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Saldo e stralcio debiti: ecco il modello

L'annuncio dell'Agenzia delle entrate sull'avvio del "saldo e stralcio" per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. In allegato il modello


di Gabriella Lax – L'Agenzia delle entrate annuncia che è in partenza il "Saldo e stralcio" dei carichi affidati all'Agente della riscossione, a far data dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2017, per i contribuenti, (solo persone fisiche), che versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica. La scadenza per presentare le domande è fissata al 30 aprile 2019 e a tal fine è reso disponibile il nuovo modello "Sa-St" (acronimo di saldo e stralcio).

Leggi Saldo e stralcio cartelle per i contribuenti in difficoltà

Al via il "saldo e stralcio" delle cartelle

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La procedura è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018. E' riservata alle persone fisiche, e riguarda una riduzione delle somme dovute, per alcune tipologie di debiti riferiti a carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.

Come riporta una nota dell'agenzia, nello specifico, si tratta di carichi derivanti dagli omessi versamenti dovuti in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali, e quelli derivanti dai contributi previdenziali dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps. E' destinata alle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2019, si può decidere se effettuare il pagamento in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

Saldo e stralcio, i requisiti per presentare la domanda

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Quanto ai requisiti richiesti per presentare la domanda di saldo e stralcio col modello Sa-St, l'istanza per estinguere i propri debiti in forma agevolata può essere presentata dalle persone fisiche che hanno l'Indicatore della situazione economica (ISEE) del nucleo familiare non superiore ad euro 20mila.

Le stesse potranno pagare una percentuale ridotta a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora. In particolare, la quota agevolata è del 16% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE fino a 8.500 euro; del 20% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 8.500,01 a 12.500 euro; del 35% delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500,01 a 20.000 euro. A cui andranno aggiunte le somme maturate a favore dell'Agente della riscossione a titolo di aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.

Potranno aderire anche i contribuenti (solo persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione, sia stata aperta la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della Legge, n. 3/2012. In questo caso, per i soggetti rientranti in tale fattispecie, l'importo da pagare a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione è pari al 10% di quello dovuto.

Si ricorda che, eventuali errori, omissioni o certificazioni Isee scadute al momento della presentazione della domanda di accesso al saldo e stralcio da redigere sul nuovo modello SA-ST, comporteranno automaticamente la conversione della stessa in richiesta di accesso alla rottamazione-ter.

Saldo e stralcio, come si presenta il modello Sa-St

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Il modello Sa - St va compilato in tutte le sue parti: dopo aver riportato i dati personali, servirà indicare le cartelle o gli avvisi per i quali si vuole procedere al "saldo e stralcio". Di seguito, attestare la grave e comprovata situazione di difficoltà economica, riportando i riferimenti della Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) presentata ai fini Isee e segnalare il valore Isee del proprio nucleo familiare o allegare, nel caso di procedura di liquidazione, la copia conforme del relativo decreto.

Nel modello va specificato se si intende procedere al versamento della somma dovuta in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure in 5 rate di importo variabile.

Il modello va presentato entro il 30 aprile 2019 tramite posta elettronica certificata (Pec), insieme alla copia del documento di identità e alla documentazione allegata, alla casella Pec della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento (l'elenco delle Pec è pubblicato nel modello e sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione), oppure consegnato agli sportelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Eventuali ulteriori modalità di presentazione saranno pubblicate, tempo per tempo, sul portale delle Entrate.

Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà al contribuente l'ammontare delle somme dovute e le scadenze delle singole rate o, in mancanza dei requisiti ovvero in caso di debiti comunque definibili in base all'articolo 3 del Dl 119/2018, gli importi dovuti calcolati secondo la cosiddetta rottamazione-ter, con le relative scadenze di pagamento.

Data: 08/01/2019 17:00:00
Autore: Gabriella Lax