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Curriculum vitae: solo dati essenziali

A stabilirlo, con provvedimento del 13 dicembre scorso, è il Garante della privacy, secondo il quale andranno inseriti dal datore di lavoro solo i dati essenziali alla verifica dei requisiti di chi assume


di Gabriella Lax – Nei form per i curricula, i datori di lavoro dovranno inserire solo i dati necessari alla verifica dei requisiti di chi aspira all'assunzione. Lo stabilisce un provvedimento 498 del 13 dicembre 2018, sul "Trattamento illecito di dati personali" a firma del Garante della privacy.

Form curriculum, solo coi dati essenziali

Si tratta di una delle regole riguardo al trattamento dei dati particolari da parte dei datori di lavoro contenuta nelle vecchie autorizzazioni generali per il trattamento dei dati sensibili, che il Garante della privacy, vagliando le norme del codice della privacy (dlgs 196/2003) rispetto al regolamento europeo n. 2016/679 (operativo dal 25 maggio 2018) ha ritenuto applicabile. Nel provvedimento adottato dal Garante privacy ci sono le prescrizioni, aggiornate alla luce delle nuove disposizioni in materia di privacy, che dovranno continuare ad essere rispettate da ogni soggetto che tratta dati personali per le finalità indicate. In considerazione dell'impatto che tali misure possono avere su PA e imprese, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto di revisione del Codice privacy. Successivamente il testo verrà sottoposto a consultazione pubblica prima che venga approvato definitivamente.

Garante privacy, le autorizzazioni di dati ancora possibili

Come riporta la newsletter, il Garante ha proceduto alla revisione di nove autorizzazioni generali dei dati già precedentemente esistenti secondo i criteri stabiliti dal decreto n. 101/2018. Di queste già quattro autorizzazioni hanno cessato completamente i loro effetti, nello specifico: autorizzazione generale n. 2/2016 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; autorizzazione generale n. 4/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti; autorizzazione generale n. 5/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari; autorizzazione generale n. 7/2016 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici. Saranno cinque le autorizzazioni che contengono specifiche prescrizioni compatibili con il nuovo assetto normativo: autorizzazione generale n. 1/2016 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro; autorizzazione generale n. 3/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni; autorizzazione generale n. 6/2016 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati; autorizzazione generale n. 8/2016 al trattamento dei dati genetici; autorizzazione generale n. 9/2016 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica.

Data: 03/01/2019 11:50:00
Autore: Gabriella Lax