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Decreto Sicurezza: cosa cambia per multe e circolazione stradale

Dal Ministero dell'Interno le indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme introdotte dal D.L. Sicurezza su noleggio veicoli, blocco stradale, circolazione veicoli esteri e parcheggiatori abusivi


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di Lucia Izzo - I primi chiarimenti in materia di circolazione stradale, a seguito della conversione in legge del DL. n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza), giungono dalla circolare n. 300/A/245/19/149/2018/06 (qui sotto allegata) del 10 gennaio che il Ministero dell'Interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza) ha inoltrato alle Prefetture, alle Questure e agli altri uffici potenzialmente interessati.

Decreto sicurezza: le istruzioni operative del Ministero

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In particolare, il testo fornisce le prime indicazioni operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale introdotte dal D.L. sicurezza, in vigore dallo scorso 4 dicembre a seguito della conversione operata con la L. n. 132/2018.
Per approfondimenti: Legge sicurezza 2018

La norma ha inciso su numerose disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, Forze di Polizia, lotta al terrorismo e alle mafie, prevedendo altresì diverse modifiche e integrazioni alle norme del codice penale che riguardano tali tematiche, nonché a quelle del Codice della Strada in materia di circolazione stradale.
La circolare, a cui sono allegate dettagliate schede illustrative, si sofferma proprio su tali innovazioni che interessano il noleggio dei veicoli, la circolazione dei veicoli esteri, il blocco stradale e i parcheggiatori abusivi. Le modifiche in materia di sequestro e fermo amministrativo dei veicoli, invece, saranno oggetto di separata circolare per ragioni di sistematicità e per la specificità degli argomenti.

Autonoleggio veicoli

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L'art. 17 del D.L., per finalità di prevenzione del terrorismo, introduce particolari prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli, prevedendo l'obbligo per gli esercenti di cui all'art. 1 del d.p..R. n. 481/2001 (attività di noleggio di veicoli senza conducente) di comunicare alle forze di polizia i dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli, per il successivo raffronto effettuato dal Centro elaborazione dati.
Sui contenuti della norma in argomento, la circolare rimanda a specifiche disposizioni che saranno fornite in seguito e a un apposito decreto del Viminale che riguarderà le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali saranno effettuate le comunicazioni.
Salvo le diverse indicazioni che saranno fornite dai sopraindicati provvedimenti, la circolare precisa che la disposizione in parola non troverà applicazione nei confronti delle locazioni aventi ad oggetto veicoli con peso complessivo superiore a 6 tonnellate, che vengono locati da imprese che esercitano l'attività di autotrasporto merci in conto terzi, nonché per autobus sopra i 9 posti locati con conducente da parte di imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori.

Circolazione veicoli immatricolati all'estero

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La circolare si sofferma anche sulle novità introdotte dal D.L. in relazione alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero: in particolare, è stato stabilito il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 gg alla guida di veicoli immatricolati all'estero, salve limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia.
Ancora, il decreto sicurezza ha previsto il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.
Per tutti i veicoli sopra indicati, spiega la circolare, al momento dell'accertamento delle violazioni richiamate sarà disposto il sequestro amministrativo e si ordinerà, alternativamente, l'obbligo di reimmatricolazione in Italia (ex art. 93 C.d.S.) oppure l'esportazione con le procedure di cui all'art. 99 C.d.S. entro 180 giorni ovvero, in mancanza, la confisca del veicolo.
La violazione, come illustrato dalla scheda predisposta ad hoc, si applica certamente anche al proprietario ovvero usufruttuario del veicolo estero che risiede in Italia da più di 60 gg e che guida il suo veicolo. Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità-

Si applicherà sempre, dunque, a chi risiede in Italia da più di 60 giorni, mentre per i cittadini Europei, in alternativa alla residenza anagrafica, si può tenere conto anche della residenza normale. Non solo sarà dunque irrilevante da quanto tempo il veicolo è residente in Italia, ma neppure rileva la presenza di doppia residenza anche in alto paese UE o extra UE.

Reato di blocco stradale

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Tra le modifiche introdotte dal decreto sicurezza, inoltre, emergono quelle al sistema sanzionatorio in materia di blocco stradale, disciplinato dal decreto legislativo n. 66/1948. Si prevede che l'ipotesi di blocco di strada ordinaria (diversa da quella ferrata), che era stata depenalizzata a opera del d.lgs. n. 507/1999, torni a essere inquadrato come reato anzichè come illecito amministrativo.
È stato, inoltre, introdotto un nuovo illecito amministrativo relativo al blocco stradale realizzato con la semplice presenza del la persona sulla strada. La nuova configurazione penale della condotta è stata disposta dal legislatore al fine di rispondere compiutamente all'esigenza di garantire, ai massimi livelli, il diritto alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione, mediandone il disagio o la compressione derivante dall'esercizio di altri interessi e libertà contrapposti, quali la libertà di manifestazione o di sciopero.

Parcheggiatori abusivi

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il D.L. ha introdotto alcune novità inerenti le conseguenze dell'esercizio dell'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine, in particolare in relazione all'entita della sanzione amministrativa applicabile e agli effetti nella recidiva della violazione.

La scheda illustrativa precisa che tale attività potrà concretizzarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico. E stata tuttavia prevista una diminuzione della sanzione pecuniaria fissata nel minimo in 771 euro e nel massimo in 3101 euro: l'importo scontato, con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione, corrisponde a 539,701 euro.

Responsabilità solidale nelle violazioni stradali

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Tra le altre novità introdotte dalla legge sicurezza, appaiono significative quelle coinvolgenti l'art. 196 C.d.S. in materia di responsabilità solidale per le violazioni amministrative in materia di circolazione stradale. In particolare, sono previste nuove ipotesi di responsabilità solidale operanti quali deroghe al criterio generale della responsabilità solidale del proprietario.
In particolare, si è previsto che, nei casi di cui all'art. 94, comma 4-bis, del Codice della Strada, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Tale previsione amplia notevolmente l'elenco dei soggetti obbligati in solido in vece del proprietario del veicoli (la cui responsabilità resta perciò esclusa).
Sono chiamati a rispondere il locatario, il comodatario, il custode di veicolo sequestrato, l'erede in attesa di definizione dell'eredità, il responsabile del trust e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 247-bis Reg. Esec. C.d.S. quando il veicolo risulti essere utilizzato da tali soggetti diversi al proprietario per più di 30 giorni consecutivi.
Particolare caso di responsabilità solidale è previsto nei casi indicati dall'art. 93, commi 1-bis, ovvero violazione del divieto di circolazione con veicolo estero da parte di residente in Italia da più di 60 giorni, e 1-ter, ovvero violazione dell'obbligo di documentare il titolo del possesso del veicolo locato in leasing o in comodato a lavoratore o collaboratore da parte dell'impresa europea non avente sede in Italia.

In tali ipotesi, nonché a quella di cui all'art. 132, comma 3, C.d.S. (circolazione oltre un anno con veicolo estero), delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione dello stesso è avvenuta contro la sua volontà.
Data: 12/01/2019 19:00:00
Autore: Lucia Izzo