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Magistrati: niente adeguamento delle retribuzioni al personale in quiescenza

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Thema decidendum - Individuazione. Previdenza e assistenza - Magistrati - Trattamento pensionistico - Adeguamento alle retribuzioni dei magistrati di pari grado in servizio - Mancata previsione - Denunciato insostenibile divario tra il trattamento pensionistico degli ex magistrati e le retribuzioni dei magistrati in servizio - Violazione del principio di retribuzione adeguata e proporzionata - Incidenza sulla garanzia previdenziale - Lesione del principio di capacita' contributiva - Questione analoga ad altre gia' dichiarate non fondate - Evocazione di parametro inconferente - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 8 agosto 1991, n. 265, art. 2; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 11; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59; legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 34; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 69. - Costituzione, artt. 36, 38 e 53. (GU n. 21 del 24-5-2006). In tema di adeguamento delle retribuzioni del personale in servizio al personale in quiescenza pubblichiamo questa recente ordinanza della Corte Costituzionale che vanifica le speranze dei Magistrati (in pensione) in tema di "aggancio" dell'importo della pensione secondo gli adeguamenti previsti al personale in servizio. In realtà questione scaturisce da molto lontano. Infatti già dagli inizi degli anni 90 la Corte costituzionale era intervenuta sul riassorbimento della progressione economica (sentenza 501/1991 ..." Come gia' rilevato dalla Corte il riassorbimento sulla normale progressione economica e sull'indennita' di buonuscita di importi gia' attribuiti a magistrati da sentenze passate in giudicato, previsto dall'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, trova valida base nella generale finalita' di razionalizzazione e ristrutturazione perequativa delle retribuzioni perseguita dal legislatore e in particolare nello scopo di evitare che i vantaggi economici riconosciuti dal giudicato si sommino con i nuovi trattamenti attribuiti dalla legge, 'a fortiori' quando, come nella specie, i secondi risultino superiori ai primi (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo comma, legge 6 agosto 1984, n. 425, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 Cost...) dichiarando la la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 102, 103, 104, primo comma, 108, secondo comma, e 113 della Costituzione. La questione è stata poi riproposta da ex dipendenti dello Stato, delle regioni e degli enti locali che a più rese manifestarono la disparità di trattamento tra l'adeguamento dei loro assegni previdenziali e l'adeguamento di loro ex colleghi (magari pari grado) ancora in servizio. Tali istanze sono state puntualmente disattese dalla Magistratura che trova in questa ordinanza della Corte la sua più autorevole conferma. Al contrario riteniamo utile segnalare che la Corte dei Conti (sezioni regionali), per alcune categorie di militari che si trovavano in ausiliaria prima della dispensa dal servizio, ha previsto l'adeguamento del trattamento di pensione in relazione agli aumenti erogati sulla indennità di ausiliaria. Non si tratta come per i Magistrati di retribuzione diretta in quanto "indennità" ma il principio che ha portato a tali decisioni non pare molto lontano. (Ludovico de Grigiis) LaPrevidenza.it, 30/05/2006 Corte Costituzionale, ordinanza 3.5.2006 - 18.5.2006, n. 202
Data: 16/06/2006
Autore: www.laprevidenza.it