Saldo e stralcio debiti anche per sovraindebitamento
Dott.ssa Floriana Baldino - La legge di bilancio del 2019, n. 145/2018, è stata pubblicata, ed al comma 184 e ss., disciplina il così detto "saldo e stralcio" con lo Stato previsto per le persone in comprovata difficoltà economica.
Ma esaminiamola attentamente.
- Saldo e stralcio debiti
- Saldo e stralcio debiti e rottamazione-ter
- Saldo e stralcio debiti anche per chi ha presentato istanza legge sovraindebitamento
Saldo e stralcio debiti
La legge di bilancio, come già detto, ha previsto il "mini condono" per tutte le cartelle esattoriali affidate all'agente della riscossione tra il 2000 ed il 2017 (vai alla guida Saldo e stralcio debiti per chi è in difficoltà).
Potranno aderire a questo " mini condono" coloro che dimostrino di versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero coloro che avranno l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non superiore a 20mila euro.
L' Agenzia Entrate riscossione nel suo sito ha già predisposto i modelli e le istruzioni per presentare la domanda.
Leggi anche Saldo e stralcio debiti: ecco il modello
Saldo e stralcio debiti e rottamazione-ter
A differenza della rottamazione ter, la sanatoria prevista nel bilancio del 2019, consente di pagare solo una parte della sorte capitale (quindi non l'intero capitale a differenza della rottamazione-ter) a quei soggetti che versano in una grave comprovata situazione di difficoltà economica.
La predetta legge specifica inoltre i diversi scaglioni di riferimento per il calcolo della percentuale da pagare.
La percentuale da pagare, dovrà essere calcolata solo sulla sorte capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, ed andranno escluse dal calcolo sia le sanzioni, che gli interessi di mora, mentre devono essere pagate le somme maturate a titolo di aggio, nonché le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Gli scaglioni
Gli scaglioni sono i seguenti:
- Il 16%, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora, con ISEE fino a euro 8.500;
- Il 20%, delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo, con ISEE fino a 12.500 euro;
- Il 35% delle somme dovute a titolo di capitale ed interessi di ritardata iscrizione a ruolo con ISEE da 12.500 euro a 20mila euro.
Saldo e stralcio debiti: domanda e modalità di pagamento
La domanda per il "saldo e stralcio", ha la medesima scadenza della rottamazione-ter ovvero la domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Anche le modalità di pagamento previste sono le medesime della rottamazione-ter, ovvero il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in cinque rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Saldo e stralcio debiti anche per chi ha presentato istanza legge sovraindebitamento
Si può aderire al saldo e stralcio se si è già depositata istanza per il sovraindebitamento, ex legge n. 3/2012, o se è stata avviata una procedura di liquidazione? La risposta è positiva.
La legge di bilancio 2019 ha previsto infatti l'opportunità di aderire alla definizione per l'estinzione dei debiti ex art. 1 c. 184 e 185, anche per chi ha già depositato l'istanza per il sovraindebitamento o rientri nella procedura di liquidazione ex legge 3/2012.
In questo caso tuttavia, per chi dovesse rientrare nella procedura di liquidazione per sovraindebitamento, la percentuale di pagamento è pari al 10% (art. 1 c. 188, lg 145/2018).
Alla richiesta di definizione per estinzione dei debiti, dovrà essere allegata copia conforme del decreto di apertura di liquidazione ex art. 14-quinques, legge 3/2012.
Le domande potranno essere depositate o tramite pec, o direttamente agli sportelli dell'Agenzia entrate e riscossione.
Data: 13/01/2019 19:00:00Autore: Floriana Baldino