I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Esame avvocato: no al principio di fungibilità

È viziato l'operato delle commissioni che hanno condotto gli esami senza la presenza dei commissari appartenenti alle diverse categorie professionali


di Valeria Zeppilli - Con ordinanza del 12 dicembre 2018 (qui sotto allegata), il Consiglio di Stato ha decretato il definitivo superamento principio di fungibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense in passato applicabile.

Tale conclusione assume una rilevanza fondamentale per tutti gli aspiranti avvocati, in quanto da essa discende il vizio dell'operato delle commissioni che correggono gli elaborati scritti e conducono le prove orali senza la necessaria presenza dei commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge.

Successione delle leggi

In particolare, il principio di fungibilità era previsto, in passato, dall'articolo 22, comma 5, del r.d.l. numero 1578/1933. Il contenuto di tale disposizione, tuttavia, contrasta con quanto oggi stabilito dall'articolo 47 della legge numero 247/2012 che, per il Consiglio di Stato, non è ricompreso nel differimento previsto dall'articolo 49 della stessa legge con riferimento alle nuove disposizioni sull'esame da avvocato e, pertanto, è immediatamente operativo.

In materia di nomina e composizione delle sottocommissioni d'esame è quindi l'articolo 47 la disposizione, ratione temporis, applicabile in materia.

Operato viziato

In definitiva quindi, per il Consiglio di Stato sono immuni da qualsivoglia vizi in tal senso il bando di esame e il d.m. di nomina della commissione centrale e delle sottocommissioni che hanno fatto applicazione dell'articolo 47; è invece viziato l'operato delle sottocommissioni di esame che hanno proceduto a elaborare subcriteri, a correggere elaborati scritti e a celebrare l'esame orale senza i commissari appartenenti a ciascuna delle categorie professionali indicate dall'articolo 47.


Si ringrazia lo Studio Legale Martella per la cortese segnalazione

Data: 19/12/2018 19:30:00
Autore: Valeria Zeppilli