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Tutor: il software non è di Autostrade

Dopo la vicenda del brevetto C.R.A.F.T., ad Autostrade per l'Italia viene negata anche la titolarità del software del sistema SICVe


di Valeria Zeppilli – Con sentenza numero 120/2019 (qui sotto allegata), il Tribunale di Roma ha rigettato le richieste di Autostrade per l'Italia di rivendicare la paternità del software utilizzato sui sistemi di sorveglianza del traffico stradale SICVe, meglio conosciuti come Tutor o Safety Tutor.

In giudizio, infatti, è mancata la prova gravante su chi intende far valere un diritto in giudizio o su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto vantato da altri, in quanto Autostrade per l'Italia si è limitata a rivendicare la novità del software a far data dal 2008/2009, senza superare, quindi l'incertezza sulla sua titolarità e senza fornire elementi certi dai quali poter desumere un avvicendamento della stessa, che pertanto resta in capo all'originario titolare.

Necessità della prova

Per il Tribunale di Roma, il compiuto assolvimento dell'onere probatorio circa la titolarità del software risultava ancora più necessario considerato che tale componente è difficilmente scindibile dal sistema SICVe complessivamente inteso, che è oggetto del brevetto registrato dalla società C.R.A.F.T. e la cui contraffazione da parte di Autostrade per l'Italia è stata oggetto di un recente e noto contenzioso (sul quale leggi: "Multe addio ai tutor" e "Tutor fuorilegge: cosa succede alle multe?").

In sua assenza, la titolarità del software resta in capo all'originario proprietario.

Negoziazione di diritti di proprietà

Nell'esaminare la vicenda, il giudice capitolino ha avuto modo di fornire anche un importante chiarimento in materia di proprietà industriale.

In particolare, il Tribunale ha precisato che la proprietà dei diritti di brevetto avviene con la loro registrazione, mentre la negoziazione dei diritti di proprietà industriale tra soggetti terzi "non è atta a comprovare la titolarità in capo alle parti contraenti, potendo darsi la possibilità che alcune di esse siano cessionarie ovvero subcessionarie".


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Data: 07/01/2019 18:00:00
Autore: Valeria Zeppilli