo Facebook: penale in caso di ritardi

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Valutando la situazione, il Tribunale non solo ritiene vada accordata all'utente la tutela d'urgenza, che può essere concessa per neutralizzare qualsiasi periculum in mora che risulti essere imminente e irreparabile, ma anche debba essere applicato l'art. 614-bis del codice di rito che ha introdotto le c.d. "astreintes" (Misure di coercizione indiretta).

La norma consente al giudice di fissare, su istanza di parte e con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, una soma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

Nel caso di specie, oltre a ordinare a Facebook l'immediato ripristino del profilo e la riattivazione del elativo accesso alla gestione della pagina, il giudice stabilisce che il social network dovrà pagare una penale all'utente di 150 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Data: 17/12/2018 09:00:00
Autore: Lucia Izzo