Legge Pinto: task force per risarcimenti più veloci
di Gabriella Lax – Con duemila pratiche in più all'anno servono due anni in media per liquidare gli indennizzi. Il decreto Semplificazioni lavora per tagliare le attese relative ai pagamenti degli indennizzi della legge Pinto.
Decreto Semplificazioni, tagliare le attese per indennizzi legge Pinto
I dati della relazione all'emendamento al decreto Semplificazioni, come riportati da Italia Oggi, fanno pensare: ci sono17 mila pratiche pendenti, 2 mila nuove pratiche ogni anno, una stima di 80 mila ricorrenti, due anni di tempi per liquidare l'indennizzo. Per questo le modifiche alla legge Pinto (legge 89/2001) contenute in un emendamento al decreto legge Semplificazioni prevedono intanto una task force al lavoro per accelerare i pagamenti degli indennizzi per processi lenti; funzionari statali come difensori nei giudizi sui risarcimenti per irragionevole durata dei giudizi; e stop a chi propone l'azione di ottemperanza per ottenere il pagamento dell'indennizzo senza avere mandato al ministero competente la documentazione necessaria o senza aspettare il termine iniziale di sei mesi, previsto dalla legge. In primis, la task force vedrebbe impiegati 30 funzionari, laureati in giurisprudenza, deputati allo smaltimento delle pratiche arretrate ed alla gestione l'arretrato e gestire in corrente le pratiche sopravvenienti. Il secondo prevede una difesa diretta in giudizio: a processo ci saranno un dirigente o un funzionario del ministero e non più l'avvocatura. Ed ancora per il processo è stabilito l'obbligo di notificare il ricorso per ottenere l'indennizzo anche all'amministrazione debitrice dei ricorsi. Il ministero interessato avrà, poi, per effetto di altra modifica proposta, 60 giorni (e non più 30) per fare opposizione al decreto che accoglie il ricorso. Si aggiunge infine una causa di inammissibilità dei giudizi di ottemperanza: sono procedimenti speciali di competenza dei Tar, nei quali il cittadino chiede che l'amministrazione sia condannata a eseguire (ottemperanza) una decisione che la condanna a pagare somme. In questo caso il giudice amministrativo dovrà dichiarare il ricorso inammissibile se il ricorrente non ha fornito prova dell'avvenuta consegna all'amministrazione della documentazione propedeutica al pagamento dell'indennizzo: si tratta di una dichiarazione sostitutiva riportante i dati del credito. Se ricorre questa inammissibilità, l'interessato dovrà essere condannato al pagamento in favore di una somma tra i mille e i 10 mila euro. Con questa norma si evitano speculazioni sulla lentezza dello Stato a pagare gli indennizzi dovuti per la lentezza nei processi.
Data: 12/01/2019 15:30:00Autore: Gabriella Lax