Pensioni quota 100: il testo del decreto
di Gabriella Lax – Si partirà dal prossimo primo aprile, con le pensioni a "quota 100" ovvero 62 anni di età e 38 di contributi minimi. Nel pacchetto relativo alla previdenza, con le prime modifiche alla riforma Fornero, che approderà a breve sul tavolo del Cdm per l'approvazione, sono confermate tutte le anticipazioni delle scorse settimane senza nessuna sorpresa.
Ecco le novità nell'ultima bozza di decreto (sotto allegata) su reddito di cittadinanza e pensioni:
- Le novità del decreto pensioni
- Pensioni quota 100
- Opzione donna
- Proroga di un anno per Ape social
- Lavoratori precoci
- Pace contributiva
- Fondo di solidarietà
Le novità del decreto pensioni
Per tre anni partirà "quota 100", prorogate Ape social ed Opzione donna, nonché la cancellazione degli adeguamenti automatici alla speranza di vita che, con il nuovo anno, avevano fatto salire di 5 mesi i requisiti per il ritiro anticipato a 42 anni e 10 mesi per tutti (41 e 10 per le donne) e a 41 anni per i lavoratori precoci.
Le pensioni a quota 100 subiranno l'adeguamento alla speranza di vita, mentre chi ne beneficerà non potrà cumulare la pensione con altri redditi da lavoro superiori ai 5mila euro l'anno. Nel 2019 potrebbero essere oltre 300mila i potenziali beneficiari della quota cento.
Pensioni quota 100
Vediamo meglio di cosa si occupa il Titolo II su "Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata con almeno 62 anni di età e almeno 38 anni di contributi (c.d. quota 100").
Partirà dal prossimo primo aprile la sperimentazione per il triennio 2019/2021 che avrà come destinatari chi ha maturato i requisiti per "quota 100" entro il 31 dicembre scorso, in questo caso il diritto alla decorrenza della pensione partirà dal 1° aprile. Chi invece ha maturato i 62 anni + 38 anni di contributi dal 1° gennaio 2019 in avanti avrà una decorrenza dell'assegno Inps tre mesi dopo.
Per gli statali, al sesto punto dell'articolo 14, viene chiarito che chi matura i requisiti entro il 31 marzo 2019 ha diritto alla decorrenza pensionistica il 1° luglio; chi matura i requisiti dal 1° aprile avrà una decorrenza sei mesi dopo. In questi casi la domanda di pensionamento andrà fatta sei mesi prima all'amministrazione di appartenenza.
Si ricorda che la pensione a quota 100 non è cumulabile, a partire dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite stabilito di 5.000 euro l'anno.
Opzione donna
Torna anche l'Opzione donna, dedicata alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 e alle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1958. L'anzianità contributiva, in questi casi, dovrà essere di almeno trentacinque anni. Il ricalcolo della pensione avverrà per intero con il sistema contributivo.
Proroga di un anno per Ape social
Il decreto ripropone, almeno per un anno, anche l'Ape sociale, anticipo pensionistico introdotto in via sperimentale fino a dicembre 2018.
La norma introdotta è speculare a quella della legge 232 del 2016 che aveva introdotto la misura e varrà per fino al 31 dicembre 2019.
Lavoratori precoci
Per i lavoratori precoci è prevista la possibilità di accedere alla quota 41 più cinque mesi di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, sempre che prima dei 19 anni abbiano lavorato per almeno 12 mesi effettivi, anche non continuativi.
L'assegno spettante alle pensioni quota 41 viene calcolato con il sistema misto.
Pace contributiva
Nel triennio, sempre in via sperimentale, è prevista la pace contributiva, di cui si occupa l'articolo 20. I lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (e non già titolari di pensione) potranno chiedere di riscattare in tutto o in parte i periodi di vacatio dei versamenti maturati tra la data di prima iscrizione all'Inps e l'ultimo accreditamento per i quali non sussista l'obbligo contributivo.
La facoltà di riscatto è valida per un periodo complessivo non superiore a 5 anni, anche non continuativi. Si potrà pagare a rate, per un massimo di 60, e i costi saranno detraibili nella misura del 50%. Onere che potrà essere sostenuto dal datore di lavoro destinando per questa finalità i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Fondo di solidarietà
Grazie ai fondi di solidarietà bilaterali (in attesa della riforma degli stessi fondi), le imprese potranno erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito finanziando l'uscita dei lavoratori che hanno 59 anni e 35 di anzianità contributiva che raggiungono i requisiti di quota 100 nei successivi tre anni. L'assegno potrà essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di secondo livello (aziendali o territoriali) sottoscritti con i sindacati nei quali viene stabilito il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di quelli che accedono a tale prestazione (l'assegno) nel rispetto dei limiti occupazionali.
Data: 07/01/2019 16:00:00Autore: Gabriella Lax