Responsabilità medica: l'obbligo di intervento
di Valeria Zeppilli – Quando si parla di responsabilità medica, si suole far riferimento alla responsabilità civile o penale nella quale il sanitario può incorrere in conseguenza dello svolgimento della propria prestazione professionale.
I medici sono tuttavia gravanti anche da precisi obblighi di natura deontologica, dettati dall'apposito codice e che possono determinare un'ulteriore responsabilità, questa volta nei confronti del proprio ordine.
Illegittimo rifiutare cure o soccorso
Tra gli obblighi deontologici ai quali soggiacciono i medici, merita di essere segnalato l'obbligo di intervento.
Esso trova la sua fonte nell'articolo 7 del codice deontologico e impone al medico di non sottrarsi dal prestare soccorso o cure d'urgenza, indipendentemente da quale sia la sua abituale attività. In caso di urgenza, egli deve attivarsi tempestivamente per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza.
Obbligo di intervento e omissione di soccorso
Per molti commentatori, la previsione dell'articolo 7 costituisce un'applicazione rigorosa di quanto stabilito dall'articolo 593 del codice penale, che punisce l'omissione di soccorso e che può riguardare il comportamento di tutti i cittadini
L'obbligo di attivarsi infatti, mentre per un normale cittadino scatta quando si trova di fronte a un minore abbandonato o al corpo di un individuo ferito o ammalato e quindi incapace di provvedere a se stesso, per il medico, almeno dal punto di vista deontologico, scatta ogniqualvolta lo stesso viene avvertito della necessità della sua opera.
Esclusioni
In ogni caso, deve ritenersi che l'obbligo di intervento del medico venga meno quando un altro medico abbia già prestato l'assistenza al malato e quando ci si trovi di fronte a cause di forza maggiore che impediscono l'intervento.
Data: 11/01/2019 05:00:00Autore: Valeria Zeppilli