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Riforma processo civile: addio alle udienze inutili

Una proposta di legge di iniziativa parlamentare propone un nuovo processo civile, meno formale, più semplice e veloce. E riforma anche la mediazione


di Valeria Zeppilli – Un processo civile più semplice e veloce: è questa l'idea che ha ispirato una proposta di legge a firma Movimento 5 Stelle (qui sotto allegata), che si affianca alla riforma promossa dal Ministro Bonafede seguendo un orientamento differente.

In questo caso, infatti, il punto di vista è quello degli avvocati, con un testo che spazia dall'abolizione di udienze ormai inutili (come quelle fissate per il giuramento del CTU e per la precisazione delle conclusioni), all'ampliamento dei poteri istruttori conferiti al giudice civile, alla dilatazione della sospensione feriale dei termini, alla prevalenza del diritto sostanziale su quello processuale, alla riforma della mediazione.

Vediamo quali sono i punti salienti che potrebbero connotare il nuovo processo civile, se la proposta di legge dovesse divenire realtà.

Indice:

Niente più udienze inutili

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Innanzitutto, come accennato, dovrebbero scomparire le udienze di giuramento del CTU e di precisazione delle conclusioni.

Il problema dell'impegno che il consulente tecnico d'ufficio deve assumere prima di svolgere il suo incarico viene superato con la previsione di un giuramento scritto da prestare in cancelleria su di un foglio che viene poi allegato al fascicolo d'ufficio a cura del cancelliere.

Articolazione delle prove

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La semplificazione e la celerità del processo civile passano anche per un altro fondamentale intervento: l'articolazione dei mezzi istruttori già nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta, al pari di quanto avviene negli atti introduttivi del processo del lavoro.

Il fine è quello di evitare lo scambio di ulteriori note scritte e di accorciare così di trenta giorni l'iter processuale. Anticipando l'indicazione delle prove, si eliminerebbero, in sostanza, gli attuali termini di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c..

L'idea, più precisamente, è quella di rimettere al contraddittorio orale della prima udienza la possibilità delle parti di compiere i primi aggiustamenti alle proprie difese che si rendano necessari.

Nei casi di maggiore complessità e tenuto conto delle ragioni addotte dalle parti, resta comunque la possibilità di concedere:

- un termine di trenta giorni per depositare memorie con le quali precisare o modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già proposte e per indicare i mezzi di prova e le produzioni documentali,

- un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalla controparte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione di prova contraria.

Udienze a distanza

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Il nuovo processo civile, ipotizzato dalla proposta di legge, dovrebbe sfruttare più intensamente le nuove tecnologie, consentendo agli avvocati di partecipare alle udienze a distanza, in videoconferenza, accedendo in maniera autenticata a un'apposita piattaforma predisposta dal Ministero della giustizia.

Sentenze più immediate e snelle

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Anche le sentenze sono coinvolte dalla riforma, in quanto il DDL prevede che il giudice, una volta conclusa l'assunzione delle prove, deve assumere la causa in decisione senza dilazione.

La sentenza pronunciata, nel dispositivo, contiene una motivazione sintetica limitata ai motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove.

Meno formalismo

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L'eccesso di forma che connota il nostro processo civile, oltre a essere fonte di ansia per gli avvocati, in molti casi è anche un ostacolo al pieno ed efficace esercizio dei diritti dei cittadini. Un errore banale commesso dal proprio legale può costare caro al cliente, che rischia di perdere la causa nonostante abbia effettivamente subito una lesione dei propri diritti.

Ci si riferisce, ad esempio, all'omesso deposito della sentenza impugnata, che blocca la causa di appello determinando l'improcedibilità dell'impugnazione.

Per ovviare a questo problema, la proposta di legge dà al giudice il compito di adottare tutti i provvedimento necessari per sanare la nullità che potrebbe derivare da un mero errore materiale commesso da una delle parti ma tale da poter assumere rilevanza ai fini della decisione.

Al magistrato è inoltre dato il potere di disporre d'ufficio l'assunzione dei mezzi di prova indispensabili ai fini del decidere, rispetto ai quali la parte è incorsa in una decadenza, e di emendare ad alcuni errori (come l'omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti) con un ampliamento dell'istituto della correzione degli errori materiali delle sentenze.

Addio al filtro in appello

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Un altro punto saliente della proposta di legge è rappresentato dall'eliminazione del filtro in appello.

In particolare, dovrebbe essere superata la previsione che preclude, nei fatti, di impugnare le sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza.

Ciò nella convinzione che, si legge nella presentazione del DDL, "Proprio come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rimaneggiare i propri orientamenti".

Sospensione feriale fino al 15 settembre

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Preso atto che il taglio della sospensione feriale, che da qualche anno è stata ridotta, non ha portato alcun effetto positivo sulla durata del contenzioso creando piuttosto notevoli disagi per l'avvocatura, il DDL propone di tornare a sospendere i termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre.

Mediazione

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Infine, la proposta di legge si occupa della mediazione, prevedendo, ad esempio, che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento della mediazione anche in sede di giudizio di appello. In tali casi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda e deve proseguire oltre il primo incontro informativo.

Si segnala, inoltre, la previsione in forza della quale, nell'ipotesi di mancata conciliazione, il giudice tiene conto nella causa della consulenza tecnica espletata nel corso della procedura di mediazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Data: 18/12/2018 21:00:00
Autore: Valeria Zeppilli