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Agevolazioni prima casa anche a chi ha un altro immobile

Le agevolazioni per la prima casa, ossia il pagamento delle imposte in misura fissa, si possono applicare anche se si possiede un'altra abitazione. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate


di Annamaria Villafrate - Nella risposta n. 123 (sotto allegata) l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le agevolazioni prima casa possono essere godute anche dal contribuente che erediti un immobile, non di lusso, sito nello stesso Comune in cui sia presente una precedente abitazione, sempre non di lusso, che abbia rappresentato fino a quel momento l'unica e prima casa. Questo in virtù della sostituzione prevista dal comma 4-bis della Nota II-bis, art. 1, Tariffa Parte Prima del dPR n. 131/1986, consentita a condizione che, entro un anno dall'acquisto per successione, il contribuente dichiari la non titolarità di un altro immobile nello stesso Comune, in quanto alienato.

Il quesito della contribuente

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Una contribuente si rivolge all'Agenzia delle Entrate esponendo che:

Alla luce di quanto esposto la contribuente chiede se sussistono i presupposti per chiedere le agevolazioni prima casa in relazione alla casa del padre che acquisterà in via successoria.

Agevolazioni prima casa: la normativa di riferimento

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L'Agenzia delle Entrate risponde alla contribuente esponendo quali sono i riferimenti normativi in materia di agevolazioni prima casa applicabili nel suo caso:

Si alle agevolazioni prima casa a chi possiede un altro immobile

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Ne consegue che le agevolazioni prima casa, che prevedono il versamento delle imposte catastali e ipotecarie in misura fissa, si applicano anche quando l'acquisto della prima casa si realizza per successione. Non solo, poiché risulta che:

la contribuente può godere fin da subito delle agevolazioni prima casa in relazione all'immobile ereditato, in virtù della sostituzione prevista dal comma 4-bis della Nota II-bis, art. 1, Tariffa Parte Prima, applicabili all'unico immobile posseduto nel Comune di residenza. La contribuente infatti, visto che intende impegnarsi nella vendita della casa comprata nel 1971 entro un anno dall'acquisto a titolo ereditario, è in grado di soddisfare la condizione prevista dalla lettera b) della nota II bis, che richiede la dichiarazione di non titolarità di un altro immobile nello stesso Comune.

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Data: 02/01/2019 19:40:00
Autore: Annamaria Villafrate