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Accertamenti fiscali: contraddittorio tra contribuente ed ente

Ricorso avverso accertamenti fiscali fondati su documentazione contestata dal Contribuente e dovere di lealtà e collaborazione


Avv. Filippo Antonelli - Il caso che genera la presente trattazione trae origine da responsabilità di terzi rispetto ai ricorrenti-contribuenti; l'Ente accertatore ha tuttavia fondato l'accertamento sulla base di una documentazione disconosciuta, ovvero la documentazione falsamente redatta e presentata da un Professionista depositario delle scritture contabili dei ricorrenti.

La vicenda

Certamente l'Ente intende sempre ribadire l'obbligo del contribuente e la personalissima responsabilità del medesimo nell'adempiere ai propri doveri fiscali e tributari, ma la totale buona fede e lo spirito collaborativo che fin da subito i ricorrenti mostravano nei confronti dell'Ente, senza mai nascondersi o risparmiare sforzi ai fini della ricostruzione della vicenda, non possono essere ignorati.

I contribuenti sin dai primi chiarimenti richiesti si sono adoperati al fine di chiarire dubbi e far emergere quanto poi con tutta evidenza è emerso: la truffa ai danni dei medesimi da parte del depositario delle scritture contabili.

Non è questa la sede per evidenziare profili di responsabilità penale ma sicuramente si tratta di un aspetto che inevitabilmente ha reso impotenti i ricorrenti e che li ha visti involontari protagonisti di un – forse, evitabile – contenzioso tributario.

In particolare nel caso in esame si era in presenza di deleghe false ai fini del deposito della documentazione contabile, disconosciute espressamente dai ricorrenti e attestanti una evidente volontà truffatrice in capo al Professionista tenutario delle scritture contabili.

In effetti si deve inderogabilmente considerare il contegno tenuto dai ricorrenti, che fin dalle prime richieste (in particolare un Questionario) hanno messo a disposizione dell'Ente tutta la documentazione in loro possesso, denunciando le irregolarità commesse dai gestori della contabilità nonché prodigandosi per quanto in loro potere al fine di recuperare ogni documentazione utile e necessaria, anche e soprattutto al fine di dimostrare la loro estraneità rispetto ai fatti.

Giurisprudenza nazionale

D'altronde è la stessa Corte di Cassazione, sez. tributaria, con pronuncia del 04.04.2014 n. 7978 a sottolineare che, in materia di ripartizione dell'onere probatorio fra Ente e contribuente, sussiste un obbligo per l'Ufficio di dimostrare la corretta sequenza procedimentale anche in ipotesi di accertamenti scaturiti da attività di controllo svolta mediante invio di questionari al contribuente (come nel caso di specie).

Non solo. Per completezza i Giudici hanno rilevato che laddove l'Ente non contesti il contenuto "non fiscalmente rilevante" dei documenti prodotti dai contribuenti, né tantomeno la veridicità ed attendibilità dei dati forniti – dunque la loro sostanziale aderenza alla realtà fenomenica economica – esso dovrà soccombere rispetto al contribuente poiché è rispettato il principio di effettività del soddisfacimento degli obblighi fiscali sostanziali.

Nel caso che ci occupa ogni documentazione prodotta dai contribuenti è sintomatica e chiara nell'evidenziare una responsabilità di terzi in merito a tale accertamento.

Non è sostenibile pretendere di più dal Contribuente, stante la buona fede e il suo spirito di collaborazione con l'Ente che non devono essere ignorati.

Ancora la Suprema Corte (sez. tributaria, n. 22126/2013) statuisce che il mancato esame di siffatti elementi contrastanti con l'accertamento de quo siano tali da invalidarlo con certezza poiché fonte conoscitiva idonea a fornire la prova di un fatto costitutivo, modificativo o estintivo del rapporto giuridico in contestazione tale che, se ritenuto presente dal Giudice, avrebbe comportato una decisione differente.

Si consideri altresì l'invio del questionario che ha generato l'accertamento, il quale comporta l'instaurazione di un particolare iter procedimentale con almeno tre tappe: a) invio e fissazione di un termine minimo per adempiere alle richieste indicate; b) avvertimento delle conseguenze in caso di inottemperanza; c) risposta dell'interessato.

Tale meccanismo mira al dialogo tra Ente e Contribuente, favorendo la definizione delle rispettive posizioni e prevenendo contenziosi, attesi i canoni di lealtà, correttezza e collaborazione in materia tributaria (Corte Costituzionale, n. 351/2000).

Di fatto l'Ente rifiutava di approfondire quanto in buona fede esposto dai ricorrenti nel successivo ricorso presentato, ignorando – pretestuosamente – che la documentazione posta a fondamento dell'accertamento potesse essere contraffatta.

Tale comportamento dell'Ente costituiva un illegittimo rifiuto (per definizione doloso).

La parte pubblica non si avvicinava minimamente a quella condotta di buona fede e lealtà fin da subito tenuta dai ricorrenti. L'Ente doveva adeguare la propria condotta a quel canone costituzionalmente orientato che è fissato e codificato come principio tributario. Si tratta del medesimo principio di lealtà sfociato negli artt. 6 e 10 dello Statuto del Contribuente, canone ermeneutico decisivo.

Sulla stessa linea la nota pronuncia della sez. Tributaria della Suprema Corte n. 9892/2011 dove si afferma chiaramente che in tema di accertamento improntato al principio del contraddittorio, come quello mediante questionari, una volta che il contribuente abbia ottemperato alle richieste di chiarimenti per tutto quanto in suo possesso e potere, graverà sull'Amministrazione l'onere di contestarne la veridicità, idoneità probatoria, qualificazione giuridica e, in generale, la correttezza in termini di deducibilità della documentazione.

L'Ente non ha mai provveduto a contestare la veridicità, idoneità e correttezza della documentazione messa a disposizione dai ricorrenti, dalla quale emerge senza dubbio alcuno la responsabilità di terzi in ordine agli accertamenti compiuti.

Giurisprudenza sovranazionale

Non vi saranno dubbi pertanto sulla legittimità di un accertamento induttivo da parte dell'Ente impositore, ma a patto che il contribuente possa contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo.

Di tale avviso è anche la giurisprudenza sovranazionale della Corte di Giustizia UE, la quale con pronuncia del 21.11.2018 Est. Juhasz sottolinea che deve essere consentito e garantito al contribuente, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare le risultanze e di esercitare il proprio diritto ai sensi delle disposizioni normative vigenti.

Avv. Filippo Antonelli

Foro di Forlì-Cesena

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Data: 02/01/2019 14:00:00
Autore: Filippo Antonelli