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Avvocati: torna la sospensione feriale fino al 15 settembre

La proposta di riforma del processo civile a firma del deputato Cataldi prevede il ripristino della sospensione feriale dei termini processuali di 46 giorni


di Valeria Zeppilli – La riforma del processo civile a firme del deputato Cataldi (e da non confondere con quella contestualmente promossa dal Ministro della giustizia Bonafede) propone, tra le altre cose, un'innovazione che, se dovesse andare a buon fine, si trasformerebbe in un'importante novità per gli avvocati e i clienti. O meglio: un tuffo nel passato!

Tra le varie idee che il ddl cerca di concretizzare vi è infatti il ritorno alla sospensione feriale dei termini fino al 15 settembre, della quale, da qualche anno, non è più possibile beneficiare.

Che cos'è la sospensione feriale

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La sospensione feriale dei termini è quell'istituto che prevede che ogni anno, durante il periodo estivo, i termini processuali previsti per le giurisdizioni ordinarie e amministrative (fatta salva qualche limitata eccezione) non decorrono. Ciò vuol dire che il termine fissato, ad esempio, per il deposito di un atto si sospende e riprende alla fine del periodo di sospensione.

Originariamente, la legge numero 472/1969 (che è quella che regola l'istituto in parola) prevedeva che la sospensione si estendesse dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno, con la conseguenza che un atto che, astrattamente, scadeva il 15 agosto, poteva in realtà essere depositato sino al 30 settembre.

Per i termini che iniziavano a decorrere durante la sospensione, l'inizio effettivo veniva differito al termine della sospensione stessa.

L'idea alla base dell'introduzione dell'istituto nel nostro ordinamento è stata quella di bloccare per un periodo l'attività processuale, soprattutto al fine di consentire agli operatori di giustizia di non essere gravati tutto l'anno dalle scadenze ma di poter godere di un certo periodo di ferie.

Vai alla guida La sospensione feriale dei termini processuali

Abbreviazione della sospensione feriale

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Con il decreto legge numero 132/2014, tuttavia, il legislatore ha deciso di contemperare questa esigenza con quella di accelerare i procedimenti giurisdizionali, notoriamente troppo lunghi.

Così, il termine di sospensione feriale, a partire dal 2015, è stato ridotto e circoscritto al periodo che va dal 1° al 31 agosto.

La sospensione feriale breve non funziona

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L'esperienza dei quattro anni di applicazione della sospensione feriale breve ha però dimostrato che il fine che ha determinato la sua introduzione non è stato raggiunto. Anzi: il taglio della sospensione ha comportato una serie di disagi, soprattutto agli avvocati, che si trovano spesso ad affrontare, nel periodo estivo, le difficoltà di rintracciare i clienti, così compromettendo il loro diritto di difesa.

A ciò si aggiunge che, con la previsione di scadenze fissate già per i primi giorni di settembre, i legali non riescono mai a staccare effettivamente dal lavoro, anche considerato che dopo le ferie sono necessari alcuni giorni per far ripartire lo studio, da dedicare all'esame e allo smistamento della corrispondenza, a scadenzare la redazione dei vari atti e così via.

Ripristino sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre

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Preso atto di quanto appena detto, così, il DDL di riforma del processo civile, all'articolo 13, propone una modifica dell'articolo 1 della legge numero 742/1969, in virtù della quale "La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale che prevede l'esclusione dei giorni compresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali torna a operare dal 1 agosto al 15 settembre".


Per approfondimenti sul Ddl leggi Riforma processo civile: addio alle udienze inutili

Data: 09/01/2019 21:00:00
Autore: Valeria Zeppilli